Delibera art n. 181/2021: estensione del contributo anche ai raccomandatari marittimi
22/03/2022
Rubrica a cura dello Studio Legale Cuocolo, Genova-Milano - www.cuocolo.it - studio@cuocolo.it
Lo
scorso 25 febbraio 2022, nella Gazzetta ufficiale n. 47, è stata pubblicata la
delibera del 16 dicembre 2021, n. 181/2021, dell’Autorità di Regolazione dei
Trasporti (ART) in materia di “Misura e modalità di versamento del
contributo dovuto all’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2022”;
contributo dovuto ai sensi dell’art. 37, comma 6, del d.l. n. 201/2011.
Tale
delibera ha fissato l’ammontare del contributo nella misura dello 0,6 per mille
del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data di
pubblicazione della delibera stessa, stabilendo che il versamento sia effettuato
per i 2/3 dell’importo entro e non oltre il 29 aprile 2022 e che il restante
terzo sia versato entro e non oltre il 28 ottobre 2022.
In
particolare, la predetta delibera ha introdotto un elemento di novazione,
ovvero l’inclusione degli operatori che esercitano “servizi di
agenzia/raccomandazione marittima” nella platea dei soggetti passivi tenuti
alla debenza del predetto contributo (art. 1, lett. m), in ragione della
giurisprudenza sino ad ora intervenuta.
È
evidente, in questo senso, il richiamo al T.A.R. Piemonte, il quale si è pronunciato
sulla questione con la sentenza 15 aprile 2021, n. 394 (impugnata dinnanzi al Consiglio
di Stato ed ancora in attesa di
pronuncia), affermando che «anche le agenzie marittime sono tenute al
pagamento del contributo e ai relativi obblighi dichiarativi, pur persistendo
sempre una soglia di esenzione per le imprese di trasporto con fatturato fino a
3 milioni di euro, per cui il versamento non è dovuto per importi contributivi
che risultassero pari o inferiori a 1.800 euro». Secondo il giudice
amministrativo, infatti, con il d.l. 28 settembre 2018 n. 109, il legislatore è
intervenuto sull’art. 37, comma 6, estendendo l’ambito di applicazione del
contributo a “tutti gli operatori economici operanti nel settore del
trasporto” e, dunque, anche agli agenti raccomandatari marittimi.
Lo
stesso Consiglio di Stato, con la sentenza 8 febbraio 2021, n. 1140, si era già
pronunciato sulla riforma del 2018 individuando “un oggettivo ampliamento
della platea delle imprese tenute alla contribuzione”.
Oltre
all’assoggettamento dei raccomandatari marittimi al contributo ART, la delibera
ha trasformato questi ultimi in sostituti d’imposta, stabilendo che essi «sono
tenuti a versare il contributo in nome e per conto dei vettori esteri, ove
rappresentati […] al fine di garantire piena parità di trattamento tra
imprese nazionali ed estere» (art. 2, comma 9), precisando, altresì, che «dal
totale dei ricavi sono esclusi i proventi da: (i) senserie; (ii) commissioni
non legate ai diritti di agenzia o di polizza e, comunque, non afferenti alla
navigazione commerciale o ad operazioni/servizi portuali»
Ai
fini della determinazione del quantum del contributo si deve, peraltro,
tener conto esclusivamente del fatturato relativo «alla parte di origine/destinazione/scalo in Italia».
L’art.
2, comma 12, ha, poi, escluso la debenza del contributo per importi pari o
inferiori a € 3000,00, mentre l’art. 3, comma 1, ha esentato dalla
dichiarazione gli operatori con fatturato inferiore a € 5.000.000,00.
Quanto
sopra il contenuto della delibera pubblicata; tuttavia, in ordine alla debenza
del contributo ART da parte dei raccomandatari marittimi è legittimo
manifestare dubbi e ravvisare alcune criticità, come sottolineato dagli
operatori del settore, tenuto conto che i raccomandatari marittimi non operano strettamente
nel settore del trasposto, ma prestano attività e servizi di natura ed oggetto
differenti (quali, a titolo esemplificativo, la stipula di contratti).
Le
loro attività sono, dunque, meramente accessorie a quelle di trasporto ed a
quelle portuali, non essendo, peraltro, soggette e beneficiarie della medesima regolazione
dell’ART.