Trasporto marittimo di passeggeri: la Commissione lancia valutazione sul Regolamento (CE) 392/2009

02/11/2016

Trasporto marittimo di passeggeri: la Commissione lancia valutazione sul Regolamento (CE) 392/2009

 

In data 29 luglio 2016, la Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica della durata di 13 settimane sul Regolamento (CE) n. 392/2009 relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente.
Tale normativa, che si applica a tutte le navi battenti bandiera di un paese dell’Unione europea (UE) il cui luogo di partenza o di destinazione sia un porto europeo, oppure con contratto di trasporto europeo (ossia un contratto fra il vettore e i passeggeri che definisce diritti, doveri e responsabilità) ha ad oggetto sia i viaggi internazionali che i viaggi nazionali, ad esclusione di quelli durante i quali la nave si trova a meno di cinque miglia dalla costa.
Secondo le attuali previsioni del Regolamento, gli operatori sono responsabili nei confronti dei passeggeri, dei loro bagagli e dei veicoli, nonché per gli ausili alla mobilità per le persone a mobilità ridotta.
Per qualsiasi lesione o danno causato da un incidente marittimo (ossia naufragio, collisione o incaglio, incendio o esplosione, oppure altri difetti della nave), le vittime non devono dimostrare la colpa del vettore per ottenere il risarcimento, rimanendo in capo a quest’ultimo l’onere di dimostrare la sua estraneità all’evento. Secondo quanto disposto dal Regolamento, l’armatore è inoltre tenuto a versare in anticipo un importo (per la morte di un passeggero tale importo è fissato in un minimo di 21 000 euro) utile a coprire le necessità economiche del passeggero che sia morto o abbia subito lesioni a seguito di un incidente marittimo, con la precisazione che tale pagamento non può comunque costituisce riconoscimento di responsabilità da parte dell’armatore.
Quanto agli obblighi di informazione, il regolamento stabilisce che le compagnie di navigazione devono provvedere a quanto necessario affinché i passeggeri dispongano di informazioni comprensibili sui loro diritti, che devono essere disponibili in tutti i punti vendita, incluse la vendita via telefono e via Internet, e vanno comunque fornite ai passeggeri prima o, al più tardi, al momento della partenza.
I governi dell’UE possono differire l’applicazione della normativa alle navi che effettuano esclusivamente viaggi nazionali ai sensi del regolamento. Per le navi che viaggiano a meno di 20 miglia da terra, il termine è al più tardi il 31 dicembre 2018, mentre per tutte le altre il termine è il 31 dicembre 2016.
Gli obbiettivi attualmente perseguiti dal Regolamento sono quindi quelli di:
- garantire che i diritti dei passeggeri siano protetti in caso di incidenti, sia a livello internazionale (tra due o più Stati) che a livello nazionale (all’interno di un singolo Stato);
- creare condizioni di parità per gli operatori che promuovono buone pratiche e comportamenti responsabili;
- incentivare una maggiore sicurezza e prestazioni sicure per gli operatori di trasporto di passeggeri;
- facilitare la creazione ed il completamento di un quadro equilibrato per la tutela dei diritti dei passeggeri, anche in merito al diritto di informazione, ad una compensazione speciale per i passeggeri con mobilità ridotta e al diritto ad anticipi di pagamento.
Per raggiungere tali obiettivi, il Regolamento stabilisce in caso di incidente marittimo la responsabilità del vettore senza necessità per i passeggeri di provarne la colpa; innalza i limiti per il risarcimento dei passeggeri a seguito di incidenti, includendo la possibilità di effettuare anticipi di pagamento sufficienti a coprire le necessità economiche immediate in caso di morte o lesioni personali dei passeggeri; obbliga i vettori ad avere un’assicurazione; consente ai passeggeri di chiedere un risarcimento direttamente all’assicurazione del vettore.
La consultazione, può essere di particolare interesse per i passeggeri che viaggiano per mare, i proprietari ed i gestori di navi che trasportano passeggeri, gli assicuratori che forniscono copertura per tali navi, le amministrazioni marittime degli Stati di bandiera o Stati di approdo che si occupano di trasporto di passeggeri via nave, così come tutte le altre organizzazioni o persone interessate al trasporto di passeggeri via mare. Qualora interessati a fornire input più specifici, oltre a tale consultazione pubblica, i partecipanti possono riempire un questionario mirato.
Il questionario è composto da tre sezioni. La prima riguarda informazioni generali sugli interessati. La seconda parte contiene specifiche domande sull’applicazione del regime europeo di responsabilità per il vettore che trasporta passeggeri, ed è divisa in cinque sub-sezioni diverse per ogni tipologia di intervistato. La terza sezione, infine, riguarda ulteriori informazioni aggiuntive.
Nel contesto di tale consultazione, la Commissione desidera indagare sui seguenti aspetti: (i) pertinenza agli obiettivi originali del Regolamento; (ii) il valore aggiunto dato dall’Unione europea rispetto a ciò che si sarebbe potuto ottenere senza un intervento europeo (ossia dagli Stati membri a livello nazionale o regionale); (iii) efficacia dei diritti e degli obblighi previsti, nonché degli schemi di compensazione; (iv) efficienza in relazione ai costi sostenuti e ai benefici ottenuti o attesi; (v) coerenza delle disposizioni del Regolamento stesso, e con gli altri interventi europei in materia.


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