… Ancora sull’IRBA

03/03/2025

… Ancora sull’IRBA

Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it

Il presente contributo intende fornire un breve commento ad una recentissima sentenza in materia di Imposta Regionale sulla Benzina da Autotrasporto (IRBA), a completamento di quanto già trattato in questa sede[1].

In particolare, con la sentenza del 14 febbraio 2025 (non ancora pubblicata), la Corte di cassazione ha confermato che l’Imposta non è compatibile con il diritto dell’Unione europea.

Secondo la Suprema Corte, in particolare, l’IRBA non perseguiva alcuna specifica finalità, fatto che non si sarebbe verificato qualora la relativa normativa avesse previsto “meccanismi di assegnazione predeterminata a fini ambientali del gettito dell’imposta e, in mancanza di siffatta assegnazione predeterminata, che l’imposta sia concepita, quanto alla sua struttura, segnatamente riguardo alla materia imponibile o all’aliquota d’imposta, in modo tale da scoraggiare i contribuenti dall’utilizzare i prodotti i cui effetti sono meno nocivi per l’ambiente”.

Muovendo poi dal presupposto che l’IRBA rientrasse fra i tributi “istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle Regioni”, la Corte di cassazione ha concluso – in un obiter dictum – che incombe all’Agenzia delle Dogane l’onere di rimborsare l’Imposta indebitamente versata.

Infatti, tale onere non potrebbe incorrere in capo alle Regioni, che non avrebbero “contezza dell’intervenuta corresponsione del tributo, disponendo di mere comunicazioni in forma aggregata sui volumi dell’imposta che ciascun soggetto tenuto al versamento del tributo ha indirizzato all’Agenzia delle Dogane e che non permettono di verificare se e quali somme siano state versate da parte di chi abbia successivamente azionato il diritto di rimborso”.

Le sopraesposte conclusioni appaiono in linea con quanto previsto dall’articolo 3, comma 13, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, che – infatti – aveva riconosciuto all’Agenzie delle Dogane l’onere di procedere alla liquidazione, accertamento e riscossione coattiva dell’IRBA, nonché alla gestione dell’eventuale contenzioso tributario.

Monitoreremo gli eventuali sviluppi in materia, fornendo all’Associazione – se del caso – un ulteriore commento.


[1] Vds., da ultimo, https://www.assagenti.it/it/news/26487/Nuova_decisione_sull%E2%80%99IRBA_


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