Stop alle sanzioni sui singoli della dichiarazione doganale

23/11/2020

Stop alle sanzioni sui singoli della dichiarazione doganale

Rubrica a cura dello Studio Armella, Genova - Milano- www.studioarmella.com - armella@studioarmella.com

Secondo la Corte di Cassazione, se la dichiarazione doganale è costituita da più “singoli”, ossia da differenti partite di merci, la sanzione deve essere commisurata all’importo complessivo dei dazi non versati e non allo scostamento relativo ai singoli prodotti (sentenza 12 novembre 2020, n. 25509).

Nel caso esaminato dai giudici di legittimità, a fronte di un errore accertato, da cui derivavano poche centinaia di euro di diritti da riscuotere, l’Agenzia delle dogane ha sommato le sanzioni inerenti le singole partite di prodotti e ha irrogato una penalità pari a oltre 20.000 euro.

E infatti, quando la dichiarazione doganale contiene più “stock” di prodotti, l’Amministrazione considera ciascun singolo come una dichiarazione a sé stante, con la conseguenza che, in relazione a ogni prodotto che presenta difformità tra il dichiarato e l’accertato, giunge ad applicare le sanzioni previste dall’art. 303 Tuld (nota 9 febbraio 2015, n. 16407).

La Suprema Corte, con una pronuncia destinata a rivoluzionare la prassi sinora adottata dagli Uffici, ha precisato che, nel caso in cui la bolletta doganale sia composta da più singoli, non si devono sommare tante violazioni quante sono le partite di merci, ma deve privilegiarsi una nozione unitaria dell’accertamento dei maggiori dazi dovuti e della conseguente sanzione.

Da tale atteso orientamento emerge un quadro sanzionatorio meno afflittivo per gli operatori doganali e maggiormente conforme al principio di proporzionalità coerentemente a quanto espresso recentemente dalla Corte di Giustizia Ue (sentenza del 4 marzo 2020, causa C-655/18) secondo la quale, se è vero che gli Stati membri rimangono, in generale, liberi di stabilire la misura delle penalità applicabili in caso d’inosservanza della normativa doganale, essi sono tuttavia tenuti a esercitare la loro competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali.

Inoltre, spetta al giudice nazionale rideterminare il corretto importo della penalità e, nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha ridotto la sanzione a un importo di poco superiore ai 1.000 euro.


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