Alcuni cenni circa la semplificazione e il miglioramento della la normativa europea sulla sicurezza

19/07/2016

Alcuni cenni circa la semplificazione e il miglioramento della la normativa europea sulla sicurezza Il 6 Giugno scorso la Commissione Europea ha adottato una serie di proposte legislative che hanno l'obiettivo di semplificare e migliorare la normativa europea sulla sicurezza delle navi passeggeri.
L’azione della Commissione si è orientata in tre direzioni. In primo luogo, con atto “COM(2016) 370”, ha proposto la modifica della Direttiva 98/41/CE del Consiglio relativa alla registrazione dei passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri, aggiornando e semplificando i requisiti della procedura di registrazione anche alla luce dei recenti sviluppi in materia (si veda, ad es., la direttiva 2010/65/UE sull’uso generalizzato della trasmissione elettronica delle informazioni, nonché relativa alla razionalizzazione delle formalità di dichiarazione per le navi in arrivo e in partenza dai porti dell’Unione europea),  e rafforzando nel contempo il livello di sicurezza che essi stabiliscono.
La seconda proposta, codificata come “COM(2016)371”, va a ridisegnare il sistema delle ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti ro-ro e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea, sostituendo in toto la non più attuale Direttiva 1999/35/CE e attuando alcune modifiche alla Direttiva 2009/16/CE, inerente il regime di controllo delle navi da parte dello Stato di approdo. Con questa proposta la Commissione coniuga due diversi obiettivi: da una parte, quello di mantenere un alto livello di sicurezza, dall’altro, quello di ridurre gli oneri amministrativi per gli armatori, razionalizzando le attività di ispezione da parte delle autorità degli Stati membri.
La terza linea di intervento, attuata con provvedimento “COM(2016)369”, sulla quale intendiamo qui soffermarci, riguarda la modifica, in senso semplificativo, della Direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (ovverosia qualsiasi nave che trasporti più di dodici passeggeri), costruite “in acciaio e in materiale equivalente”.
La Direttiva aveva a suo tempo introdotto una serie di norme di sicurezza a salvaguardia della vita delle persone e dei beni trasportati sulle navi passeggeri e sulle unità veloci impiegate in viaggi tra porti di uno stesso paese dell’Unione. Tra queste rientrano una serie di prescrizioni tecniche di dettaglio inerenti le misure di sicurezza che le navi devono rispettare nell’ambito dei processi di costruzione, stabilità, impianti e protezione da incendi e sicurezza, facendo comunque salva la possibilità di una tutela maggiore in ambito nazionale qualora essa venga resa necessaria da singole circostanze interne agli Stati membri (cd. “Clausola di salvaguardia”).
Più in particolare, la Direttiva aveva previsto l’obbligo, per tutte le navi passeggeri, nuove ed esistenti (salvo le categorie escluse, tra cui le navi da diporto con meno di 12 passeggeri e quelle che operano esclusivamente nelle aree portuali), di dotarsi di certificato di sicurezza rilasciato dallo Stato di bandiera al termine di una visita iniziale, della durata di soli dodici mesi e soggetto a rinnovo a seguito di visite periodiche, a pena di sanzioni «efficaci, proporzionate e dissuasive» in caso di violazione delle norme di sicurezza.
A seguito di consultazione con esperti individuati dai singoli Stati membri e all’esito del controllo dell'adeguatezza della legislazione in materia di sicurezza delle navi passeggeri nell’UE, la Commissione ha deciso di aggiornare e semplificare la normativa in oggetto.
Con tale intervento si è mirato all’aggiornamento di alcune definizioni previste dalla Direttiva, allo scopo di allinearle a quelle di derivazione internazionale (tra tutte, la Convenzione SOLAS del 1974 per la salvaguardia della vita in mare) e di fonte comunitaria, e alla soppressione di alcuni obblighi amministrativi non necessari o di carattere accessorio, senza tuttavia compromettere il livello di sicurezza già realizzato dalla Direttiva 2009/45/CE.
In relazione a ciò, la proposta ha ampliato il novero dei tipi di nave esclusi dal campo di applicazione della Direttiva 2009/45/CE, includendovi i battelli di servizio, le navi che trasportano personale qualificato impiegato a bordo di o impianti offshore, le imbarcazioni a vela e tutte le unità di lunghezza inferiore a 24 metri.
Attraverso quest’ultima esclusione la Commissione ha teso equiparare ed armonizzare i sistemi di sicurezza di tutte le navi c.d. “di piccoli dimensioni”: la certificazione di cui alla Direttiva 2009/45/CE è infatti richiesta unicamente per le navi costruite in acciaio o materiale equivalente, che rappresentano solo il 4% della flotta soggetta al regime della Direttiva. Il restante 96%, formato da navi costruite principalmente con materiali diversi dall’acciaio, è quindi ad oggi di fatto escluso da tale obbligo di certificazione.
Dopo aver verificato che, nel corso degli anni, non si erano verificate particolari problematiche in materia di sicurezza, la Commissione ha proposto di escludere tutte le navi passeggeri di lunghezza inferiore a 24 metri – indipendentemente dal materiale di costruzione - dal campo di applicazione della Direttiva, al fine di sottoporle solo alle specifiche norme di sicurezza stabilite dagli Stati membri, considerati più idonei per valutare le limitazioni alla navigazione di carattere locale, in termini di distanza dalla costa o dal porto e alla luce delle abituali condizioni meteorologiche dell’area interessata.
Per converso, la Commissione ha optato per un ampliamento della definizione di “materiale equivalente” all’acciaio, di fatto allargando il campo di applicazione della 2009/45/CE (e quindi l’obbligo di certificazione di sicurezza ivi previsto), per tutte le navi di lunghezza superiore a 24 metri, costruite in “leghe di alluminio o qualsiasi materiale non combustibile che, grazie alla sua coibentazione, al termine della prevista prova standard del fuoco possiede caratteristiche strutturali e di resistenza al fuoco equivalenti a quelle dell'acciaio”.
La proposta è oggi sottoposta al parere di sussidiarietà degli Stati membri: ciò consente a ciascun parlamento nazionale di formulare pareri motivati entro il termine del 2.9.2016 sul progetto normativo in oggetto.

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