Tutela del mare e obblighi assicurativi dei proprietari del carico
05/05/2016
Dall’inizio
di febbraio di quest’anno sono entrate in vigore le nuove norme ambientali
previste dalla legge 28 dicembre 2015 n. 221 recante “Disposizioni in materia
ambientale per promuovere misure di Green Economy e per il contenimento
dell’uso eccessivo di risorse naturali” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
18 gennaio 2016 n. 13.
Con
specifico riferimento alla tutela dell’ambiente marino, la legge in parola ha
introdotto alcune rilevanti modifiche alle disposizioni sulla difesa del mare
di cui alla legge 979/1982. Il testo dell’articolo 12 della legge 979/1982, relativo
ai danni all’ambiente marino che siano arrecati dalle navi in caso di avarie o
incidenti, è stato emendato per introdurre:
- l’obbligo del proprietario del carico di
munirsi di una polizza assicurativa a copertura dei “danni all’ambiente marino,
al litorale o agli interessi connessi” derivanti da “dolo o colpa del medesimo,
anche con riferimento all’utilizzazione di una nave inadeguata alla qualità e
alla quantità del carico trasportato”;
-
l’obbligo del comandante della nave di esibire “fra i documenti di bordo
necessari in occasione dei controlli disposti dall’autorità marittima” copia
della polizza assicurativa a copertura integrale dei rischi predetti
La
novità legislativa ha la finalità di facilitare il recupero da parte
dell’Autorità marittima delle risorse impegnate per interventi di mitigazione
del danno ambientale. L’integrazione del testo della norma segue quella, risalente
al 2014, in base alla quale l’Autorità marittima ha facoltà di recuperare tali
costi – oltre che dal proprietario della nave – anche dal proprietario del
carico quando, in relazione all’incidente o avaria si dimostri il dolo o la
colpa grave del medesimo.
Le
disposizioni che precedono pongono problemi in fatto e in diritto, sia per
quanto riguarda gli obblighi introdotti a carico del proprietario del carico che
per quanto riguarda gli obblighi a carico del comandante.
Quanto
ai proprietari del carico, innanzitutto è da rilevarsi che una copertura
assicurativa quale quella sopra descritta non esiste né pare reperibile sul
mercato delle assicurazioni. Per l’ordinamento italiano (cfr. art. 1900 cod. civ.),
del resto, l’assicurazione a copertura del dolo o della colpa grave non è
valida (salvo patto contrario ma solo per i casi di colpa grave) nè tale
assicurazione è ammissibile in altri ordinamenti. Essa avrebbe l’effetto di
agevolare la commissione dei reati (dolosi o colposi) i cui effetti sarebbero
coperti da assicurazione di responsabilità.
Altre
perplessità sorgono poi in relazione all’obbligo del comandante della nave di verificare
la idoneità della copia di polizza eventualmente fattagli pervenire dal
proprietario del carico. Infatti:
-
la figura del proprietario del carico è di difficilissima se non impossibile
individuazione, almeno per il comandante giacché tale qualifica dipende dalle
disposizioni della legge applicabile al contratto di compravendita (che il comandante
non può conoscere), dalle pattuizioni del contratto (che possono derogare alle
disposizioni della legge che lo governano) e dalle vicende del contratto di
compravendita stesso (che possono comportare il trasferimento della proprietà,
più volte, prima del e durante il trasporto);
-
il comandante inoltre non è in grado di valutare la validità della polizza
assicurativa (che può dipendere dalla normativa ad essa applicabile nonché da
quella che disciplina l’autorizzazione all’esercizio dell’assicurazione nel
Paese in cui opera l’assicuratore in questione), l’idoneità delle pattuizioni
della stessa e la solvibilità della compagnia assicuratrice.
Quanto
alle possibili conseguenze che, in ipotesi, è possibile prospettare nel caso in
cui il comandante della nave che tocchi un porto italiano non ottemperi all’obbligo
di ottenere dal proprietario del carico copia della polizza assicurativa, si pensi
al mancato rilascio delle spedizioni alla nave da parte della Capitaneria di
Porto. Infatti, ai sensi dell’articolo 181 del Codice della Navigazione, le
spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l’armatore o il
comandante della nave non ha adempiuto agli obblighi imposti dalle norme sulla
sicurezza, quale può essere ritenuta la norma che impone la verifica circa
l’esistenza della copertura assicurativa di cui si discute.
Costituendo
“un unicum” nell’ambito delle disposizioni che governano il commercio internazionale
ed il trasporto di merci, che sono caratterizzate invece da uniformità, la
disciplina in questione potrebbe pertanto avere l’effetto di discriminare i
commerci e i trasporti da e per il nostro Paese a favore di Paesi e traffici
che non prevedono obblighi quali quelli in questione.
La
disciplina introdotta con la legge 221/2015 pare peraltro superflua, anche
rispetto agli scopi che essa si propone. Esistono già gli strumenti legislativi
che garantiscono il recupero delle spese sostenute dall’Amministrazione. E
infatti, in relazione alla responsabilità che la legge 979/1982 pone a carico
di armatore/proprietario sussiste un obbligo di assicurazione, come previsto
dal decreto legislativo 111/2012 di attuazione della Direttiva 2009/20/CE. Per
quanto concerne l’inquinamento da idrocarburi, la Convenzione CLC 1969/92, in
uno con la cosiddetta Convenzione Fondo, dispone, attraverso la canalizzazione
della responsabilità verso l’armatore e la previsione di assicurazione
obbligatoria/fondo, tutte le garanzie necessarie in tema di risarcimento e
recupero delle spese sostenute. Si osservi che i destinatari di carichi di
idrocarburi trasportati a mezzo mare contribuiscono alla costituzione del Fondo
di cui sopra.