Legge 135/77
Legge 4 aprile 1977, n. 135 (1) Disciplina della professione di raccomandatario marittimo (1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1977, n. 109.
ART. 1.
È raccomandatario marittimo chi svolge attività di raccomandazione di navi, quali assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali o dei terzi, ricezione o consegna delle merci, operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, acquisizione di noli, conclusione di contratti di trasporto per merci e passeggeri con rilascio dei relativi documenti, nonché qualsiasi altra analoga attività per la tutela degli interessi a lui affidati.È sottoposto alle norme della presente legge chiunque svolge nel territorio dello Stato italiano attività di raccomandatario marittimo.
Per l'esercizio delle attività di raccomandazione marittima è richiesta l'iscrizione nell'elenco dei raccomandatari di cui al successivo articolo 6.
In tale elenco devono essere iscritti i titolari delle imprese individuali e gli amministratori delle società che hanno per oggetto della loro attività la raccomandazione di navi, nonché gli institori di dette imprese o società.
Le imprese a prevalente capitale statale che gestiscono servizi marittimi possono svolgere attività di raccomandazione per conto di altri vettori ad esse collegati da specifici accordi, approvati dal Ministro per la marina mercantile, con l'osservanza delle norme previste dai successivi articoli 3 e 4, nonché delle tariffe di cui all'articolo 16 della presente legge.
ART. 2.
È raccomandatario marittimo chi svolge attività di raccomandazione di navi, quali assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali o dei terzi, ricezione o consegna delle merci, operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, acquisizione di noli, conclusione di contratti di trasporto per merci e passeggeri con rilascio dei relativi documenti, nonché qualsiasi altra analoga attività per la tutela degli interessi a lui affidati.
Le predette attività possono essere svolte per mandato espresso o tacito con o senza rappresentanza, conferito dall'armatore o dal vettore, nonché con o senza contratto di agenzia a carattere continuativo od occasionale.
ART. 3.
Il raccomandatario, prima della partenza della nave straniera dal porto in cui egli opera, deve ottenere, dal suo mandante - armatore, noleggiatore o vettore - la disponibilità nel territorio italiano della somma in valuta sufficiente a garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte suo tramite in occasione dell'approdo della nave nel porto stesso. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 181 del codice della navigazione, l'autorità marittima rifiuta il rilascio delle spedizioni alla nave straniera se, insieme alla dichiarazione integrativa di partenza prevista dall'articolo 179 del codice di navigazione, il comandante non abbia presentato una dichiarazione sottoscritta dal locale raccomandatario, attestante che questi ha la disponibilità nel territorio italiano della somma.
Il raccomandatario di una nave straniera, all'arrivo della stessa nel porto in cui opera, deve far pervenire al comandante del porto una nota da cui risultino il nome e l'indirizzo dell'armatore o del noleggiatore o del vettore, dal quale ha ricevuto il mandato. Se il mandato gli è stato conferito a mezzo di un intermediario, deve indicare anche il nome e l'indirizzo dello stesso.
ART. 4.
Il raccomandatario che ingaggia lavoratori italiani o stranieri per imbarco su navi di nazionalità diversa da quella del lavoratore, è tenuto ad accertare e attestare prima dell'imbarco alle locali autorità marittime, sotto la sua responsabilità, che i lavoratori siano stati assicurati, per il previsto periodo di imbarco, contro l'invalidità e la vecchiaia, presso il fondo di previdenza marinara e contro le malattie e gli infortuni presso enti o società di assicurazione, italiani o stranieri, che garantiscano una tutela assicurativa non inferiore a quella obbligatoria secondo la legge italiana.
Il Ministro per la marina mercantile determina con apposito decreto le condizioni che devono essere soddisfatte dagli enti assicurativi italiani o stranieri che intendono assicurare contro gli infortuni e le malattie i lavoratori di cui al precedente comma che vengano imbarcati su navi straniere.
Inoltre il raccomandatario, prima dell'ingaggio, dovrà fornire alla capitaneria di porto la prova che l'armatore abbia prestato una idonea garanzia bancaria o assicurativa per il pagamento degli stipendi dei marittimi relativi al previsto periodo di imbarco.
L'imbarco dei predetti lavoratori è subordinato al rilascio di apposito nulla-osta da parte della competente autorità marittima, previo accertamento che il lavoratore sia stato assicurato ai sensi del primo comma del presente articolo e che il contratto di arruolamento, sia dal punto di vista normativo che da quello economico, non contenga clausole che contrastino con i principi fondamentali contenuti nei vigenti contratti collettivi di lavoro nazionali. Il predetto nulla-osta dovrà essere negato quando l'autorità marittima in qualunque modo accerti, anche avvalendosi della collaborazione tecnica del R.I.Na., che i requisiti di sicurezza, igiene ed abitabilità della nave estera sulla quale il lavoratore intende imbarcarsi non siano almeno equivalenti a quelli stabiliti per le navi della Marina mercantile italiana, di tipo e caratteristiche analoghe.
ART. 5.
Il raccomandatario o il preposto all'esercizio dell'attività di raccomandazione di cui al quarto comma dell'articolo 1, che venga meno agli obblighi stabiliti dall'articolo 4, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da 1 a 50 milioni di lire.
La condanna comporta la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 6 della presente legge.
In caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 3 e 4 il raccomandatario risponde solidalmente con l'armatore straniero delle obbligazioni da questi assunte suo tramite.
Chiunque, senza essere iscritto nell'elenco dei raccomandatari di cui al successivo articolo 6, svolge in qualsiasi forma attività diretta all'ingaggio per conto di terzi di lavoratori marittimi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
ART. 6.
Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle località ove abbia sede una direzione marittima è istituito un elenco dei raccomandatari, nel quale sono iscritti coloro che sono abilitati a svolgere le attività di cui all'articolo 2 in una località compresa nella circoscrizione della rispettiva direzione marittima.
