Navigazione in alto mare ai fini della non imponibilità Iva
17/02/2017
Rubrica a cura dello Studio Legale Armella & Associati, Genova - Milano - www.studioarmella.com
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione
12 gennaio 2017, n. 2/E, ha chiarito il significato della nozione di “navi
adibite alla navigazione in alto mare” ai fini dell’applicazione del regime di
non imponibilità Iva previsto dall’art. 8 bis,
primo comma, lett. a), d.p.r. 633 del 1972.
Tale norma, com’è noto, stabilisce che sono
assimilate alle cessioni all’esportazione e, pertanto, concorrono alla
formazione di plafond, le cessioni di
navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio di
attività commerciali o della pesca, nonché le cessioni di navi adibite alla
pesca costiera o a operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero
alla demolizione, escluse le unità da diporto.
L’agevolazione spetta anche se le operazioni
sono effettuate nel territorio dello Stato, in quanto l’operatività delle navi
non resta circoscritta al ristretto ambito nazionale, ma travalica quasi sempre
i confini territoriali.
Ai fini della non imponibilità, non rilevano
i criteri oggettivi dell’imbarcazione, quali la lunghezza e la stazza, ma la
circostanza che le stesse siano impiegate concretamente per la navigazione in
alto mare (Corte di Giustizia 21 marzo 2013, C-197/12).
L’Agenzia delle entrate, in particolare, con
la risoluzione 1° agosto 2014, n. 79/E, ha precisato che per quanto riguarda
tale requisito “non è sufficiente che le
unità navali siano “omologate” a tale impiego sulla base delle loro
caratteristiche strutturali, secondo la classificazione contenuta nel Codice
della navigazione (r.d.l. 30 marzo 1942, n. 327) e certificate dagli Enti di
classificazione navale, essendo, invece, necessario che le stesse siano
effettivamente utilizzate per la navigazione in alto mare”.
In tal senso si è espressa anche la
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per gli Affari europei,
settore legislativo, chiarendo che l’art. 8 bis,
primo comma, lett. a), d.p.r. 633 del 1972 non consente un’interpretazione che
preveda la non imponibilità correlata alla semplice caratteristica oggettiva
dell’imbarcazione, indipendentemente dal suo concreto utilizzo.
Alla luce di tale evoluzione, sia a livello
comunitario che nazionale, l’Ufficio ha recentemente affermato che una nave è
“adibita alla navigazione in alto mare” se, con riferimento all’anno
precedente, ha effettuato in misura superiore al 70% viaggi oltre le 12 miglia
marine. L’Agenzia delle entrate, tuttavia, non ha indicato nessun criterio
specifico di calcolo, limitandosi genericamente ad affermare che tale
condizione deve essere verificata per ciascun periodo d’imposta sulla base di
documentazione ufficiale. Similmente si è espressa, nel maggio 2015, l’Amministrazione
finanziaria francese, senza precisare secondo quali modalità deve essere
dimostrato che l’imbarcazione abbia effettuato viaggi “in alto mare” superiori
al 70%.
Invece, in caso di natante in fase di
costruzione, che non ha effettuato nessun viaggio in mare, il regime di non
imponibilità può applicarsi in via anticipata sulla base di una dichiarazione
dell’armatore dalla quale risulti che, una volta ultimata, la nave sarà adibita
alla navigazione in alto mare.
Tale condizione, tuttavia, dovrà essere
verificata entro l’anno successivo al varo della nave in mare, pena il recupero
dell’imposta.
Lorenzo Ugolini