… Ancora sull’IRBA
03/03/2025
Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it
Il presente contributo intende fornire un breve commento ad
una recentissima sentenza in materia di Imposta Regionale sulla Benzina da
Autotrasporto (IRBA), a completamento di quanto già trattato in questa sede[1].
In particolare, con la sentenza del 14 febbraio 2025 (non
ancora pubblicata), la Corte di cassazione ha confermato che l’Imposta non è
compatibile con il diritto dell’Unione europea.
Secondo la Suprema Corte, in particolare, l’IRBA non
perseguiva alcuna specifica finalità, fatto che non si sarebbe verificato
qualora la relativa normativa avesse previsto “meccanismi di assegnazione
predeterminata a fini ambientali del gettito dell’imposta e, in mancanza di siffatta
assegnazione predeterminata, che l’imposta sia concepita, quanto alla sua
struttura, segnatamente riguardo alla materia imponibile o all’aliquota
d’imposta, in modo tale da scoraggiare i contribuenti dall’utilizzare i
prodotti i cui effetti sono meno nocivi per l’ambiente”.
Muovendo poi dal presupposto che l’IRBA rientrasse fra i
tributi “istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito
alle Regioni”, la Corte di cassazione ha concluso – in un obiter dictum –
che incombe all’Agenzia delle Dogane l’onere di rimborsare l’Imposta
indebitamente versata.
Infatti, tale onere non potrebbe incorrere in capo alle
Regioni, che non avrebbero “contezza dell’intervenuta corresponsione del
tributo, disponendo di mere comunicazioni in forma aggregata sui volumi
dell’imposta che ciascun soggetto tenuto al versamento del tributo ha
indirizzato all’Agenzia delle Dogane e che non permettono di verificare se e
quali somme siano state versate da parte di chi abbia successivamente azionato
il diritto di rimborso”.
Le sopraesposte conclusioni appaiono in linea con quanto
previsto dall’articolo 3, comma 13, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, che –
infatti – aveva riconosciuto all’Agenzie delle Dogane l’onere di procedere alla
liquidazione, accertamento e riscossione coattiva dell’IRBA, nonché alla
gestione dell’eventuale contenzioso tributario.
Monitoreremo gli eventuali sviluppi in materia, fornendo
all’Associazione – se del caso – un ulteriore commento.
[1] Vds., da ultimo, https://www.assagenti.it/it/news/26487/Nuova_decisione_sull%E2%80%99IRBA_