Ove se ne ravvisi l'utilità possono essere istituiti, con decreto del Ministro per la marina mercantile, ulteriori elenchi presso camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale abbia sede un compartimento marittimo.
Se il raccomandatario è legale rappresentante, amministratore o institore di una impresa, deve essere indicato nell'elenco, oltre al suo nome, quello dell'impresa stessa.
ART. 7.
Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al precedente articolo 6 è costituita, con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, una commissione presieduta da un magistrato scelto tra i membri di una terna indicata dal consiglio giudiziario competente e composta da:
il direttore marittimo od un suo delegato, ovvero, nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 6, il capo del compartimento od un suo delegato;
un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle località dove ha sede la commissione;
due rappresentanti dei raccomandatari marittimi scelti su designazione delle associazioni di categoria;
due rappresentanti sindacali dei lavoratori del mare designati dalle associazioni sindacali più rappresentative;
due rappresentanti degli armatori designati dalle rispettive associazioni.
Svolge le mansioni di segretario un funzionario della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
ART. 8.
La commissione di cui al precedente art. 7:
- provvede in merito alle domande di iscrizione, trasferimento o cancellazione dall'elenco. Sulle domande di iscrizione acquisisce il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori marittimi maggiormente rappresentative, competenti per territorio, nonché delle associazioni di categoria degli armatori
- promuove la cancellazione dall'elenco qualora constati che sia venuto a mancare all'iscritto uno dei requisiti per l'iscrizione
- determina, a seconda dell'importanza della località, la misura della cauzione da versarsi per l'iscrizione nell'elenco
- provvede alla pubblicazione ed alla affissione dell'elenco presso le capitanerie di porto, gli uffici di circondario marittimo e le camere di commercio compresi nella circoscrizione della direzione o del compartimento marittimo competenti
- applica le sanzioni disciplinari a carico degli iscritti
- provvede all'esame di cui all'articolo 9, lettera g), integrata, nella sua composizione, dai docenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.
Di ogni decisione della commissione sarà data comunicazione alle camere di commercio e alle autorità marittime competenti per territorio.
ART. 9.
Chiunque intenda svolgere l'attività di raccomandatario marittimo deve presentare alla commissione di cui all'articolo 7 domanda di iscrizione nell'elenco.
Gli aspiranti all'iscrizione nell'elenco devono:
- godere del pieno esercizio dei diritti civili
- avere conseguito il diploma di scuola media superiore
- risiedere nella località in cui si intende svolgere l'attività del raccomandatario
- non avere subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e contro il patrimonio, per contrabbando oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per reati in materia valutaria per i quali la legge commini la pena della reclusione
- non trovarsi in stato di fallimento
- avere svolto almeno due anni di tirocinio professionale
- sostenere un esame orale davanti alla commissione di cui all'articolo 7. Tale esame tende ad accertare la conoscenza degli usuali documenti del commercio marittimo, delle cognizioni giuridiche attinenti all'esercizio della professione nonché della lingua inglese.
ART. 10.
L'esame di cui alla lettera g) del precedente articolo 9 ha luogo presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui elenco di raccomandatari si chiede l'iscrizione.
Le materie e le modalità di esecuzione dell'esame vengono stabilite con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Con lo stesso decreto vengono nominati, per integrare la commissione prevista dall'articolo 7, un professore universitario (di ruolo o incaricato) di materie giuridiche nonché un professore di lingua inglese.
ART. 11.
Ottenuto il giudizio favorevole della commissione d'esame, il richiedente dovrà, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione del provvedimento, versare la cauzione di cui all'articolo 8, lettera c).
Trascorso tale termine senza che la cauzione sia stata versata, il richiedente decade dal diritto all'iscrizione negli elenchi dei raccomandatari. La decadenza è dichiarata dalla commissione prevista dall'articolo 7.
ART. 12.
L'iscrizione nell'elenco dei raccomandatari marittimi presso una camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è consentita anche a cittadini di Paesi membri della Comunità economica europea, che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge, abbiano conoscenza della lingua italiana e superino l'esame di cui all'articolo 9, lettera g).
All'atto dell'iscrizione nell'elenco dei raccomandatari i soggetti di cui al primo comma dovranno versare la cauzione prevista dall'articolo 8, lettera c).
ART. 13.
Il raccomandatario marittimo che viola il segreto professionale o che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della sua professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale è sottoposto a procedimento disciplinare.
Le sanzioni disciplinari che la commissione di cui all'articolo 7 può infliggere, presa visione degli atti e dei documenti, assunte le informazioni del caso e sentito l'interessato, sono le seguenti:
- richiamo verbale
- ammonimento scritto
- censura pubblica
- sospensione a tempo determinato non superiore a sei mesi
- radiazione dall'elenco con incameramento della cauzione
Per il mancato rispetto delle tariffe previste dall'articolo 16 nonché delle norme previste dall'articolo 3 la commissione commina la sospensione a tempo determinato, non superiore a sei mesi. In caso di recidiva viene pronunciata la radiazione dall'elenco.
La radiazione è inoltre pronunciata contro il raccomandatario marittimo che sia stato condannato per uno dei delitti indicati nell'articolo 9, lettera d), oppure che abbia, con la sua condotta, compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della professione.
Le sanzioni di cui al precedente secondo comma, tranne quelle di cui alle lettere a) e b), sono comunicate, qualora siano divenute definitive, alle autorità marittime competenti e pubblicate nell'albo della camera di commercio e nel Foglio degli annunci legali della provincia nella quale l'iscritto svolge la sua attività.
