Ue: le nuove regole sui servizi portuali

05/04/2017

Ue: le nuove regole sui servizi portuali

Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova - Milano - www.mordiglia.it - mail@mordiglia.it

Dopo un iter durato tre anni fatto di discussioni e limature del testo il 3 marzo 2017 è stato pubblicato il REGOLAMENTO (UE) 2017/352 del 15 febbraio 2017 che  istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti, diritti per i servizi portuali e uso dell’infrastruttura portuale.
Il Regolamento è entrato in vigore il 23 marzo e non potrà trovare applicazione per i contratti di servizio portuale conclusi anteriormente al 15 febbraio 2017.
Il regolamento, risponde alle esigenze (i) di rendere disponibili, efficienti e affidabili i servizi portuali; (ii) di disciplinare aspetti relativi alla trasparenza dei finanziamenti pubblici e dei diritti portuali, nonché agli interventi di semplificazione amministrativa nei porti (tra cui la semplificazione delle procedura doganali) e (iii) DI revisione delle restrizioni alla fornitura di servizi portuali.
Ai fini dell’applicabilità del Regolamento (UE) 2017/352, per “servizi portuali” si intendono quelli relativi al rifornimento di carburante, movimentazione merci, ormeggio, servizi passeggeri, raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico, pilotaggio e servizi di rimorchio.
Tuttavia, la disciplina della fornitura dei servizi portuali, come descritta dal Capo II del Regolamento, non si applica alle prestazione di servizi di movimentazione merci e servizi passeggeri nei porti in cui l’accesso a tale mercato viene garantito mediante appalti pubblici e al pilotaggio salvo che lo Stato membro non comunichi alla Commissione la volontà di applicare il Regolamento anche a tale servizio (art. 10).
Le principali novità che apporta il Regolamento nel settore portuale sono:
a) la facoltà attribuita dall’art. 3 del Regolamento per l’ente di gestione del porto o l’autorità competente di imporre ai prestatori di servizi portuali, che intendono accedere al mercato, il possesso dei requisiti minimi, nonché di prevedere limitazioni al numero di prestatori, obblighi di servizio pubblico e  restrizioni applicabili agli operatori interni (ovvero quando gli enti di gestione dei porti operano anche in qualità di prestatori di servizi) allo scopo di garantire un elevato livello di qualità dei servizi portuali.
Negli articoli successivi da 4 a 8 vengono disciplinate le condizioni per l’accesso al mercato per la fornitura dei servizi portuali di cui all’art. 3.
Allo stesso tempo l’art. 3 prevede  che gli Stati possono decidere di non assoggettare alle condizioni sopra descritte una o più categorie di servizi.
b)   La previsione di un obbligo in capo agli enti di gestione dei porti beneficiari di finanziamenti pubblici, che operano anche in qualità di prestatori di servizi, di mantenere una contabilità separata relativa alle attività finanziate con fondi pubblici, allo scopo di garantire la trasparenza nell’attribuzione e nell’uso di fondi pubblici, impedendo così la concorrenza sleale tra porti dell’UE;
c) L’individuazione in modo trasparente dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale.
d) Tra le disposizioni generali e finali del regolamento è previsto l’obbligo dei prestatori di servizi di provvedere alla formazione continua dei propri dipendenti, con particolare attenzione per gli aspetti di salute e sicurezza.
e) E’ inoltre previsto il dovere dell’ente di gestione del porto di consultare gli utenti del porto o le altre parti interessante nei casi previsti dall’art. 15 del Regolamento.
f) Infine, l’adozione per ogni Stato Membro di una procedura efficace per gestire i reclami derivanti dall’applicazione del regolamento per i suoi porti marittimi.
Il Regolamento risponde così ad una esigenza avvertita da tempo di dare regole comuni al settore portuale rispettando però le specificità di ogni ogni porto e sistema portuale, riconoscendone in tal modo il ruolo determinante sia nella competitività a lungo termine delle industrie europe e nei mercati mondiali e sia nella rete transeuropea di trasporto e del mercato interno.
Rimane ora da vedere come il Regolamento impatterà sulla legge di riforma portuale italiana di Delrio/Renzi, che sembra più orientata ad una “concentrazione”, mentre il Regolamento sembra riconoscere alle Autorità portuali il potere di sviluppare la propria politica tariffaria.


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