Delibera art n. 181/2021: estensione del contributo anche ai raccomandatari marittimi

22/03/2022

Delibera art n. 181/2021: estensione del contributo anche ai raccomandatari marittimi

Rubrica a cura dello Studio Legale Cuocolo, Genova-Milano - www.cuocolo.it - studio@cuocolo.it

Lo scorso 25 febbraio 2022, nella Gazzetta ufficiale n. 47, è stata pubblicata la delibera del 16 dicembre 2021, n. 181/2021, dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) in materia di “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2022”; contributo dovuto ai sensi dell’art. 37, comma 6, del d.l. n. 201/2011.

Tale delibera ha fissato l’ammontare del contributo nella misura dello 0,6 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della delibera stessa, stabilendo che il versamento sia effettuato per i 2/3 dell’importo entro e non oltre il 29 aprile 2022 e che il restante terzo sia versato entro e non oltre il 28 ottobre 2022.

In particolare, la predetta delibera ha introdotto un elemento di novazione, ovvero l’inclusione degli operatori che esercitano “servizi di agenzia/raccomandazione marittima” nella platea dei soggetti passivi tenuti alla debenza del predetto contributo (art. 1, lett. m), in ragione della giurisprudenza sino ad ora intervenuta.

È evidente, in questo senso, il richiamo al T.A.R. Piemonte, il quale si è pronunciato sulla questione con la sentenza 15 aprile 2021, n. 394 (impugnata dinnanzi al Consiglio di Stato ed ancora in attesa di pronuncia), affermando che «anche le agenzie marittime sono tenute al pagamento del contributo e ai relativi obblighi dichiarativi, pur persistendo sempre una soglia di esenzione per le imprese di trasporto con fatturato fino a 3 milioni di euro, per cui il versamento non è dovuto per importi contributivi che risultassero pari o inferiori a 1.800 euro». Secondo il giudice amministrativo, infatti, con il d.l. 28 settembre 2018 n. 109, il legislatore è intervenuto sull’art. 37, comma 6, estendendo l’ambito di applicazione del contributo a “tutti gli operatori economici operanti nel settore del trasporto” e, dunque, anche agli agenti raccomandatari marittimi.

Lo stesso Consiglio di Stato, con la sentenza 8 febbraio 2021, n. 1140, si era già pronunciato sulla riforma del 2018 individuando “un oggettivo ampliamento della platea delle imprese tenute alla contribuzione”.

Oltre all’assoggettamento dei raccomandatari marittimi al contributo ART, la delibera ha trasformato questi ultimi in sostituti d’imposta, stabilendo che essi «sono tenuti a versare il contributo in nome e per conto dei vettori esteri, ove rappresentati […] al fine di garantire piena parità di trattamento tra imprese nazionali ed estere» (art. 2, comma 9), precisando, altresì, che «dal totale dei ricavi sono esclusi i proventi da: (i) senserie; (ii) commissioni non legate ai diritti di agenzia o di polizza e, comunque, non afferenti alla navigazione commerciale o ad operazioni/servizi portuali»

Ai fini della determinazione del quantum del contributo si deve, peraltro, tener conto esclusivamente del fatturato relativo «alla parte di origine/destinazione/scalo in Italia».

L’art. 2, comma 12, ha, poi, escluso la debenza del contributo per importi pari o inferiori a € 3000,00, mentre l’art. 3, comma 1, ha esentato dalla dichiarazione gli operatori con fatturato inferiore a € 5.000.000,00.

Quanto sopra il contenuto della delibera pubblicata; tuttavia, in ordine alla debenza del contributo ART da parte dei raccomandatari marittimi è legittimo manifestare dubbi e ravvisare alcune criticità, come sottolineato dagli operatori del settore, tenuto conto che i raccomandatari marittimi non operano strettamente nel settore del trasposto, ma prestano attività e servizi di natura ed oggetto differenti (quali, a titolo esemplificativo, la stipula di contratti).
Le loro attività sono, dunque, meramente accessorie a quelle di trasporto ed a quelle portuali, non essendo, peraltro, soggette e beneficiarie della medesima regolazione dell’ART.


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