ART. 14.
abrogato - vedi D.P.R. 18/12/2001 n. 483
ART. 15.
abrogato - vedi D.P.R. 18/12/2001 n. 483
ART. 16. *
Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce con proprio decreto, su proposta delle associazioni di categoria a carattere nazionale, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile, le tariffe minime e massime a carattere obbligatorio dei compensi dovuti ai raccomandatari marittimi per le loro prestazioni, nonché la percentuale di tali compensi che ciascun imprenditore individuale o società che esplica le attività di cui alla presente legge deve versare al Fondo agenti marittimi ed aerei sul conto intestato all'imprenditore stesso o ai legali rappresentanti delle società nonché ai loro institori qualora questi ultimi non godano di altre forme previdenziali obbligatorie; con le stesse modalità si provvede alla revisione periodica delle tariffe.
* Articolo abrogato per la parte relativa alle tariffe dal Decreto Ministeriale 15 Febbraio 2012.
Download Decreto 15/2/2012
ART. 17.
Attraverso apposita convenzione da disciplinarsi con regolamento emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la marina mercantile e per il tesoro, si provvederà ad inserire i raccomandatari marittimi nel sistema della previdenza marinara.
ART. 18.
La cessazione dall'esercizio professionale accertata dalla commissione di cui all'articolo 7, comporta la cancellazione di ufficio dall'elenco dei raccomandatari.
Il fallimento dell'iscritto nell'elenco determina la radiazione dell'elenco stesso.
Tuttavia, quando il raccomandatario marittimo sia stato autorizzato all'esercizio provvisorio, la radiazione è sospesa fino al termine dell'esercizio stesso.
Si procede alla reiscrizione nell'elenco se il fallito sia stato riabilitato, con sentenza passata in giudicato, per i casi previsti dall'articolo 143 numeri 1 e 2 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
ART. 19.
Chiunque eserciti abusivamente l'attività di raccomandatario marittimo è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.
ART. 20.
La vigilanza sull'esercizio della professione di raccomandatario marittimo è affidata al Ministero della marina mercantile.
ART. 21.
Gli oneri per il funzionamento della commissione prevista dall'articolo 7 della presente legge graveranno sul bilancio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della località ove ha sede la commissione stessa.
All'onere per il funzionamento della commissione di cui all'articolo 14, valutato in L. 1.000.000.000 per l'anno finanziario 1977, si provvede con i normali stanziamenti del capitolo 1107 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per detto esercizio e del corrispondente capitolo degli esercizi successivi.
ART. 22.
Hanno diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi di cui al precedente articolo 6 i titolari delle imprese individuali ed i legali rappresentanti delle società che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultino iscritte negli elenchi di cui all'articolo 2 della legge 29 aprile 1940, n. 496, nonché gli institori di dette imprese o società la cui procura sia stata depositata prima dell'entrata in vigore della presente legge, sempreché siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9, lettere a), c), d) ed e).
La domanda per l'iscrizione deve essere presentata alla commissione di cui all'articolo 7 entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.
Fino alla pronuncia della commissione restano abilitati all'esercizio della loro attività i soggetti di cui al primo comma del presente articolo.
ART. 23.
Sono abrogate la legge 29 aprile 1940, n. 496, ed ogni altra disposizione contraria alle norme della presente legge.
ART. 24.
Sono devoluti alla commissione prevista dall'art. 14 i ricorsi che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, risultino pendenti presso la commissione centrale di cui all'articolo 13 della legge 29 aprile 1940, n. 496.
PROGRAMMA DI ESAME PER L'ABILITAZIONE
ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE DI RACCOMANDATARIO
(Decreto del Ministero della Marina Mercantile 20 dicembre 1977)
- Norme che regolano la raccomandazione marittima dettate dal Codice della Navigazione, dal Regolamento marittimo, dal Codice Civile e dalla Legge 4 aprile 1977, n. 135
- Norme teorico-pratiche relative ai contratti di utilizzazione della nave, ai contratti di trasporto e ai documenti del trasporto marittimo
- Conoscenza relativa all'esercizio della nave, assistenza equipaggio nonché del costo delle imprese di navigazione
- Conoscenza delle principali disposizioni del Codice della Navigazione in materia di amministrazione della navigazione marittima, di regime amministrativo delle navi, di impresa di navigazione, di privilegi e di ipoteche
- Conoscenza degli usi marittimi locali e nazionali nonché delle principali consuetudini internazionali relative ai trasporti marittimi
- Conoscenza delle carte, dei certificati e dei libri di bordo
- Nozioni sulle assicurazioni marittime, corpi e merci
- Nozioni sulle avarie marittime e sui loro regolamenti
- Nozioni sulla gestione e amministrazione dei porti
- Conoscenza delle operazioni e dei servizi portuali nonché delle funzioni che svolgono i vari ausiliari del traffico marittimo portuale
- Conoscenza delle norme valutarie e fiscali relative alla navigazione e ai trasporti marittimi
- Conoscenza delle disposizioni doganali relative alle navi e ai carichi trasportati
- Conoscenza pratica della lingua inglese ed in particolare dei termini relativi ai vari istituti.
D.P.R. 18 DICEMBRE 2001 N. 483
Regolamento di semplificazione del procedimento per la decisione del ricorso gerarchico improprio presentato alla Commissione centrale dei raccomandatari marittimi avverso i provvedimenti della Commissione locale.
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15/2/2002
ART. 1.
Il presente regolamento disciplina il procedimento relativo al ricorso presentato alla Commissione centrale per il contenzioso relativo ai raccomandatari marittimi contro i provvedimenti della Commissione locale.
ART. 2.
1 - Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita, di concerto con il Ministero delle attività produttive, la Commissione centrale per il contenzioso relativo ai raccomandatari marittimi, presieduta da un magistrato appartenente ai ruoli delle magistrature superiori o da un professore universitario ordinario in materie giuridiche, e composta da:
- un dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo di questi
- un dirigente del Ministero delle attività produttive
- un rappresentante dei raccomandatari marittimi designato dalle associazioni riconosciute a livello nazionale
- un rappresentante designato della associazioni di categoria degli armatori
2 - I membri della Commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per non oltre un mandato.
3 - Svolge mansioni di segretario un funzionario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di qualifica non inferiore a quelle inquadrate nell'area C.
