Il battellaggio alla prova della Corte di Strasburgo: possibile fine del suo regime di esclusiva
02/05/2025
Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova-Milano - www.mordiglia.it - mail@mordiglia.it
Con
una recente ordinanza pregiudiziale (n. 3259 del 18 aprile 2025) indirizzata
alla Corte di Strasburgo, il TAR della Campania ha sollevato due quesiti
inerenti a una questione di primo piano nell’ambito dell’espletamento delle
attività portuali: l’esercizio delle operazioni di battellaggio.
La
controversia traeva le proprie origini di merito da un ricorso presentato da
una società impegnata in attività di trasferimento di merce e materiale in
ottica di appoggio alle navi. La suddetta società aveva infatti svolto tali operazioni, nell’ambito del porto di Pozzuoli, trasferendo su
una nave posacavi, a mezzo di un pontone, merci, materiale e attrezzature
necessarie per la caricazione e l’imballaggio del carico (avente un peso
complessivo di circa 20 ton). In conseguenza di ciò, la prima problematica
prefiguratasi consisteva nella riconducibilità di tali operazioni nell’ambito
dell’art. 16 della Legge 84 del 1994, dedicato alle operazioni portuali, oppure
in quello dell’art. 14, specificamente concernente i servizi tecnico-nautici
(ivi compreso il battellaggio). È necessario tenere a mente che questi ultimi
all’interno del nostro Ordinamento, come sottolineato dallo stesso giudice
amministrativo, sono caratterizzati da una regolamentazione fortemente
improntata all’insegna di logiche pubblicistiche (sulla base del ruolo a loro
riconosciuto in materia di tutela della sicurezza, sia marittima che
ambientale).
Facendo leva sulla
seconda ipotesi di inquadramento, la ricorrente si era vista opporre
dall’Autorità Marittima il necessario ed esclusivo affidamento delle operazioni
in oggetto alla locale Società Cooperativa “Gruppo ormeggiatori e barcaioli”;
ciò in quanto beneficiante di una esclusiva riserva sine die dei servizi di
battellaggio, per espressa previsione della stessa Autorità Marittima.
Così delineata la
fattispecie, si ponevano diversi profili di conflittualità rispetto alla
disciplina comunitaria. Essi riguardavano, principalmente, una sospetta
discrepanza della riserva sopra menzionata rispetto al Trattato sul Funzionamento
dell’Unione Europea ed al Regolamento UE 352 del 2017 (che traccia il quadro
normativo della fornitura dei servizi portuali).
In considerazione di
ciò, il TAR Campania ha formulato due distinti quesiti da sottoporre
all’attenzione del giudice comunitario.
In primo luogo, ci
si è preliminarmente domandati se il Reg. 325/2017 vada interpretato in maniera
tale da trovare applicazione anche al servizio tecnico-nautico del
battellaggio. In caso di risposta affermativa poi, occorre interrogarsi se il
suddetto Regolamento non entri in contrasto con una disciplina nazionale che
preveda una riserva nell’esercizio di tale servizio “senza una previa procedura selettiva pubblica e senza previsione
di un termine, in un determinato Porto, a una persona giuridica societaria
espressamente indicata dalla Autorità competente”.
In secondo luogo, il
TAR si è chiesto se una normativa nazionale (oppure una prassi applicativa
scaturente dalla stessa) che attribuisca in capo all’Autorità Marittima “il potere discrezionale di individuare, senza
indicazione di un limite di durata, un ente societario quale operatore per
l’espletamento in un determinato Porto, in via esclusiva, del servizio di
battellaggio”, non sia in
contrasto con i seguenti articoli del T.F.U.E: gli artt. 49 e 56, in materia di
libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, e l’art. 106 comma
2, da leggersi in combinato disposto, recante le disposizioni da applicarsi
alle imprese operanti nella gestione di servizi aventi interesse economico
generale.
La questione è ora
sottoposta al giudice comunitario, cui spetterà fare chiarezza sulla normativa
applicabile.