Navigazione in alto mare ai fini della non imponibilità Iva

17/02/2017

Navigazione in alto mare ai fini della non imponibilità Iva

Rubrica a cura dello Studio Legale Armella & Associati, Genova - Milano - www.studioarmella.com

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 12 gennaio 2017, n. 2/E, ha chiarito il significato della nozione di “navi adibite alla navigazione in alto mare” ai fini dell’applicazione del regime di non imponibilità Iva previsto dall’art. 8 bis, primo comma, lett. a), d.p.r. 633 del 1972.
Tale norma, com’è noto, stabilisce che sono assimilate alle cessioni all’esportazione e, pertanto, concorrono alla formazione di plafond, le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca, nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o a operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto.
L’agevolazione spetta anche se le operazioni sono effettuate nel territorio dello Stato, in quanto l’operatività delle navi non resta circoscritta al ristretto ambito nazionale, ma travalica quasi sempre i confini territoriali.
Ai fini della non imponibilità, non rilevano i criteri oggettivi dell’imbarcazione, quali la lunghezza e la stazza, ma la circostanza che le stesse siano impiegate concretamente per la navigazione in alto mare (Corte di Giustizia 21 marzo 2013, C-197/12).
L’Agenzia delle entrate, in particolare, con la risoluzione 1° agosto 2014, n. 79/E, ha precisato che per quanto riguarda tale requisito “non è sufficiente che le unità navali siano “omologate” a tale impiego sulla base delle loro caratteristiche strutturali, secondo la classificazione contenuta nel Codice della navigazione (r.d.l. 30 marzo 1942, n. 327) e certificate dagli Enti di classificazione navale, essendo, invece, necessario che le stesse siano effettivamente utilizzate per la navigazione in alto mare”.
In tal senso si è espressa anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per gli Affari europei, settore legislativo, chiarendo che l’art. 8 bis, primo comma, lett. a), d.p.r. 633 del 1972 non consente un’interpretazione che preveda la non imponibilità correlata alla semplice caratteristica oggettiva dell’imbarcazione, indipendentemente dal suo concreto utilizzo.
Alla luce di tale evoluzione, sia a livello comunitario che nazionale, l’Ufficio ha recentemente affermato che una nave è “adibita alla navigazione in alto mare” se, con riferimento all’anno precedente, ha effettuato in misura superiore al 70% viaggi oltre le 12 miglia marine. L’Agenzia delle entrate, tuttavia, non ha indicato nessun criterio specifico di calcolo, limitandosi genericamente ad affermare che tale condizione deve essere verificata per ciascun periodo d’imposta sulla base di documentazione ufficiale. Similmente si è espressa, nel maggio 2015, l’Amministrazione finanziaria francese, senza precisare secondo quali modalità deve essere dimostrato che l’imbarcazione abbia effettuato viaggi “in alto mare” superiori al 70%.
Invece, in caso di natante in fase di costruzione, che non ha effettuato nessun viaggio in mare, il regime di non imponibilità può applicarsi in via anticipata sulla base di una dichiarazione dell’armatore dalla quale risulti che, una volta ultimata, la nave sarà adibita alla navigazione in alto mare.
Tale condizione, tuttavia, dovrà essere verificata entro l’anno successivo al varo della nave in mare, pena il recupero dell’imposta.

Lorenzo Ugolini


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