La depenalizzazione del reato base di contrabbando

30/09/2016

La depenalizzazione del reato base di contrabbando

Rubrica a cura dello Studio Legale Armella & Associati - Avv. Sara Armella

In un’ottica di semplificazione del sistema penale e con l’obiettivo di garantire un adeguato ed effettivo sistema sanzionatorio, il 6 febbraio 2016 è entrato in vigore il c.d. decreto depenalizzazione (d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8), il quale ha trasformato alcuni illeciti penali, previsti dal Testo unico delle leggi doganali, in illeciti amministrativi.
Come noto, si commette contrabbando quando si sottrae la merce al controllo della dogana, non dichiarandola alla stessa oppure occultandola o falsificando i documenti di trasporto.
La citata depenalizzazione ha riguardato solamente le ipotesi di contrabbando semplice: il legislatore, infatti, non ha ritenuto opportuno depenalizzare le fattispecie più gravi che ricorrono, per esempio, quando il contrabbando è commesso a mano armata, oppure quando è commesso in presenza di un’associazione criminale costituita con la specifica finalità di commettere tale reato.
Per effetto della depenalizzazione sono state sensibilmente ridotte le sanzioni irrogabili: si passa da una multa da due a dieci volte i diritti di confine evasi alla sanzione amministrativa compresa tra 5.000 e 50.000 euro.
Deve, tuttavia, essere rilevato che la sanzione penale continuerà a trovare applicazione nei casi di contrabbando connessi con altri delitti contro la pubblica fede o contro la pubblica amministrazione. Da ciò consegue, pertanto, che le ipotesi più ricorrenti di contrabbando non ricadono nel perimetro di applicazione del decreto in commento. Ciò appare ancora più evidente nel caso del c.d. “contrabbando intraispettivo”, che si manifesta quando agli organi preposti all’accertamento (Guardia di finanza e Agenzia delle dogane) sono rilasciate false attestazioni o dichiarazioni in merito alla natura, quantità, qualità o destinazione della merce.In tali casi, infatti, il reato in esame concorre con un delitto contro la fede pubblica (c.d. falso ideologico), poiché la bolletta doganale, come affermato dalla stessa Corte di Cassazione, è parificata a un atto pubblico. Ne deriva, in definitiva, che la presentazione in Dogana di una bolletta contenente dati non veritieri continuerà a essere punita con una sanzione di tipo penale.

Sara Armella 


© Associazione Assagenti - info@assagenti.it | Politica dei Cookie | Informativa Privacy | Design - gcore.it