Stop alle sanzioni sui singoli della dichiarazione doganale
23/11/2020
Rubrica a cura dello Studio Armella, Genova - Milano- www.studioarmella.com - armella@studioarmella.com
Secondo la Corte di Cassazione, se la
dichiarazione doganale è costituita da più “singoli”, ossia da differenti
partite di merci, la sanzione deve essere commisurata all’importo complessivo
dei dazi non versati e non allo scostamento relativo ai singoli prodotti (sentenza
12 novembre 2020, n. 25509).
Nel caso esaminato dai giudici di
legittimità, a fronte di un errore accertato, da cui derivavano poche centinaia
di euro di diritti da riscuotere, l’Agenzia delle dogane ha sommato le sanzioni
inerenti le singole partite di prodotti e ha irrogato una penalità pari a oltre
20.000 euro.
E infatti, quando la dichiarazione doganale
contiene più “stock” di prodotti, l’Amministrazione considera ciascun singolo
come una dichiarazione a sé stante, con la conseguenza che, in relazione a ogni
prodotto che presenta difformità tra il dichiarato e l’accertato, giunge ad applicare
le sanzioni previste dall’art. 303 Tuld (nota 9 febbraio 2015, n. 16407).
La Suprema Corte, con una pronuncia destinata
a rivoluzionare la prassi sinora adottata dagli Uffici, ha precisato che, nel
caso in cui la bolletta doganale sia composta da più singoli, non si devono
sommare tante violazioni quante sono le partite di merci, ma deve privilegiarsi
una nozione unitaria dell’accertamento dei maggiori dazi dovuti e della
conseguente sanzione.
Da tale atteso orientamento emerge un quadro
sanzionatorio meno afflittivo per gli operatori doganali e maggiormente
conforme al principio di proporzionalità coerentemente a quanto espresso
recentemente dalla Corte di Giustizia Ue (sentenza del 4 marzo 2020, causa
C-655/18) secondo la quale, se è vero che gli Stati membri rimangono, in
generale, liberi di stabilire la misura delle penalità applicabili in caso
d’inosservanza della normativa doganale, essi sono tuttavia tenuti a esercitare
la loro competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi
generali.
Inoltre, spetta al giudice nazionale
rideterminare il corretto importo della penalità e, nel caso di specie, la
Corte di Cassazione ha ridotto la sanzione a un importo di poco superiore ai
1.000 euro.