Pesatura dei container: le linee guida nazionali. Fissati i criteri per la fase transitoria.
31/05/2016
Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova-Milano - www.mordiglia.it - mail@mordiglia.it
Dal prossimo 1° Luglio entrerà in vigore in Italia
l’emendamento alla Convenzione SOLAS sulla salvaguardia delle vita in mare,
introdotto con la Risoluzione del Comitato Marittimo di Sicurezza (MSC)
dell’IMO n. 380(94) del 21.11.2014, che impone per tutti i container
l’indicazione di un peso verificato (verified
gross mass- VGM) prima di essere caricato a bordo di una nave.
La norma è stata introdotta – lo ricordiamo – per
la salvaguardia dell’incolumità dei lavoratori portuali, purtroppo spesso
coinvolti in incidenti, anche mortali, a causa di un’errata corrispondenza del peso
della merce indicato in polizza di carico rispetto a quello effettivo, nonché
per consentire una corretta valutazione dei pesi a bordo e quindi della
stabilità della nave.
Il 5 maggio 2016 con decreto dirigenziale n.
447/2016 il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha dunque approvato
e reso esecutive in Italia le linee guida concernenti le procedure applicative
per la determinazione della massa lorda verificata dei container e l’individuazione
degli strumenti regolamentari di pesatura, richiamando espressamente le Guidelines regarding
the verified gross mass of a container carrying cargo annesse alla circolare esplicativa dell’MSC n.
1475/16 del 9.6.2014.
Secondo tali disposizioni, il “peso
corretto” o “verificato” dovrà essere determinato in uno dei seguenti due modi:
1. lo shipper (il decreto
dirigenziale parla, invero, di spedizioniere), a caricazione conclusa, pesa il
contenitore imballato/chiuso e sigillato utilizzando strumenti regolamentari (pese
omologate secondo quanto prescrivono i d.lgs. 517/1992 e 22/2007, munite di
contrassegno di verificazione periodica non scaduto); 2. lo shipper effettua la pesatura dei singoli
colli e di tutto il materiale di rizzaggio e imballaggio con strumenti
regolamentari e quindi procede alla determinazione della tara del contenitore
in conformità agli standard ISO individuati per gli international shipping container.
E’ importante notare che lo shipper sarà ritenuto responsabile della
verifica del peso dei container da imbarcare e sarà anche responsabile di
assicurare che il peso sia inserito nel documento di trasporto (shipping document). Il peso dovrà
inoltre essere portato a conoscenza del comandante
della nave o di un suo rappresentante e del rappresentante del terminal con
sufficiente anticipo per consentire l’elaborazione del piano di stivaggio. In
caso di mancata comunicazione del peso, il container non sarà considerato
caricabile sulla nave a meno che il peso non venga ottenuto in altro modo
ritenuto adeguato dal comandante o dai suoi rappresentanti.
Questo, in estrema sintesi, il
contenuto del decreto attuativo di una normativa che sta già facendo discutere.
Una prima questione si pone relativamente
alla corretta individuazione del soggetto responsabile della dichiarazione
della massa lorda verificata dei container che nella Risoluzione IMO viene
individuato, genericamente, come shipper.
La definizione di shipper contenuta nell’art. 2.1.2. delle
Guidelines non aiuta a fare chiarezza in quanto comprende sia il soggetto che
stipula il contratto di trasporto o in nome del quale viene stipulato il
contratto di trasporto, sia il soggetto che appare come caricatore in polizza di carico.
Tale specificazione non è di poco
conto se solo si considera che, nella prassi, accade spesso che il titolare
della merce indicato nel documento di trasporto non sia necessariamente anche
il soggetto in nome del quale viene concluso il contratto di trasporto. In
molti casi, quindi, lo shipper potrebbe non essere in grado di verificare il peso del container, come ad esempio
nei casi in cui la vendita venga conclusa a condizioni Ex works (franco fabbrica) o FOB (free on board) oppure CIF (costinsurance freight) o anche CFR (cost and freight).
La questione si complica per
l’Italia dal momento che il termine shipper,
che nel linguaggio marittimo internazionale è normalmente considerato il
mittente, lo speditore, il caricatore, è stato tradotto nel decreto ministeriale
con spedizioniere, attribuendo a tale soggetto una responsabilità specifica che
non gli è propria.
Sul punto - e dunque circa la corretta
individuazione del soggetto tenuto alla verificazione della massa lorda dei
container - sarà pertanto necessario attendere una circolare esplicativa da
parte del Ministero che orienti gli interpreti e gli operatori di settore.
Una riflessione particolare merita di
essere fatta relativamente all’individuazione degli strumenti regolamentari
ammessi per la pesatura dei container. Il decreto dirigenziale fa infatti rifermento
alle pese omologate in base – alternativamente - al d.lgs. 517/1992 e al d.lgs.
22/2007 e al R.D. 226/1902.
Secondo le richiamate normative, gli
strumenti di pesatura oggi ammessi sarebbero solo le pese a raso per i camion e
per i vagoni, con esclusione di strumenti di pesatura diversi da quelli
regolamentari, ovvero strumenti di pesatura c.d. dinamici (reachstacker, gru transtainer e altri mezzi di sollevamento da
piazzale).
Si tratta di una limitazione che,
secondo le associazioni di categoria, oltre a creare una sostanziale differenza
rispetto ai sistemi di pesatura ammessi da altri Paesi della Ue (il Regno Unito
e la Danimarca hanno per esempio ammesso sistemi di pesatura c.d. dinamici e
tempi più lunghi per le certificazioni), rischia di determinare una paralisi
delle banchine portuali ed un blocco nella catena logistica dell’export dei
container.
Il decreto introduce, infine, un
importante concetto di tolleranza sui criteri di pesatura dei container,
determinando un periodo transitorio fino al 30.6.2017 durante il quale, per la
pesatura dei contenitori, potranno essere utilizzati strumenti anche diversi da
quelli regolamentari.
Una nota del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 5 maggio u.s. sul punto spiega che “il
decreto, tra le altre previsioni, introduce il concetto di tolleranza sui
criteri di pesatura dei container individuando un periodo transitorio fino al
30 giugno 2017 durante il quale per la determinazione della massa lorda
verificata del contenitore potranno essere utilizzati anche strumenti diversi
da quelli regolamentari purché l’errore non sia superiore a due volte e mezzo
quello previsto per la stessa tipologia di strumenti approvati e, comunque, che
non superi i 500 chilogrammi. Inoltre è stata prevista in sede di controlli e
verifiche effettuati dopo la prima pesatura una tolleranza, per ciascun
contenitore, pari al 3% della massa lorda verificata”.
Tuttavia, anche sotto tale profilo,
gli operatori hanno espresso perplessità. Non soddisfa infatti l’entità della
quota di tolleranza ammessa per l’Italia: in altri Paesi della UE tale quota è mediamente
più alta, con inevitabile aggravio e disparità di trattamento per gli Stati
europei. Infine, anche la durata del periodo transitorio della norma appare
troppo breve e, comunque, in mancanza di ulteriori specifiche, non sufficiente a
permettere agli operatori il necessario adeguamento delle procedure di pesatura
al nuovo sistema attuato col decreto ministeriale.