4 - I membri supplenti eccezione fatta per il Presidente, sono nominati in numero non superiore a quello dei membri effettivi con gli stessi criteri stabiliti per la nomina di questi.
5 - La Commissione delibera validamente, maggioranza assoluta, in presenza di tre componenti, compreso il Presidente o il suo facente funzione. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o facente funzione.
6 - Alla Commissione è attribuita la competenza a decidere sui ricorsi presentati avverso i provvedimenti adottati dalle Commissioni locali.
ART. 3.
- Entro trenta giorni dalla comunicazione all'interessato delle delibere adottate dalla Commissione locale a norma dell'art. 8 della legge 4 aprile 1977, n. 135, questi può proporre ricorso dinanzi alla Commissione centrale di cui all'art. 2
- La presentazione del ricorso ha effetto sospensivo per le deliberazioni di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 13 della legge 4 aprile 1977, n. 135.
- Per le deliberazioni di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 8 della legge 4 aprile 1977, n. 135, la Commissione centrale può disporre la sospensione della decisione impugnata.
- la decisione della Commissione centrale è provvedimento definitivo.
ART. 4.
1. Sono abrogati gli articoli 14 e 15 della legge 4 aprile 1977, n. 135.
ART. 5.
- Competente a decidere in via definitiva i ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento è la Commissione centrale nella composizione prevista dalla legge 4 aprile 1977, n. 135, purché la decisione intervenga entro novanta giorni dalla predetta data.
- Decorso tale termine i ricorsi tutti saranno di competenza della Commissione di cui all'articolo 2.
Legge 478/1968
Legge 12 marzo 1968, n. 478 (1) Ordinamento della professione di mediatore marittimo (1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1968, n. 108.
TITOLO I
Disposizioni generali
ART. 1.
Per l'esercizio professionale della mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose è richiesta l'iscrizione nel ruolo dei mediatori marittimi.
ART. 2.
Gli amministratori o titolari delle imprese, che hanno come oggetto della loro attività la mediazione dei contratti di cui all'articolo precedente, devono essere iscritti nel ruolo dei mediatori marittimi.
ART. 3.
L'esercizio della professione di mediatore marittimo è incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato retribuito, fatta eccezione per l'impiego presso imprese aventi per oggetto della loro attività la mediazione nei contratti di cui all'art. 1.
TITOLO II
Ruolo dei mediatori marittimi e condizioni per esservi iscritti
ART. 4.
Presso ciascuna delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, indicate con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per la marina mercantile, è istituito un ruolo dei mediatori marittimi. Nel caso di ruoli interprovinciali, con lo stesso decreto è indicata la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale deve istituirsi il ruolo.
ART. 5.
Il ruolo è diviso in due sezioni: una ordinaria e una speciale; in quest'ultima sono iscritti i mediatori marittimi abilitati ad esercitare pubblici uffici.
ART. 6.
Gli uffici pubblici riservati ai mediatori marittimi iscritti nella sezione speciale comprendono l'incarico di presiedere alle pubbliche gare per i contratti di cui all'art. 1 e ogni altro incarico previsto dal codice civile o da altre leggi.
ART. 7.
Gli aspiranti all'iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo dei mediatori marittimi devono:
- godere del pieno esercizio dei diritti civili;
- essere di buona condotta
- risiedere nella circoscrizione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel cui ruolo intendono essere iscritti
- avere conseguito il diploma di scuola media inferiore
- avere superato l'apposito esame di cui all'art. 9
- avere effettuato il deposito cauzionale previsto dall'art. 23
ART. 8.
Per l'iscrizione nella sezione speciale del ruolo dei mediatori marittimi, gli aspiranti, oltre a possedere i requisiti di cui alle lett. a), b), c), d) ed e) di cui all'articolo precedente, devono:
- essere cittadini italiani o degli altri paesi membri della Comunità economica europea
- avere superato l'esame previsto dall'art. 10 ad avere effettuato il deposito cauzionale di cui all'art. 23.
ART. 9.
L'esame per l'iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo dei mediatori marittimi è orale e prevalentemente pratico
Le materie di esame sono stabilite dal regolamento.
Gli esami hanno luogo presso ognuna delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso le quali è istituito il ruolo
Le commissioni esaminatrici sono nominate dalle rispettive giunte camerali e sono composte:
- da un magistrato di Corte di appello che la presiede
- da un professore universitario (di ruolo, incaricato o libero docente) di diritto della navigazione o di diritto commerciale ovvero di economia e tecnica dell'armamento e della navigazione
- da due pubblici mediatori iscritti, scelti tra i proposti dalla commissione consultiva di cui all'art. 13
- da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
- da un rappresentante del compartimento marittimo
ART. 10.
Le prove di esame per l'iscrizione nella sezione speciale del ruolo dei mediatori marittimi sono scritte e orali. Le materie di esame sono stabilite dal regolamento.
Gli esami hanno luogo presso ognuna delle camere di commercio presso le quali dovrà istituirsi il ruolo.
Le commissioni esaminatrici sono nominate dalle rispettive giunte camerali e sono composte:
- da un magistrato di Corte di appello che la presiede
- da un professore universitario (di ruolo, incaricato o libero docente) di diritto della navigazione o di diritto commerciale ovvero di economia e tecnica dell'armamento e della navigazione
- da due pubblici mediatori iscritti, scelti tra i proposti dalla commissione consultiva di cui all'art. 13
- da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
- da un rappresentante del compartimento marittimo
- da un rappresentante dell'armamento designato dal Ministero della marina mercantile
ART. 11.
La giunta camerale esercita la sorveglianza sugli esami per la professione di mediatore marittimo.
ART. 12.
