Il battellaggio alla prova della Corte di Strasburgo: possibile fine del suo regime di esclusiva

02/05/2025

Il battellaggio alla prova della Corte di Strasburgo: possibile fine del suo regime di esclusiva

Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova-Milano - www.mordiglia.it - mail@mordiglia.it

Con una recente ordinanza pregiudiziale (n. 3259 del 18 aprile 2025) indirizzata alla Corte di Strasburgo, il TAR della Campania ha sollevato due quesiti inerenti a una questione di primo piano nell’ambito dell’espletamento delle attività portuali: l’esercizio delle operazioni di battellaggio.

La controversia traeva le proprie origini di merito da un ricorso presentato da una società impegnata in attività di trasferimento di merce e materiale in ottica di appoggio alle navi. La suddetta società aveva infatti svolto tali operazioni, nell’ambito del porto di Pozzuoli, trasferendo su una nave posacavi, a mezzo di un pontone, merci, materiale e attrezzature necessarie per la caricazione e l’imballaggio del carico (avente un peso complessivo di circa 20 ton). In conseguenza di ciò, la prima problematica prefiguratasi consisteva nella riconducibilità di tali operazioni nell’ambito dell’art. 16 della Legge 84 del 1994, dedicato alle operazioni portuali, oppure in quello dell’art. 14, specificamente concernente i servizi tecnico-nautici (ivi compreso il battellaggio). È necessario tenere a mente che questi ultimi all’interno del nostro Ordinamento, come sottolineato dallo stesso giudice amministrativo, sono caratterizzati da una regolamentazione fortemente improntata all’insegna di logiche pubblicistiche (sulla base del ruolo a loro riconosciuto in materia di tutela della sicurezza, sia marittima che ambientale).

Facendo leva sulla seconda ipotesi di inquadramento, la ricorrente si era vista opporre dall’Autorità Marittima il necessario ed esclusivo affidamento delle operazioni in oggetto alla locale Società Cooperativa “Gruppo ormeggiatori e barcaioli”; ciò in quanto beneficiante di una esclusiva riserva sine die dei servizi di battellaggio, per espressa previsione della stessa Autorità Marittima.

Così delineata la fattispecie, si ponevano diversi profili di conflittualità rispetto alla disciplina comunitaria. Essi riguardavano, principalmente, una sospetta discrepanza della riserva sopra menzionata rispetto al Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea ed al Regolamento UE 352 del 2017 (che traccia il quadro normativo della fornitura dei servizi portuali).

In considerazione di ciò, il TAR Campania ha formulato due distinti quesiti da sottoporre all’attenzione del giudice comunitario.

In primo luogo, ci si è preliminarmente domandati se il Reg. 325/2017 vada interpretato in maniera tale da trovare applicazione anche al servizio tecnico-nautico del battellaggio. In caso di risposta affermativa poi, occorre interrogarsi se il suddetto Regolamento non entri in contrasto con una disciplina nazionale che preveda una riserva nell’esercizio di tale servizio “senza una previa procedura selettiva pubblica e senza previsione di un termine, in un determinato Porto, a una persona giuridica societaria espressamente indicata dalla Autorità competente”.

In secondo luogo, il TAR si è chiesto se una normativa nazionale (oppure una prassi applicativa scaturente dalla stessa) che attribuisca in capo all’Autorità Marittima “il potere discrezionale di individuare, senza indicazione di un limite di durata, un ente societario quale operatore per l’espletamento in un determinato Porto, in via esclusiva, del servizio di battellaggio”, non sia in contrasto con i seguenti articoli del T.F.U.E: gli artt. 49 e 56, in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, e l’art. 106 comma 2, da leggersi in combinato disposto, recante le disposizioni da applicarsi alle imprese operanti nella gestione di servizi aventi interesse economico generale.

La questione è ora sottoposta al giudice comunitario, cui spetterà fare chiarezza sulla normativa applicabile.


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