I nuovi depositi Iva: novità a partire dal 1° aprile 2017

17/03/2017

I nuovi depositi Iva: novità a partire dal 1° aprile 2017

Rubrica a cura dello Studio Legale Armella & Associati, Genova - Milano - www.studioarmella.com

Dal 1° aprile 2017 i depositi Iva cambieranno veste e si applicheranno le disposizioni previste dal d.l. 22 ottobre 2016, n. 192, così come convertito dalla l. 1° dicembre 2016, n. 225.
Anzitutto, com’è noto, i depositi Iva sono luoghi fisici nei quali tutte le operazioni avvengono senza il pagamento dell’Iva, che è rinviato al successivo momento dell’estrazione della merce da parte del proprietario. Al fine di ottenere tale agevolazione, i beni devono entrare materialmente nel deposito, non essendo assolutamente ammessa alcuna forma di magazzino c.d. “virtuale” (Corte di Giustizia 17 luglio 2014, C-272/13, Equoland).
Le principali novità, che a breve entreranno in vigore, riguarderanno sia la fase di introduzione che di estrazione dei prodotti.
In particolare, a differenza della attuale disciplina, sotto il profilo oggettivo, potranno essere introdotte tutte le tipologie di beni, a prescindere dal fatto che questi siano o meno trattati nelle borse merci (es. grano, mais, ferro, ecc.).
Sotto il profilo soggettivo, tra le operazioni escluse dal pagamento dell’Iva rientreranno tutte le cessioni eseguite con introduzione della merce nel deposito, indipendentemente dal luogo di identificazione o di stabilimento del cessionario, che potrà essere sia italiano, che comunitario o extracomunitario.
In altri termini, se ora l’imposta è sospesa per le cessioni di beni, eseguite utilizzando un deposito Iva, soltanto nei confronti di soggetti identificati in un altro Stato membro, dal 1° aprile 2017 l’agevolazione riguarderà tutte le operazioni, a prescindere dal Paese in cui si trova il cliente.
Di conseguenza, se un operatore nazionale effettua una cessione nei confronti di un qualsiasi soggetto, comunitario o extra, ma non invia i prodotti all’estero, bensì li introduce in un deposito Iva, dovrà indicare su fattura che si tratta di un’operazione non soggetta a Iva ai sensi del nuovo art. 50 bis, c. 4, lett. c), d.l. 331 del 1993. Al momento dell’estrazione, che potrà essere eseguita unicamente da soggetti passivi Iva (identificati in Italia, direttamente o tramite rappresentante fiscale, ovvero tramite stabile organizzazione), occorrerà verificare il regime applicabile secondo la destinazione dei beni.
Per quanto riguarda l’estrazione dei prodotti destinati a essere commercializzati in Italia, nessuna particolare novità interessa la merce introdotta in deposito in forza di un acquisto intracomunitario: in tale circostanza, infatti, l’operatore dovrà sempre integrare la fattura del cedente.
Se, invece, i beni sono stati introdotti a seguito di un acquisto interno, il gestore del deposito dovrà pagare l’imposta in nome e per conto del proprietario con modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo alla data di estrazione, e sarà solidalmente responsabile sia per il versamento dell’Iva che delle sanzioni.
In tale circostanza, la base imponibile è costituita dal “corrispettivo o valore relativo all’operazione non assoggettata all’imposta per effetto dell’introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o più cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all’ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non già compreso, dell’importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell’estrazione”.
Da ultimo, ai fini dell’esercizio della detrazione, il soggetto che procederà all’estrazione dovrà annotare nel registro acquisti di cui all’art. 25, d.p.r. 633 del 1972 una autofattura, emessa ai sensi dell’art. 17, c. 2, d.p.r. 633 del 1972 e i dati della ricevuta del versamento.
Qualora, invece, l’estrazione sia posta in essere da un esportatore abituale, questo, nei limiti del proprio plafond, potrà non pagare l’imposta, trasmettendo telematicamente all’Agenzia delle entrate la dichiarazione d’intento.
Infine, se i prodotti sono stati introdotti dopo essere stati immessi in libera pratica, il soggetto che estrae, previa presentazione di idonea garanzia, dovrà assolvere l’imposta tramite reverse charge, ai sensi dell’art. 17, c. 2, d.p.r 633 del 1972. Tale adempimento, tuttavia, è subordinato all’adozione di un decreto ministeriale, che dovrà essere emesso entro il 31 marzo 2017, giacché, in caso contrario, l’operatore, per estrarre i beni, dovrà pagare l’Iva con F24, come avverrà per l’estrazione di merce introdotta a seguito di acquisti nazionali.

Lorenzo Ugolini


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