L'iscrizione nel ruolo dei mediatori marittimi abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio della Repubblica; non è ammessa l'iscrizione in più di un ruolo. La iscrizione nel ruolo è a titolo personale; l'iscritto non può delegare le funzioni relative all'esercizio della professione, se non ad altro mediatore iscritto nella stessa sezione. L'iscrizione nel ruolo dei mediatori marittimi è soggetta alla tassa di concessione governativa di cui al n. 206 della tabella allegato A al testo unico approvato con D.P.R. 1° marzo 1961, numero 121, da liquidarsi sulla cauzione da essi prestata a norma del successivo art. 23.
TITOLO III
Formazione e conservazione dei ruoli e commissione consultiva
Art. 13.
I ruoli dei mediatori marittimi sono formati e conservati presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, presso le quali sono istituiti.
Presso ognuna di dette camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è anche istituita una commissione consultiva per la formazione e la conservazione dei ruoli medesimi.
Art. 14.
La commissione consultiva è composta:
- da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che la presiede
- da un rappresentante del compartimento marittimo
- da un rappresentante dei mediatori marittimi
- da un rappresentante dell'armamento, designato dal Ministero della marina mercantile
- da un rappresentante dell'ente o consorzio portuale, ove esiste.
Le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un funzionario della carriera direttiva della camera stessa.
Art. 15.
La commissione consultiva:
- esprime il proprio parere sulla iscrizione e cancellazione dai ruoli
- esprime il proprio parere sui giudizi disciplinari istituiti nei confronti dei mediatori per inosservanza dei doveri professionali
- esprime il proprio parere su ogni altra questione relativa ai ruoli, a richiesta delle rispettive camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
- propone i mediatori marittimi da comprendersi nelle commissioni di esame
- vigila perchè, in caso di cancellazione di un mediatore dal ruolo, i libri e i documenti, relativi ai contratti stipulati suo tramite negli ultimi dieci anni, siano depositati nella camera di commercio, a meno che la stessa commissione accerti che l'attività del mediatore cancellato viene continuata da altro mediatore iscritto, il quale abbia accettato di prenderli in custodia
- interpone i propri buoni uffici, a richiesta di uno degli interessati, per procurare la conciliazione delle contestazioni che sorgano tra mediatori marittimi, ovvero tra questi e i loro clienti, in dipendenza dell'esercizio professionale
Se i mediatori siano iscritti in ruoli di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura diverse, la conciliazione è promossa dalla commissione consultiva, che ne sia stata per prima richiesta.
TITOLO IV
Cancellazione dal ruolo e norme disciplinari
Art. 16.
La cancellazione dal ruolo è pronunciata dalla giunta camerale, sentito il parere della commissione consultiva di cui all'art. 13:
- nei casi di incompatibilità
- quando sia venuto a mancare uno dei requisiti indicati alle lett. a) e b) dell'art. 7 e al n. 1) dell'art. 8
- quando la cauzione venga a mancare o sia diminuita o sottoposta ad atti esecutivi ed il mediatore non l'abbia reintegrata nel termine di 30 giorni
- quando l'iscritto rinuncia all'iscrizione
Nei casi di cui alle precedenti lett. a), b) e c) la cancellazione non può essere pronunciata, se non dopo che l'interessato sia stato sentito.
Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo, eccetto che nel caso di cui alla precedente lett. c). Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare.
Sino a quando la cauzione non sia stata reintegrata, il mediatore è sospeso di diritto dallo esercizio della professione.
Il mediatore che sia stato cancellato dal ruolo è nuovamente iscritto, purchè provi che è venuta a cessare la causa che ne aveva determinata la cancellazione.
Art. 17.
Il mediatore marittimo che abbia subito una condanna per qualsiasi delitto non colposo o che si renda colpevole di abusi o mancanza nell'esercizio della professione o, comunque, di fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale, è sottoposto a procedimento disciplinare.
La giunta della camera di commercio nel cui ruolo l'incolpato è iscritto, inizia il procedimento disciplinare d'ufficio, oppure su richiesta della commissione consultiva di cui all'art. 13 o di qualsiasi interessato.
Il mediatore marittimo che abbia subito un procedimento penale per qualsiasi delitto non colposo è sottoposto a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, salvo il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non l'ha commesso.
In ogni caso, non può essere inflitta alcuna sanzione disciplinare senza che l'incolpato sia stato citato a comparire davanti alla giunta, con l'assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni per essere sentito nelle sue discolpe.
La giunta camerale, prima di emettere la sua pronuncia, deve chiedere il parere della commissione consultiva di cui all'art. 13.
Art. 19.
Chiunque eserciti abusivamente l'attività di raccomandatario marittimo è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.
Art. 18.
Le sanzioni disciplinari sono:
- l'ammonimento, che consiste nel richiamare il colpevole per la mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi
- la censura, che è una dichiarazione formale di biasimo per la mancanza commessa
- la sospensione dall'esercizio della professione
- la radiazione dal ruolo
Art. 19.
La sospensione, di cui all'art. 18, lett. c), può essere pronunciata per mancanze gravi e per una durata non superiore a 12 mesi.
La sospensione è inoltre obbligatoria, oltre che nei casi previsti dal codice penale, nei seguenti casi:
- sopravvenuta mancanza o riduzione della cauzione
- emissione di un mandato od ordine di cattura
- interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni
- ricovero in un manicomio giudiziario, fuori dei casi previsti dal successivo art. 20, comma secondo, n. 2
- ricovero in una casa di cura o di custodia
- applicazione di una delle tre misure di sicurezza non detentive previste dall'art. 215, comma terzo, nn. 1), 2), 3) del codice penale
- applicazione provvisoria di una pena accessoria a norma dell'art. 140 del codice penale.
In ogni altro caso di procedimento penale incorso contro un mediatore marittimo, la giunta della camera di commercio ha facoltà di ordinare la sospensione cautelare del medesimo dall'esercizio professionale fino all'esito del procedimento.
La sospensione obbligatoria o cautelare non è soggetta al limite di durata stabilito dal primo comma del presente articolo.
Art. 20.
