Tonnage Tax: l'Agenzia delle Entrate fa chiarezza su compatibilità con agevolazioni fiscali
03/01/2017
Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova - Milano - www.mordiglia.it - mail@mordiglia.it
Dopo una prima interpretazione
contenuta nella circolare 72/E del 2007, con la Risoluzione n. 104/E del 17
Novembre 2016 l’Agenzia delle Entrate ha sciolto ogni dubbio riguardo la compatibilità
tra il regime opzionale di determinazione del reddito imponibile denominato “tonnage
tax” e le agevolazioni fiscali di cui all’art. 4 del decreto-legge 30 dicembre
1997 n. 457.
La “tonnage tax” è un sistema forfettario
di determinazione del reddito derivante dall’attività marittima delle società
di armamento, opzionale rispetto a quello ordinario e parametrato al tonnellaggio
e all’anzianità delle navi. In particolare, quanto ai requisiti soggettivi,
questo regime può essere scelto dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett.
a) e d) del TUIR che esercitano nel territorio dello Stato un’attività di
impresa mediante stabile organizzazione, derivante dall’utilizzo delle navi
iscritte al Registro internazionale (di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997
n. 457) e dagli stessi armate, nonché delle navi noleggiate il cui tonnellaggio
non sia superiore al 50% di quello complessivamente utilizzato. Quanto, invece,
ai requisiti oggettivi, il regime di “tonnage tax” si applica al reddito
ottenuto dall’utilizzo delle navi indicate nell’art. 6 del Decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.06.2005. Le navi devono avere
tonnellaggio superiore alle cento tonnellate di stazza netta e devono essere
impiegate nell’attività di:
– trasporto merci;
– trasporto passeggeri;
– soccorso in mare, rimorchio
in mare qualora si tratti di una prestazione di trasporto, trasporto e posa in
opera di impianti offshore ed assistenza marittima in alto mare.
L’opzione per la “tonnage tax” deve
essere esercitata relativamente a tutte le navi aventi i requisiti sopra
descritti, gestite dallo stesso gruppo di imprese e alla cui composizione
concorrono la società controllante e le controllate ai sensi dell'art. 2359
c.c.
Quanto alla previsioni dell’art.
4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, sono due i regimi agevolativi oggetto
della risoluzione dell’Agenzia.
Il primo, indicato nel comma 1
dell’art. 4 del suddetto Decreto, prevede l’attribuzione di un credito
d’imposta a favore del sostituto, in relazione alla ritenuta operata sui
redditi da lavoro dipendente o autonomo del personale di bordo imbarcato sulle
navi iscritte nel Registro internazionale, ovvero “un credito d'imposta in
misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta
sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo imbarcato sulle navi
iscritte nel Registro internazionale, da valere ai fini del versamento delle
ritenute alla fonte relative a tali redditi.”
Il secondo, invece, indicato nel
comma 2, prevede un’agevolazione nella determinazione della base imponibile Irpef
e Ires. In particolare la norma riferisce che “il reddito derivante
dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in
misura pari al 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile
all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche”.
L’Agenzia delle Entrate ha,
dunque, chiarito ogni questione in merito alla compatibilità di queste due agevolazioni
con la “tonnage tax” e ha quindi disposto che “l'incompatibilità tra il regime di tonnage tax e l'agevolazione
prevista dall'articolo 4 della Legge n. 30 del 27.02.1998 sussista unicamente
in relazione alla determinazione del reddito (esenzione dell' 80% dalla base
imponibile ex art. 4, comma 2 della legge n. 30/1998) e non alla spettanza del
credito di imposta previsto per i marittimi (articolo 4, comma 1, legge n.
30/1998). In particolare, il citato credito d'imposta attiene agli obblighi del
sostituto di imposta e non alle modalità di determinazione del reddito, a cui,
invece, fanno riferimento le disposizioni proprie del regime di tonnage tax e
l'articolo 4, comma 2, della Legge n.30/1998.”
Se da un lato l’Agenzia delle
Entrate ha quindi chiarito che la “tonnage tax” è incompatibile con
l’agevolazione prevista dal comma 2 dell’art. 4 del decreto-legge 30 dicembre
1997 n. 457 relativa all’esenzione dell’80% del reddito derivante dall’utilizzo
di navi iscritte nel Registro internazionale dalla base imponibile Irpef e Ires,
dall’altro ha stabilito che il regime forfettario previsto dalla “tonnage tax”
è pienamente conciliabile con la spettanza del credito d’imposta sulle ritenute
da redditi di lavoro dipendente o autonomo del personale di bordo imbarcato
sulle navi iscritte nel Registro internazionale.