ETS - Emission Trading System

07/03/2017

ETS - Emission Trading System

Rubrica a cura dello Studio Legale Siccardi Bregante & C. - www.siccardibregante.it - studio@siccardibregante.it

In data 15 febbraio 2017, il Parlamento europeo ha approvato la proposta formulata dalla Commissione [2015/0148(COD)] di modifica della direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi anche promuovendo investimenti mirati.
La proposta in esame interviene su una normativa adottata a livello europeo per dare seguito agli impegni assunti con l’approvazione del Protocollo di Kyoto, adottato nel 1997 dalle Nazioni Unite per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra responsabili del riscaldamento del pianeta. Con la direttiva 2003/87/CE si era istituito un sistema (il sistema ETS) per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra all’interno dei paesi dell’UE, vincolante per determinate imprese operanti in settori industriali ad alta intensità energetica e, a partire dalla direttiva 2008/101/CE, per il settore dell’aviazione.
L’ETS è pensato secondo un modello cap-and-trade, che prevede un limite massimo generale alle emissioni di gas ad effetto serra, soggetto ad un decremento annuale dell’1,74%. Nell’ambito di detto limite, una parte delle quote di diritti di emissione di CO2 è assegnata a titolo gratuito, mentre altra parte è soggetta ad asta, nel corso della quale le imprese che abbiano “risparmiato” diritti di emissione di CO2 potranno mettere sul mercato le loro “eccedenze”. Il permesso ad emettere CO2 è rilasciato dalle autorità nazionali competenti (in Italia, il Ministero dell’Ambiente) previa verifica che l’operatore sia in grado di monitorare e comunicare annualmente le proprie emissioni. Per garantire effettività a tale sistema, sono previse ammende commisurate alle emissioni in eccesso prodotte dalle imprese che, alla fine dell’anno, non abbiano rispettato i limiti previsti.
Nel predetto contesto normativo si inserisce la proposta di modifica della direttiva 2003/87/CE, presentata dalla Commissione il 15 luglio 2015, con l’obbiettivo di ridurre, entro il 2030, le emissioni complessive di gas a effetto serra dell’Unione di almeno il 40% rispetto ai livelli del 1990. Affinché la quantità totale delle emissioni diminuisca con una maggiore progressione annuale, a partire dal 2021 il fattore di riduzione delle quote di emissione dovrebbe passare dall’1,74% al 2,2%. La proposta in esame prevede altresì una revisione del sistema di assegnazione gratuita, anche al fine di limitare il rischio di trasferimento della produzione al di fuori dell’UE, nonché auspica l’istituzione di vari meccanismi di sostegno per aiutare gli operatori ad affrontare gli investimenti diretti a limitare le emissioni di CO2.
La proposta è stata recentemente approvata dal Parlamento europeo in prima lettura con alcuni emendamenti, tra i quali, in particolare, quello dell’inclusione del settore del trasporto marittimo negli obbiettivi ambientali dell’Unione (Emendamento 36 alla proposta della Commissione).
Già in altre occasioni l’UE si è pronunciata sulla necessità di includere le emissioni del trasporto marittimo internazionale negli obbiettivi ambientali dell’Unione (cfr. direttiva n. 2009/29/CE e decisione n. 406/2009/CE). Con lo stesso fine, il regolamento (UE) n. 2015/757 ha previsto, a partire dall’1 gennaio 2018, per le navi di stazza lorda superiore a 5.000 tonnellate (salvo specifiche esenzioni), un sistema di monitoraggio, comunicazione e verifica (sistema MRV) delle emissioni di CO2 “rilasciate durante le tratte effettuate dal loro ultimo porto di scalo verso un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro al successivo porto di scalo, così come all’interno dei porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro” (art. 2, regolamento (UE) n. 2015/757).
L’Emendamento in commento non può, pertanto, sorprendere.
Allo stato, l’estensione dell’ETS ai trasporti marittimi è stata contemplata solo in via sussidiaria, atteso che “le emissioni di CO2 rilasciate nei porti dell’Unione e durante le tratte effettuate da e verso i porti di scalo dell’Unione” saranno incluse nell’ETS a partire dal 2023 qualora non venga introdotto, entro il 2021, “un sistema comparabile nel quadro dell’IMO” (art. 3-octies-bis). E’ altresì previsto che, in caso di raggiungimento di un accordo internazionale, la Commissione riesaminerà la direttiva e, se opportuno, proporrà modifiche per garantirne l’allineamento a tale accordo internazionale (art. 3-octies-sexies). Sembrano dunque scongiurati i rischi di sovrapposizione della normativa dell’Unione con quella internazionale, contrariamente a quanto si era verificato, per esempio, con riferimento alle problematiche sorte sul livello massimo di zolfo consentito nel combustibile delle navi (quantificato in maniera diversa nella direttiva 1999/32/CE e nell’Allegato VI alla Convenzione Marpol 73/78).
Pertanto, in assenza di progressi a livello internazionale, l’ETS sarà applicabile alle emissioni di CO2 prodotte dalle navi “che si trovano, giungono o salpano da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro a norma delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 2015/757” (art. 3-octies-ter).
Cosa accade, dunque, per le navi battenti bandiera di uno stato extra-UE? Una possibile risposta nel senso dell’applicabilità dell’ETS alle navi extra UE può essere ricavata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale, in occasione dell’estensione dell’ETS al settore dell’aviazione, ha osservato che l’applicazione del sistema di scambio di quote agli operatori di aeromobili non viola né il principio di territorialità, né il principio di sovranità degli stati terzi, dal momento che il sistema in questione è applicabile agli operatori di stati terzi soltanto qualora i loro aeromobili si trovino fisicamente nel territorio di uno degli stati membri dell’Unione (cfr. CGUE 21 dicembre 2011 - causa C-366/10 - Air Transport Association of America).
L’Emendamento in esame prevede, infine, l’istituzione di un “Fondo per il clima del settore marittimo” diretto a “compensare le emissioni del settore marittimo, migliorare l'efficienza energetica e agevolare gli investimenti in tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 del settore marittimo” (art. 3-octies-quinquies).
Il Parlamento europeo ha preso così posizione sul tema, ma nulla è ancora deciso. La questione dovrà essere ora sottoposta all’esame del Consiglio.


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