La radiazione, di cui all'art. 18, lett. d), può essere pronunciata solamente a carico di chi, con la propria condotta, abbia gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità della categoria.
La radiazione è obbligatoria nei seguenti casi:
- interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o interdizione dalla professione per uguale durata
- ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati dall'art. 222, secondo comma, del codice penale
- assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro
- condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
Art. 21.
I provvedimenti di radiazione sono comunicati a tutte le camere di commercio della Repubblica.
Art. 22.
I provvedimenti relativi alla iscrizione, reiscrizione e cancellazione dai ruoli, nonchè quelli relativi alle sanzioni disciplinari previste nell'art. 18, devono essere notificati entro 15 giorni all'interessato.
Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, entro 30 giorni dalla data di comunicazione all'interessato.
Il ricorso ha effetto sospensivo.
TITOLO V
Cauzioni Libri e corrispondenza del mediatore
Art. 23.
Per l'iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo la cauzione è di lire 500.000.
Per l'iscrizione nella sezione speciale del ruolo la cauzione è di lire 1.000.000.
La cauzione deve essere prestata in titoli di Stato ovvero mediante fideiussione bancaria, secondo la prescrizione del regolamento.
La cauzione è vincolata con diritto di prelazione all'adempimento delle obbligazioni assunte dal mediatore nell'esercizio della professione.
Art. 24.
I mediatori marittimi devono tenere, oltre i libri stabiliti dal codice civile, quelli previsti dal regolamento.
A richiesta della parte che anticipi tutte le spese necessarie, il mediatore marittimo deve depositare presso un pubblico notaio gli originali delle lettere o dei telegrammi o telemessaggi di autorizzazione, onde il notaio possa rilasciare copie autentiche alle parti.
Le disposizioni di cui al precedente comma non si riferiscono ai contratti di vendita o di costruzione di navi.
I mediatori marittimi devono conservare per 10 anni i libri e la corrispondenza relativa ai contratti stipulati con il loro intervento.
TITOLO VI
Disposizione penale - Disposizioni transitorie e finali
Art. 25.
L'esercizio professionale della mediazione marittima senza aver ottenuto l'iscrizione nel ruolo prescritta dall'art. 1, quando non costituisca più grave reato, è punito a norma dell'articolo 665 del codice penale.
Art. 26.
Tutti coloro che al momento dell'entrata in vigore della presente legge siano iscritti nel ruolo ordinario di cui all'art. 2 della L. 21 marzo 1958, n. 253, sono iscritti di diritto al ruolo di nuova istituzione, sezione ordinaria; quelli iscritti nel ruolo di cui all'art. 21 della L. 20 marzo 1913, n. 212, sono iscritti di diritto nella sezione speciale, purchè costituiscano la cauzione di cui all'art. 23 e presentino domanda entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
La presente legge entrerà in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.
Il regolamento di esecuzione della presente legge sarà emanato entro tale termine, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per la marina mercantile.
D.P.R. 66/1973 Regolamento esecuzione legge 478/68 (1)
Regolamento di esecuzione della Legge 12 marzo 1968, n. 478 sull'ordinamento della professione di mediatore marittimo
(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 1973, n. 91.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 marzo 1968, n. 478, concernente l'ordinazione della professione di mediatore marittimo
Udito il parere del Consiglio di Stato
Sentito il Consiglio dei Ministri
Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per la marina mercantile
ART. 1.
Nel presente decreto con il termine legge si intende la legge 12 marzo 1968, n. 478.
ART. 2.
Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'art. 4 della legge, per le province cui si estende la loro competenza, devono provvedere alla istituzione dei ruoli dei mediatori marittimi previsti dalla legge, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli seguenti.
ART. 3.
Il ruolo di cui all'art. 4 della legge è diviso in due sezioni:
- ordinaria: per l'iscrizione degli esercenti la professione di mediatore marittimo non abilitati ad esercitare pubblici uffici.
- speciale: per l'iscrizione degli esercenti la professione di mediatore marittimo abilitati anche ad esercitare i pubblici uffici indicati nell'art. 6 della legge.
ART. 4.
Nel ruolo debbono essere indicati:
- nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza dell'iscritto.
- data dell'iscrizione ed estremi della relativa deliberazione camerale.
- le modalità con cui è stata prestata la cauzione ai sensi dell'art. 23 della legge.
Nel ruolo devono essere annotati gli eventuali provvedimenti di sospensione, cancellazione, disciplinari e penali.In base al ruolo, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono uno schedario degli iscritti, secondo le sezioni.
ART. 5.
Qualora l'attività di mediatore marittimo sia esercitata da società , i requisiti per l'iscrizione nel ruolo devono essere posseduti dal legale o dai legali rappresentanti delle società stesse. La domanda di iscrizione delle società deve essere presentata alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per la circoscrizione in cui la società stessa ha la sede legale. Le società sono tenute a comunicare alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura le eventuali variazioni dei loro legali rappresentanti per l'aggiornamento del ruolo.
ART. 6.
Per l'iscrizione in una delle sezioni del ruolo dei mediatori marittimi, l'aspirante deve presentare domanda in carta da bollo alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente.
Nella domanda stessa, ai sensi e con le modalità di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione di firma, l'interessato deve dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti:
- avere raggiunto la maggiore età
- non essere interdetto o inabilitato
- essere cittadino italiano
- essere residente nella provincia della camera di commercio o, nei casi di ruoli interprovinciali, in una delle province rientranti nella circoscrizione di competenza dell'ente camerale presso il quale è istituito il ruolo dei mediatori marittimi
- non svolgere attività incompatibili con l'esercizio della professione di mediatore marittimo, ai sensi dell'art. 3 della legge
La sottoscrizione della domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.
