Non imponibili le prestazioni di carico e scarico di navi adibite alla navigazione in alto mare
04/09/2017
Secondo la normativa europea costituiscono
operazioni non imponibili Iva - senza limitazione all’esercizio del diritto
alla detrazione - le prestazioni di servizi destinate alle navi adibite al
trasporto internazionale di beni e persone.
La normativa unionale, in particolare, prevede la
non imponibilità delle prestazioni di trasformazione, locazione, riparazione e
manutenzione, laddove queste riguardino navi adibite alla navigazione in alto
mare ovvero oggetti destinati al funzionamento di tali imbarcazioni (art. 148,
comma primo, lett. c), direttiva Ce 2006/112).
Come chiarito dall’Agenzia delle entrate, una nave
si considera “adibita alla navigazione in alto mare” se, con riferimento
all’anno precedente, ha effettuato in misura superiore al 70 per cento viaggi
in alto mare, ossia oltre le 12 miglia marine (Ag. entrate, risol. 12 gennaio
2017, n. 2/E).
Ciò che rileva, ai fini dell’applicazione dell’esenzione,
è l’esistenza di un nesso diretto tra la prestazione di servizi e l’utilizzo
della nave impiegata nella navigazione in alto mare.
Secondo una recente pronuncia della Corte di
Giustizia, i servizi di “carico e scarico”, direttamente correlati alla merce
trasportata, soddisfano tale requisito (Corte di giustizia, 4 maggio 2017, n.
33).
Il trasporto di carichi, infatti, rappresenta una
forma comune di utilizzo delle navi adibite alla navigazione in alto mare.
Orbene, affinché un carico possa essere trasportato e una nave possa dunque
essere utilizzata, è necessario che detto carico sia caricato a bordo di tale nave
nel porto di partenza per poi essere scaricato nel porto di arrivo: alla luce
di tali considerazioni, la Corte ha ritenuto che i servizi di carico e scarico
su o verso una nave o a partire da quest’ultima siano direttamente destinati a
sopperire ai bisogni delle navi di cui all’articolo 148 della direttiva europea.
I giudici europei, inoltre, hanno chiarito che
devono considerarsi non imponibili le prestazioni aventi ad oggetto le operazioni
di carico e di scarico a bordo o a partire da una nave impiegata nella
navigazione in alto mare sia nel caso in cui intervengano nello stadio finale
di commercializzazione di un tale servizio, che nel caso in cui siano
effettuate a uno stadio anteriore.
Si tratta, ad esempio, del caso in cui la
prestazione di carico e scarico sia fornita da un subappaltatore a un operatore
economico che la riaddebita successivamente a un’impresa di spedizioni o a
un’impresa di trasporto.
La Corte di Giustizia ha rilevato, al riguardo,
come l’art. 148 della direttiva 2006/112 non faccia nessun riferimento, ai fini
della non imponibilità delle prestazioni di servizi elencate, a uno stadio
particolare della catena di commercializzazione o alla persona cui tali
prestazioni dovrebbero essere fatturate.
Occorre considerare, inoltre, come la natura di
tale tipologia di servizio (carico/scarico) possa essere considerata certa – a
differenza di altri che potrebbero essere sviati dalla loro finalità, come la
fornitura di carburante – già nel momento in cui sono concordate le modalità di
esecuzione.
Alla luce di tale caratteristica, poiché unico
requisito ai fini della non imponibilità delle prestazioni in esame è che le
stesse siano destinate a una specifica tipologia di nave, i giudici europei
hanno chiarito che devono essere detassate anche le operazioni di carico e
scarico fornite in subappalto, qualora riaddebitate a un soggetto operante nel
trasporto navale internazionale.
Avv. Valeria Baldi
Studio Legale Armella & Associati