Ue: le nuove regole sui servizi portuali
05/04/2017
Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova - Milano - www.mordiglia.it - mail@mordiglia.it
Dopo
un iter durato tre anni fatto di discussioni e limature del testo il 3 marzo
2017 è stato pubblicato il REGOLAMENTO (UE) 2017/352 del 15 febbraio 2017 che istituisce un quadro normativo per la
fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza
finanziaria dei porti, diritti per i servizi portuali e uso dell’infrastruttura
portuale.
Il
Regolamento è entrato in vigore il 23 marzo e non potrà trovare applicazione
per i contratti di servizio portuale conclusi anteriormente al 15 febbraio
2017.
Il
regolamento, risponde alle esigenze (i) di rendere disponibili, efficienti e
affidabili i servizi portuali; (ii) di disciplinare aspetti relativi alla
trasparenza dei finanziamenti pubblici e dei diritti portuali, nonché agli
interventi di semplificazione amministrativa nei porti (tra cui la
semplificazione delle procedura doganali) e (iii) DI revisione delle
restrizioni alla fornitura di servizi portuali.
Ai
fini dell’applicabilità del Regolamento (UE) 2017/352, per “servizi portuali”
si intendono quelli relativi al rifornimento di carburante, movimentazione
merci, ormeggio, servizi passeggeri, raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e
dai residui del carico, pilotaggio e servizi di rimorchio.
Tuttavia,
la disciplina della fornitura dei servizi portuali, come descritta dal Capo II
del Regolamento, non si applica alle prestazione di servizi di movimentazione
merci e servizi passeggeri nei porti in cui l’accesso a tale mercato viene
garantito mediante appalti pubblici e al pilotaggio salvo che lo Stato membro
non comunichi alla Commissione la volontà di applicare il Regolamento anche a
tale servizio (art. 10).
Le
principali novità che apporta il Regolamento nel settore portuale sono:
a)
la facoltà attribuita dall’art. 3 del Regolamento per l’ente di gestione del
porto o l’autorità competente di imporre ai prestatori di servizi portuali, che
intendono accedere al mercato, il possesso dei requisiti minimi, nonché di
prevedere limitazioni al numero di prestatori, obblighi di servizio pubblico e restrizioni applicabili agli operatori
interni (ovvero quando gli enti di gestione dei porti operano anche in qualità
di prestatori di servizi) allo scopo di garantire un elevato livello di qualità
dei servizi portuali.
Negli
articoli successivi da 4 a 8 vengono disciplinate le condizioni per l’accesso
al mercato per la fornitura dei servizi portuali di cui all’art. 3.
Allo
stesso tempo l’art. 3 prevede che gli
Stati possono decidere di non assoggettare alle condizioni sopra descritte una
o più categorie di servizi.
b) La previsione di un obbligo in capo agli
enti di gestione dei porti beneficiari di finanziamenti pubblici, che operano
anche in qualità di prestatori di servizi, di mantenere una contabilità
separata relativa alle attività finanziate con fondi pubblici, allo scopo di
garantire la trasparenza nell’attribuzione e nell’uso di fondi pubblici,
impedendo così la concorrenza sleale tra porti dell’UE;
c)
L’individuazione in modo trasparente dei diritti d’uso dell’infrastruttura
portuale.
d)
Tra le disposizioni generali e finali del regolamento è previsto l’obbligo dei
prestatori di servizi di provvedere alla formazione continua dei propri
dipendenti, con particolare attenzione per gli aspetti di salute e sicurezza.
e)
E’ inoltre previsto il dovere dell’ente di gestione del porto di consultare gli
utenti del porto o le altre parti interessante nei casi previsti dall’art. 15
del Regolamento.
f)
Infine, l’adozione per ogni Stato Membro di una procedura efficace per gestire
i reclami derivanti dall’applicazione del regolamento per i suoi porti
marittimi.
Il
Regolamento risponde così ad una esigenza avvertita da tempo di dare regole
comuni al settore portuale rispettando però le specificità di ogni ogni porto e
sistema portuale, riconoscendone in tal modo il ruolo determinante sia nella
competitività a lungo termine delle industrie europe e nei mercati mondiali e
sia nella rete transeuropea di trasporto e del mercato interno.
Rimane ora da vedere come il
Regolamento impatterà sulla legge di riforma portuale italiana di Delrio/Renzi,
che sembra più orientata ad una “concentrazione”, mentre il Regolamento sembra
riconoscere alle Autorità portuali il potere di sviluppare la propria politica
tariffaria.