Alla domanda devono essere allegati:
- il certificato di pieno godimento dell'esercizio dei diritti civili
- diploma di scuola media inferiore o altro titolo di studio che lo presupponga
- attestazione che è stata prestata la cauzione nei modi previsti dall'art. 23 della legge, rilasciata dal competente istituto di credito o dalla Cassa depositi e prestiti in relazione a quanto disposto negli articoli 22 e 23 del presente regolamento
- attestazione del versamento in conto corrente della tassa di concessione governativa di cui al n. 118 della tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641
La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente accerterà d'ufficio che l'aspirante alla iscrizione sia di buona condotta e non sia stato condannato per uno dei delitti previsti nell'art. 20 n. 4 della legge.
ART. 7.
I cittadini degli altri Stati membri della Comunità economica europea per ottenere la iscrizione in una delle sezioni del ruolo debbono avere i requisiti prescritti per i cittadini italiani nel precedente art. 6 e aver provveduto al pagamento della tassa stabilita dal n. 4) dello stesso art. 6.
La prova di tali requisiti, ad eccezione di quello della residenza, dovrà essere fornita con idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità dello Stato del quale l'aspirante è cittadino.
Il titolo di studio deve essere prodotto in originale o in copia notarile e deve essere riconosciuto corrispondente per tipo e durata degli studi a quello richiesto dalla legge per i cittadini italiani. La dichiarazione di corrispondenza dovrà essere rilasciata dalla autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio, per il tramite del Ministero degli affari esteri.
ART. 8.
I cittadini stranieri non appartenenti ai Paesi membri della Comunità economica europea possono essere iscritti soltanto nella sezione ordinaria del ruolo di cui all'art. 5 della legge, a condizione di reciprocità e sempre che dimostrino di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana
Per l'iscrizione di cui sopra, si applicano le disposizioni del precedente art. 7.
ART. 9.
Gli aspiranti alla iscrizione nel ruolo dei mediatori marittimi devono aver superato gli esami rispettivamente previsti dagli articoli 10 e 11 del presente regolamento a seconda che si tratti di iscrizione nella sezione ordinaria o nella sezione speciale del ruolo.
La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente provvede, almeno una volta l'anno, all'espletamento delle prove di esame assicurando la necessaria massima pubblicità degli avvisi di concorso innanzitutto mediante la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
L'iscrizione nel ruolo di coloro che hanno superato le prove di esame deve aver luogo, sentita la commissione consultiva, entro trenta giorni dall'espletamento delle prove stesse.
ART. 10.
La prova di esame per l'iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo è orale e verte sui seguenti argomenti:
- norme che regolano la mediazione dettate dal codice civile, da leggi e da regolamenti
- nozioni teorico-pratiche relative ai contratti di compravendita, di locazione e di noleggio di navi, ai contratti di trasporto di cose ed ai documenti del trasporto marittimo
- nozioni relative alla costruzione ed all'esercizio della nave
- conoscenza delle caratteristiche e dell'andamento del mercato dei noli e della compravendita di navi
- conoscenza dei principali contratti-tipo in uso, delle clausole e degli usi marittimi locali e nazionali, nonchè delle principali consuetudini internazionali relative ai trasporti marittimi
- conoscenza delle principali disposizioni del codice della navigazione in materia di amministrazione della navigazione marittima, di regime amministrativo delle navi, di costruzione e proprietà della nave, di impresa di navigazione, di privilegi e di ipoteche
- nozioni sulle assicurazioni marittime, corpi e merci
- nozioni sulle avarie marittime e sui loro regolamenti
- conoscenza delle operazioni e dei servizi portuali, nonchè delle funzioni che svolgono i vari ausiliari del traffico marittimo nella fase portuale (agenti marittimi, spedizionieri, imprese portuali, compagnie portuali, ecc.)
- conoscenza della geografia politica ed economica
- conoscenza pratica della lingua inglese ed in particolare dei termini tecnici relativi ai vari istituti
La prova di esame si intende superata se il candidato ottenga la votazione di almeno sei decimi.
ART. 11.
L'esame per l'iscrizione nella sezione speciale del ruolo consta di due prove scritte e di una prova orale.
Le prove scritte e la prova orale sono le seguenti:
Prove scritte:
- Nozioni di diritto marittimo e dei termini contrattuali per noleggi e compravendita di navi
- redazione di contratti
Prova orale:
- tutte le materie indicate per la iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo
- nozioni sui costi delle imprese di navigazione
- nozioni sull'esecuzione forzata e le misure cautelari di cui al titolo V del libro IV della parte prima del codice della navigazione
- nozioni di merceologia e di stivaggio delle navi;
- trattamento fiscale e registrazione dei contratti di utilizzazione della nave
- nozioni sulle clausole compromissorie e sull'arbitrato libero
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
La prova orale si intende superata quando il candidato ottenga una votazione non inferiore a sette decimi.
La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.
ART. 12.
Il diario delle prove di esame deve essere esposto all'albo camerale, nonchè comunicato agli aspiranti ammessi alle prove, a mezzo raccomandata, almeno 20 giorni prima.
La durata delle prove scritte, previste per la iscrizione nella sezione speciale del ruolo dei mediatori marittimi, non può superare il massimo di otto ore
Per quanto altro previsto nel presente regolamento, ai fini degli esami, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
ART. 13.
Le commissioni d'esame devono provvedere alla compilazione dei verbali relativi ad ogni seduta. I verbali devono essere firmati da tutti i membri e dal segretario.
Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate dal segretario generale della camera o da un funzionario della carriera direttiva della camera stessa, designato dalla giunta camerale.
ART. 14.
Qualora il presidente o uno dei componenti delle commissioni d'esame abbia rapporti di dipendenza, di parentela o di affinità , fino al terzo grado escluso, con alcuno degli aspiranti alla iscrizione nel ruolo, deve darne immediata comunicazione al Presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che provvede, con deliberazione della giunta, alla sua sostituzione.
ART. 15.
Coloro che non abbiano superato le prove di esame possono essere riammessi a sostenerle ma, in ogni caso, non prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di notificazione dell'esito dell'esame precedente.
