Concessioni portuali: l'Autorità dei Trasporti entra in campo

08/06/2018

Concessioni portuali: l'Autorità dei Trasporti entra in campo

Rubrica a cura dello Studio Legale Cuocolo, Genova-Milano - www.cuocolo.it - studio@cuocolo.it

In data 30 maggio 2018, l’Autorità di regolazione dei trasporti (A.R.T.) ha approvato le “Prime misure di regolazione” concernenti le metodologie e i criteri per garantire l’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali.
Tale misura è stata adottata sulla base dell’art. 37, comma 2, lett. a) e b) del decreto legge 201/2011, il quale ha attribuito all'Autorità il compito di incentivare la concorrenza, l’efficienza produttiva e il contenimento dei costi nell'accesso alle infrastrutture portuali.
Occorre, peraltro, osservare che questo atto si innesta in una cornice normativa piuttosto frammentata.
Infatti, anche a prescindere dalla controversa questione dei rapporti tra legislazione statale e regionale in materia portuale, tali misure derogatorie si inseriscono nel vuoto lasciato dalla mancata approvazione del decreto del Ministero delle Infrastrutture che, in base alla Legge 84/1994, avrebbe dovuto dettare la disciplina delle concessioni portuali. Un primo profilo problematico, dunque, riguarda il rapporto tra le misure adottate dall'ART e le competenze che ancora oggi restano attribuite al Ministero in questa materia.
Posto ciò, le misure regolatorie adottate il 30 maggio dettano disposizioni innovative riguardo agli affidamenti delle nuove concessioni ai terminalisti e ad altri operatori portuali (art. 1 e 2.1).
Come si desume dalla Relazione allegata alla delibera, l'ART persegue l’obiettivo di un incremento sia del numero degli agenti operanti nel mercato, sia dei flussi di traffico.
Per quanto riguarda le modalità di affidamento delle concessioni portuali, la delibera stabilisce che queste debbano avvenire tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica, avviata d'ufficio o su istanza di parte, previa pubblicazione di avviso. Dunque, pur non essendo prevista l'applicazione del Codice dei contratti pubblici, all'art. 2.7 viene fatto richiamo ai principi di economicità, trasparenza e parità di trattamento. In particolare, è richiesto che l'atto di indizione della procedura individui almeno le modalità ed i termini di partecipazione (non inferiori a trenta giorni dalla pubblicazione), la durata massima della concessione ed i criteri di selezione delle domande. Per le concessioni di maggiore durata, poi, sono previsti aggiornamenti intermedi, volti a valutare l'introduzione di eventuali modifiche del rapporto concessorio.
Per quel che concerne il sistema tariffario, come si ricava dagli artt. 2.6 e 2.11, dell’atto di regolazione, il livello dei canoni deve essere commisurato agli impegni in termini di volumi e di tipologia di investimenti e traffici contenuti nel programma di attività. Nello specifico, i canoni concessori si dovrebbero comporre di una componente fissa, proporzionata all'estensione e alla natura delle aree interessate, ed una componente variabile, determinata mediante meccanismi incentivanti volti a perseguire una migliore efficienza produttiva, energetica ed ambientale, nonché il miglioramento dei livelli di servizio.
In definitiva, si tratta di un atto che potrebbe incidere sulle modalità di affidamento e sui contenuti delle future concessioni portuali, anche se rimangono diversi punti controversi in ordine da un lato alle aree di competenza di Ministero e ART e, dall'altro, all'efficacia giuridica, vincolante o meno, di quest'atto.


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