Porti: semplificazione degli aiuti di Stato a livello europeo
12/06/2017
Rubrica a cura dello Studio Legale Cuocolo, Genova-Milano - www.cuocolo.it - studio@cuocolo.it
La Commissione europea ha
approvato il 17 maggio 2017 nuove norme sugli aiuti di Stato in materia
portuale con l'obiettivo di facilitare gli investimenti pubblici e stimolare la
crescita.
Generalmente l'aspetto più
delicato e problematico concernente tali aiuti è la possibilità che questi
ultimi determinino distorsioni della concorrenza, favorendo determinate imprese
o produzioni. Nell'ambito della politica europea, gli aiuti di Stato sono quindi ammessi esclusivamente nel caso in cui
consentano di realizzare obiettivi di comune interesse in settori
particolarmente sensibili (come ad esempio nell'ambito della ricerca e dello
sviluppo, dell'occupazione o della coesione sociale e regionale) oppure quando
rappresentino lo strumento più idoneo per correggere alcune situazioni
fallimentari del mercato.
Il sistema dei controlli sulla
compatibilità degli aiuti di Stato è effettuato, secondo gli artt. 107 e 108 del TFUE, dalla
Commissione. Lo Stato che intenda introdurre un regime di aiuti, o modificarne
uno già esistente, deve infatti preventivamente notificare il progetto alla
Commissione affinché quest'ultima possa presentare le sue osservazioni ed
approvare o meno la richiesta. Tale regola trova applicazione per tutte le
categorie di aiuti ad eccezione di quelle disciplinate all'interno del
Regolamento generale n. 651/2014, che garantisce la possibilità per gli Stati
di effettuare direttamente gli investimenti pubblici esonerando quindi alcune
misure di sostegno pubblico dall'esame preventivo della Commissione.
Dopo due consultazioni pubbliche
volte ad acquisire osservazioni e commenti da parte dei cittadini e dagli
esperti del settore, la Commissione ha deciso di introdurre all'interno del
Regolamento in esame la disciplina portuale, materia finora esclusa per
un'insufficiente esperienza di valutazione di progetti di aiuti di Stato in
tale settore. Come già sottolineato nella strategia Europa 2020 e nel libro
bianco della Commissione intitolato “Tabella di marcia verso uno spazio unico
europeo dei trasporti”, la rilevanza rivestita dal settore portuale è tale da
richiedere investimenti volti ad adeguare le infrastrutture portuali
all'aumento delle dimensioni e della complessità della flotta, all'uso di
infrastrutture per i combustibili alternativi e ai requisiti più severi in
materia di prestazioni ambientali. L'assenza di infrastrutture portuali di alta
qualità, infatti, crea problematiche interne ed un aumento dei costi per gli
spedizionieri, gli operatori dei trasporti e non ultimo per i consumatori.
Nello
specifico, con l'estensione del Regolamento, gli Stati membri possono ora
effettuare investimenti
pubblici fino a 150 milioni di euro nei porti marittimi e fino a 50 milioni di
euro nei porti interni, senza previa notifica e controllo della
Commissione. Il Regolamento, così come modificato, introduce due nuovi
articoli, rispettivamente gli articoli 56 ter e 56 quater, i quali prevedono
che i costi ammissibili per gli aiuti debbano corrispondere ai costi degli
investimenti, incluse le spese di programmazione per la creazione, la
sostituzione o l'ammodernamento delle infrastrutture portuali o di accesso
nella zona portuale. La normativa autorizza esplicitamente, inoltre, le
autorità pubbliche a coprire le spese di dragaggio dei porti e delle relative
vie di accesso ad eccezione del dragaggio di manutenzione. Gli articoli in
esame, poi, disciplinano la concessione o altro conferimento a favore di un
terzo per la costruzione, l'ammodernamento, la gestione o la locazione di
un'infrastruttura portuale sovvenzionata prevedendone, oltre all'assegnazione
in maniera competitiva e trasparente, la durata che non deve superare il tempo
che ragionevolmente occorre per recuperare gli investimenti effettuati per la gestione
delle opere e dei servizi. A seconda poi del costo degli interventi, vengono
definiti gli importi massimi degli aiuti ammessi. Ad esempio, il paragrafo 10
dell'articolo 56 quater prevede che per gli aiuti che non superano 5 milioni di
euro, l'importo massimo dell'aiuto possa essere fissato all'80% dei costi
ammissibili.
In
conclusione, le modifiche introdotte dalla Commissione puntano a favorire gli
investimenti pubblici in infrastrutture portuali, semplificando i procedimenti
in materia di aiuti di Stato. Spetterà ora alle autorità competenti realizzare
gli interventi necessari per adeguare gli scali italiani alla creazione di uno
spazio unico europeo dei trasporti.