Origine delle merci nel cdu e il sistema Rex
07/07/2016
Introduzione
Dal 1° maggio scorso
è entrato in vigore il codice doganale dell’Unione europea (cdu), che ha
modificato la normativa previgente in materia di origine delle merci, abrogando
i Regg. CEE 12 ottobre 1992, n. 2913 (cdc) e 2 luglio 1993, n. 2454 (dac). Per
imprese e professionisti si tratta di un cambiamento importante, che deve
essere valutato attentamente, al fine di evitare errori nell’attribuzione
dell’origine a determinati prodotti e nel rilascio delle relative prove.
Identificare correttamente il luogo di origine della merce, infatti, è
essenziale per individuare il trattamento daziario (ossia l’aliquota del dazio
applicabile alla base imponibile), per determinare le eventuali misure di
politica commerciale europea (es. dazi antidumping,
limiti quantitativi, agevolazioni), per provvedere all’etichettatura
dell’origine (c.d. Made in), nonché
per applicare eventuali misure sanitarie e fitosanitarie.
L’origine non
preferenziale, come noto, rappresenta la regola applicabile a tutti i prodotti
importati da Paesi con i quali l’Unione europea non ha stipulato specifici
accordi, con la conseguenza che, per tali beni, l’aliquota è quella riportata nel
testo della tariffa doganale comune.
L’origine preferenziale, invece, si sostanzia
in un trattamento agevolato, di riduzione o di esenzione dai dazi, riconosciuto
ai prodotti originari di Paesi con i quali l’Unione europea ha sottoscritto
accordi preferenziali o ai quali sono state concesse preferenze unilaterali
(sistema delle preferenze generalizzate, Spg, e altre misure concesse
unilateralmente dall’Ue).
Tra
le novità più importanti del nuovo codice doganale rileva l’obbligo, per gli
esportatori che effettuano operazioni nel quadro dell’Spg, di registrarsi, a
partire dal 1° gennaio 2017, nella nuova banca dati comunitaria c.d. Rex (registered exporters).
La banca dati Rex
Un’importante novità
apportata dal nuovo codice doganale è l’attuazione, nel quadro dell’Spg, della
banca dati degli esportatori autorizzati ad autocertificare l’origine delle
merci (c.d. sistema Rex), la cui
entrata in vigore è prevista a partire dal 1° gennaio 2017. Il legislatore
comunitario ha pertanto previsto, per le procedure di esportazione nei Paesi
beneficiari e nell’Unione europea e di immissione in libera pratica, un regime
transitorio e uno definitivo, in funzione dal prossimo anno.
Allo stato, con
riferimento alle esportazioni da e per l’Unione europea, l’art. 74 cdu
stabilisce che, in Spg, il certificato di origine Form A è rilasciato su
richiesta scritta dell’esportatore o del suo rappresentante, corredata da
relativi documenti giustificativi. Altra prova dell’origine può essere fornita
mediante dichiarazioni su fattura, compilate da qualsiasi esportatore per
spedizioni di valore non superiore a 6.000 euro.
Con l’entrata in
vigore del sistema Rex, l’Spg troverà applicazione soltanto in relazione ai
prodotti esportati da un esportatore registrato e a qualsiasi altra merce,
esportata da qualsiasi esportatore, purché il valore complessivo della
spedizione non superi euro 6.000.
La Commissione europea, infatti, dal 1°
gennaio 2017, istituirà la banca dati Rex e, a partire da tale data, gli Stati
membri e i Paesi beneficiari dovranno iniziare la registrazione degli
esportatori stabiliti all’interno dei propri territori.
Per i dodici mesi successivi all’inizio delle
registrazioni, potranno ancora essere rilasciati i Form A, che saranno
accettati nell’Unione, purché emessi nei confronti di quei soggetti non ancora
registrati. Inoltre, gli esportatori comunitari che saranno già registrati
potranno redigere attestazioni di origine, mentre quelli non ancora registrati
potranno autocertificare l’origine delle merci soltanto se il valore
complessivo delle spedizioni non supera 6.000 euro.
Di conseguenza, una volta registrati, gli
esportatori dovranno auto-attestare il carattere originario dei prodotti, a
prescindere dal valore dell’operazione. Si tratta di un’importante novità,
finalizzata a superare definitivamente le problematiche relative alla
falsificazione dei certificati di origine. Spetterà, infatti, agli esportatori
stessi attestare il carattere originario dei prodotti spediti, sotto la propria
responsabilità, anche penale.
L’attestazione di origine potrà essere
compilata quando l’esportazione è effettivamente realizzata ovvero in un
momento successivo (c.d. attestazione retroattiva).
Per
quanto riguarda la procedura di immissione in libera pratica nell’Ue, prima
dell’entrata in vigore del sistema Rex, l’art. 94 cdu prevede che i certificati
di origine, Form A e le dichiarazioni su fattura devono sempre essere
presentate alla Dogana dello Stato membro di importazione.
A decorrere dalla data di applicazione della
banca dati Rex, per ogni spedizione deve essere compilata un’attestazione di
origine distinta, valida per dodici mesi dal momento del rilascio. Tale
autocertificazione, tuttavia, è ammissibile soltanto se il Paese beneficiario
ha iniziato la registrazione degli esportatori ivi stabiliti, pena
l’impossibilità, per gli importatori comunitari, di beneficiare dell’Spg. L’attestazione
di origine dovrà essere presentata unitamente alla dichiarazione doganale di
immissione in libera pratica e, se il totale dei prodotti originari spediti
supera complessivamente 6.000 euro, il dichiarante dovrà indicare anche il
numero di esportatore registrato. L’importatore, infine, prima di svincolare le
merci, dovrà verificare che, in caso di spedizione superiore a 6.000 euro, l’esportatore
sia registrato nel sistema Rex, e che l’attestazione di origine sia
correttamene redatta, pena il disconoscimento automatico delle preferenze
tariffarie.
In definitiva, con l’entrata in vigore del
sistema Rex si assisterà a una maggiore responsabilizzazione degli operatori
economici che, da un lato, nella fase di esportazione, dovranno autocertificare
l’origine delle merci, conservando tutta la documentazione giustificativa, dall’altro,
nella fase di importazione, si sostituiranno alla Dogana nell’effettuazione dei
primi controlli.
Sara Armella