La prova dell’esportazione delle navi da diporto

06/12/2016

La prova dell’esportazione delle navi da diporto

Rubrica a cura dello Studio Legale Armella & Associati - Avv. Sara Armella

Con una recente circolare, l’Agenzia delle dogane si è pronunciata sul tema delle prove dell’esportazione delle navi da diporto.
A seguito della modifica apportata dal d.l. 1 del 2012 all’art. 36, quarto comma, Testo unico leggi doganali, com’è noto, per l’esportazione delle imbarcazioni da diporto, a differenza delle altre navi, non è più prevista la cancellazione dalle matricole o dai registri navali nazionali.
La nuova norma stabilisce, infatti, che le navi da diporto si intendono esportate su semplice rilascio di una dichiarazione di esportazione definitiva da parte dell’esportatore.
Nonostante il chiaro intento di semplificazione della modifica legislativa, la Dogana ha fornito un’interpretazione restrittiva, ritenendo che la dichiarazione dell’esportatore non sia sufficiente a comprovare l’avvenuta uscita dell’imbarcazione dal territorio doganale.
In particolare, è evidenziato che la dichiarazione resa dall’esportatore non può considerarsi sostitutiva delle formalità doganale previste dalla normativa europea per l’esportazione delle navi fuori dal territorio doganale dell’Ue.
Al riguardo, la circolare dell’Agenzia chiarisce la necessità, al fine di poter beneficiare del regime di non imponibilità Iva, di cui all’art. 8, primo comma, d.p.r. 633 del 1972, di un’effettiva uscita fisica delle navi da diporto dall’Unione europea, non attribuendo nessun valore al requisito giuridico documentale dell’avvenuta immatricolazione o iscrizione nei registri (c.d. imbandieramento) di uno Stato estero.
Proprio con riferimento alle navi da diporto per le quali siano state espletate le formalità di iscrizione nei registri navali di un Paese terzo, l’Agenzia delle dogane precisa che la prova dell’effettiva uscita dal territorio doganale può essere fornita dall’esportatore, presentando all’ufficio doganale competente: a) in via principale, la dichiarazione resa dall’armatore o dal comandante della nave da diporto di aver raggiunto le acque internazionali e quindi di aver oltrepassato il limite delle dodici miglia che delimita il territorio doganale della UE, accompagnata dalla rilevazione satellitare della posizione della nave in acque internazionali, fornita attraverso il sistema A.I.S (Automatic Identification System) monitorato dalla Capitaneria di porto, per le navi da diporto che ne sono provviste per legge o che lo abbiano in dotazione; b) in alternativa, la documentazione comprovante l’arrivo della nave in un porto terzo.
La conseguenza di tale intervento di prassi è, con tutta evidenza, aggravare gli adempimenti a carico degli operatori nazionali della nautica da diporto, i quali sono tenuti a fornire prove rigorose dell’uscita fisica delle imbarcazioni dal territorio doganale europeo, al fine di poter beneficiare del regime di non imponibilità Iva.
Avv. Valeria Baldi
Studio Legale Armella & Associati


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