La legittimazione all’esercizio dell’azione contro il vettore marittimo
12/12/2019
A chi spetta esercitare l’azione di responsabilità contro il vettore marittimo in caso di perdita o danni subiti alla merce nell’ambito di un trasporto su polizza di carico? La recente ordinanza della Corte di Cassazione del 14 maggio 2019 n. 12708 è l’occasione per fornire un breve inquadramento su questo tema.
La polizza di carico assume due funzioni essenziali nell’ambito del trasporto marittimo: essa documenta il contratto di trasporto ed è il titolo di credito rappresentativo, in cui si attesta che le merci descritte nel titolo sono state ricevute e imbarcate in un determinato porto e in una certa data sulla nave ivi menzionata, per essere trasportate fino ad un altro porto.
La polizza di carico, in quanto titolo di credito rappresentativo delle merci, attribuisce al suo portatore la legittimazione alla riconsegna delle merci ivi specificate, il possesso di dette merci e il diritto a disporne l’ulteriore trasferimento mediante il meccanismo che, nell’ipotesi più frequente di polizza di carico emessa all’ordine, è la girata, che rappresenta l’ordine, formulato sul titolo e rivolto dal trasmittente (girante) al debitore, di eseguire la prestazione nelle mani del nuovo prenditore del titolo (giratario).
In forza di detti principi la polizza di carico attribuisce al suo legittimo portatore anche la legittimazione ad agire contro il vettore per il risarcimento dei danni nel caso in cui quest’ultimo non adempia o adempia inesattamente all’obbligo di riconsegna delle merci nello stato in cui esse sono descritte nel titolo.
In tale contesto normativo si colloca la sopraccitata ordinanza della Corte di Cassazione, che, confermando l’orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, ha ribadito che “la legittimazione a promuovere l’azione contro il vettore per la perdita o per i danni compete al portatore della polizza di carico per effetto di girata senza limitazione alcuna […], essendo a tal fine irrilevante qualsiasi rapporto sottostante tra destinatario e portatore della polizza di carico, come, del resto, il rapporto sottostante tra il portatore della polizza e il caricatore”. In altri termini il destinatario reale e/o proprietario delle merci non ha, in quanto tale, legittimazione in proprio nei confronti del vettore in forza della polizza di carico, spettando questa unicamente al legittimo portatore del titolo (c.d. azione cartolare).
Esiste, poi, una concorrente legittimazione attiva del caricatore/mittente a esercitare l’azione di responsabilità nei confronti del vettore basata non sul titolo, ma sul contratto di trasporto nel caso in cui il destinatario non abbia richiesto la consegna delle merci e vengano restituiti tutti gli originali della polizza emessa (c.d. azione causale).
Proprio in relazione all’esercizio dell’azione causale, la Corte, nell’ordinanza in commento, ha precisato che “nel caso dell’evento costituito dalla perdita delle cose consegnate al vettore, la legittimazione all’azione di risarcimento si trasferisce dal mittente al destinatario dal momento in cui, scaduto il termine legale o convenzionale della consegna, il destinatario sia venuto a conoscenza di tale evento a seguito della richiesta di riconsegna della merce”. In assenza di detta richiesta di riconsegna, la legittimazione all’azione di risarcimento del danno contro il vettore permane in capo al mittente.
In tale ultima prospettiva, diventa quindi decisivo capire se e quando, di fatto, si verifichi una richiesta di riconsegna della merce da parte del destinatario della stessa al vettore. Alla stregua del principio sopra illustrato, detto evento, infatti, comporta la sostituzione del destinatario al mittente nei diritti nascenti dal contratto di trasporto, ovvero, in altre parole, il passaggio della legittimazione ad esercitare l’azione causale dal mittente al destinatario delle merci.
In applicazione delle suddette regole, la Corte di Cassazione ha ritenuto che l’avvenuta emissione del c.d. “delivery order” di consegna della merce, impartito da parte dell’acquirente della stessa al capitano della nave, fosse idoneo a comportare il passaggio della legittimazione ad esercitare l’azione causale contro il vettore dal mittente al destinatario indicato nel suddetto documento, con la precisazione che “il “delivery order” costituisce un “documento probatorio”, predisposto “al fine di agevolare l’enunciazione della prestazione, apprestando un mezzo di prova di particolare efficacia per l'individuazione della persona del creditore”, ovvero dell'avente diritto, in forza del contratto di trasporto, alla consegna della merce”.