ART. 16.
Agli esami di cui agli articoli 10 e 11 del presente regolamento possono essere ammessi anche coloro che, pur non avendo chiesto l'iscrizione nel ruolo, intendano superare preliminarmente i relativi esami. Ai fini dell'iscrizione, la validità degli esami superati non si estende oltre i cinque anni. L'aver superato i predetti esami non costituisce titolo all'esercizio della professione se l'interessato non è iscritto nel ruolo.
ART. 17.
Nei casi indicati nell'art. 16 della legge alle lettere a), b) e c), la cancellazione è pronunciata di ufficio dalla giunta camerale, sentito il parere della commissione consultiva. L'adozione del provvedimento di cancellazione deve essere preceduta dalla citazione dell'interessato a comparire davanti alla giunta, con l'assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni. La giunta camerale può disporre la sospensione cautelare dall'esercizio della mediazione prevista dal penultimo comma dell'art. 19 della legge fino all'esito del procedimento per la cancellazione.
ART. 18.
In tutti i casi di cancellazione dal ruolo previsti dall'art. 16 della legge, l'interessato può chiedere la reiscrizione quando sia venuta a cessare la causa per la quale era stata pronunciata. La giunta camerale provvede sull'istanza di reiscrizione previo accertamento dell'assenza di altre cause ostative. Qualora l'istanza di reiscrizione nel ruolo venga presentata dopo dieci anni dalla data del provvedimento di cancellazione, la giunta camerale adotta il relativo provvedimento, con l'osservanza di tutte le disposizioni concernenti la prima iscrizione, comprese quelle di cui alla lettera e) dell'art. 7 ed al punto 2 dell'articolo 8 della legge.
ART. 19.
Il mediatore marittimo che stabilisca la propria residenza in una provincia non compresa nella circoscrizione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui è iscritto, deve farne denuncia all'ente stesso. L'interessato può chiedere la reiscrizione nel corrispondente ruolo della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per la circoscrizione in cui egli stabilisce la nuova residenza. Per la reiscrizione deve presentare, oltre al certificato relativo alla nuova residenza, un certificato rilasciato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di provenienza da cui risulti che nulla si oppone alla nuova iscrizione.
ART. 20.
Gli iscritti nel ruolo dei mediatori marittimi hanno l'obbligo del segreto professionale. I medesimi sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 2214 a 2220 del codice civile relativi alle scritture contabili.
Il mediatore marittimo, ai sensi dell'art. 1760, terzo comma, del codice civile, deve annotare su apposito libro gli estremi essenziali di ogni contratto stipulato con il suo intervento e rilasciare, a richiesta delle parti, copia da lui sottoscritta di ogni annotazione.
Nel libro predetto deve essere indicata la data, la specie, il tipo di formulario adottato, il nome degli altri eventuali mediatori intervenuti, il nome delle parti, il nome e le caratteristiche della nave e le eventuali clausole particolari di modifica o di aggiunta a quelle del formulario adottato.
ART. 21.
Le scritture contabili di cui al precedente articolo 20 relative ai mediatori marittimi defunti, interdetti o cancellati dal ruolo od in ogni caso cessati dall'esercizio dell'attività, tranne che nell'ipotesi prevista nell'art. 15, lettera e) della legge, devono essere depositate per la conservazione, ai sensi dell'art. 2220 codice civile, presso la segreteria della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ruolo il mediatore era iscritto.
ART. 22.
La cauzione di cui all'art. 23 della legge deve essere prestata in titoli di Stato esenti da qualsiasi vincolo ovvero mediante fideiussione bancaria. Le cauzioni costituite mediante fideiussione bancaria sono conservate dalla camera di commercio competente.
Le cauzioni in titoli sono depositate presso la Cassa depositi e prestiti secondo le disposizioni vigenti per le cauzioni nell'interesse dello Stato. La cauzione resta vincolata fino a quando il mediatore rimane iscritto nel ruolo e non può essere liberata se non siano adempiute le disposizioni stabilite dall'art. 25 del presente regolamento.
ART. 23.
Se la cauzione è prestata in titoli di Stato, questi devono essere valutati al prezzo di mercato secondo il listino della borsa locale del giorno precedente il deposito. Quando il prezzo di mercato dei titoli depositati sia diminuito del 5%, in confronto alla valutazione anzidetta, la cauzione deve essere reintegrata, a norma del terzo comma dell'articolo 22 del presente regolamento.
Gli interessi dei titoli depositati spettano al cauzionante, salvo che siano intimate opposizioni al pagamento.
ART. 24.
La giunta camerale, di ufficio o a richiesta di ogni interessato, accerta se la cauzione di un mediatore sia mancata o diminuita per il provvedimento previsto dall'art. 16 della legge. Ai fini dell'accertamento, la giunta avverte il mediatore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il termine di 30 giorni, per la reintegrazione della cauzione, decorre da quando la deliberazione di accertamento è divenuta esecutiva.
ART. 25.
La deliberazione della cauzione deve essere chiesta alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui il mediatore trovasi iscritto. La domanda è pubblicata nell'albo camerale ed inserita, per estratto, nel Foglio degli annunzi legali ed in almeno due altri giornali che saranno indicati dalla camera di commercio competente.
Trascorsi 30 giorni dalla data dell'ultima di tali pubblicazioni ed inserzioni senza che vi siano opposizioni, la giunta camerale pronuncia la liberazione della cauzione.
ART. 26.
Il ruolo dei mediatori marittimi è soggetto a revisione biennale. Ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui è istituito il ruolo dei mediatori marittimi, rilascia ad ogni iscritto una tessera personale di riconoscimento, soggetta a convalida biennale.
ART. 27.
La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura vigila a che l'esercizio della mediazione sia riservato ai soli mediatori iscritti nel ruolo e provvede a denunciare all'Autorità giudiziaria coloro che esercitano abusivamente la professione di mediatore marittimo.