Lavori su imbarcazioni straniere: ammissione temporanea o perfezionamento attivo

29/06/2022

Lavori su imbarcazioni straniere: ammissione temporanea o perfezionamento attivo

Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova-Milano - www.mordiglia.it - mail@mordiglia.it

Con l’entrata in vigore del nuovo codice doganale[1] sia il regime di ammissione temporanea (TA) che di perfezionamento attivo (PA) avevano già subito rilevanti modifiche tendenti ad uniformarne la disciplina nell’ambito dei regimi speciali e a rendere l’uno complementare, e dunque alternativo, all’altro.

Come noto, il regime di TA consente l’introduzione nel territorio unionale di beni esteri per un periodo massimo di 24 mesi in sospensione dei diritti di confine.

In particolare, per quanto ci riguarda, i mezzi di trasporto immatricolati in un Paese terzo, di proprietà di un soggetto non stabilito nell’Unione europea possono entrate nell’Unione e ivi circolare per 18 mesi senza incorrere negli oneri dell’importazione definitiva[2]. Il semplice superamento del limite delle acque territoriali è sufficiente a far entrare tali imbarcazioni nel regime di temporanea ammissione, in alternativa alla compilazione e presentazione in dogana della dichiarazione di cui all’allegato 71-01, Reg. 2246/2015 (RD).

Tale regime si distingue dal “perfezionamento attivo”, in quanto il bene deve rimanere inalterato, nelle stesse condizioni in cui è entrato, mentre nel perfezionamento, [3]sono consentite lavorazione e dunque modificazioni del bene in ingresso, previa autorizzazione doganale ed eventuale pagamento dei dazi sui prodotti compensatori (risultato delle lavorazioni eseguite) in riesportazione.

Dal 1° maggio 2016, dunque, da un lato il regime di ammissione temporanea otteneva la possibilità di proroga del termine standard di 24 mesi fino a 10 anni[4], e la possibilità di utilizzo di merci equivalenti[5]; dall’altro il perfezionamento attivo inglobava il regime di trasformazione sotto controllo doganale e vedeva eliminato sia il sistema del rimborso, a favore del sistema della sospensione, che l’obbligo di riesportazione dei prodotti compensatori, che possono ora essere liberamente dichiarati per altro regime.

Maggiore durata e fluidità dei due regimi non avevano risolto, tuttavia, i problemi pratici della nautica legati al compimento di lavori su imbarcazioni estere ricoverate nei cantieri italiani durante il regime di ammissione temporanea.

Infatti, il nuovo codice unionale ribadiva che per bloccare il decorso del termine massimo di ammissione temporanea (TA), qualora l’imbarcazione non potesse navigare per effettuare lavori o per semplice rimessaggio, occorreva necessariamente che la stessa uscisse dalle 12 miglia per evitare l’importazione, e al rientro, usufruire di un nuovo periodo di TA.

I confini tra i due regimi rimanevano infatti ancora non perfettamente delineati soprattutto per i mezzi di trasporto marittimi e fluviali e le lavorazioni da svolgere sui medesimi, talchè la Commissione europea ha sentito la necessità di rivedere ulteriormente le apposite linee guida in tema di ammissione temporanea (TAXUD/A2/SPE/2016/001-Rev 17).

Con la circolare del 20 maggio 2022 l’Agenzia delle dogane, recependo le indicazioni della Commissione, ha definitivamente statuito la possibilità di cumulare i due regimi, laddove gli stessi siano intestati, come peraltro spesso già avviene, a soggetti diversi, ossia il primo usualmente al proprietario, il secondo al cantiere incaricato delle lavorazioni sul mezzo.

Dunque il regime di temporanea ammissione, “aperto” dal proprietario, può essere sospeso durante i lavori che si svolgeranno in regime di perfezionamento attivo, soltanto se quest’ultimo sarà intestato al cantiere; il periodo di temporanea ammissione, non usufruito e rimasto sospeso, ricomincerà a decorrere dalla chiusura del regime di perfezionamento.

Notevole agevolazione dunque per tutti gli operatori nautici che, sebbene subordinatamente ad alcune formalità, potranno di fatto vedere dilatare il periodo di sospensione daziaria sotto controllo doganale per il tempo sufficiente non soltanto a svolgere i necessari interventi sui mezzi, bensì a completare la circolazione nelle acque unionali per tutta la durata della TA.

Tale regime, dunque, come precisa la Commissione, non sarà affatto incompatibile con lo svolgimento di lavori sulle imbarcazioni, purchè gli stessi non vadano a modificare la struttura o comportino migliorie alla performance, o ancora, aumentino considerevolmente il valore del mezzo. La manutenzione dei sistemi propulsivi e degli apparati delle sale macchine è invece sempre ammessa.

Sarà responsabilità del cantiere, che custodisce il bene in riparazione, monitorare la complessità dei lavori richiesti, riconoscendo tempestivamente se e quando gli stessi oltrepassino l’ordinaria manutenzione e richiedano quindi la conversione del regime in perfezionamento attivo, avendo cura di intestare a sé il medesimo. Tale responsabilità rimarrà, invece, in capo al titolare del mezzo, laddove i lavori vengano svolti al di fuori di un cantiere, ad esempio nella banchina di ormeggio.

La Commissione è altresì intervenuta su alcuni dubbi sorti negli anni in relazione alla ammissibilità del regime di temporanea ammissione anche laddove il mezzo di trasporto non possa varcare il territorio unionale in autonomia, ad esempio perchè non funzionante, esprimendosi chiaramente nel senso che qualsiasi imbarcazione che sia trasferita via terra da un confine nazionale ad un altro luogo nel territorio unionale, o via mare utilizzando un altro mezzo, mantiene la sua natura di “mezzo di trasporto” e può dunque accedere al regime di TA.

La Circolare delinea poi la corretta procedura per il passaggio da un regime di TA a quello di PA: oltre alla dichiarazione di ammissione temporanea, presentata all’ingresso nell’Unione o al momento dell’ingresso in cantiere (datata con l’effettivo ingresso nel territorio unionale), il titolare del mezzo, per ottenere il cumulo dei periodi di “sospensione” consentiti dai due regimi, dovrà presentare la T.O.R.O. (transfer of right and obligations) alla dogana e al cantiere che la annoterà nelle sue scritture contabili.

Viene sottolineata, infine, la non imponibilità Iva dei lavori svolti in TA ex art. 9, comma 9 del decreto Iva, che, a differenza di quelli compiuti in perfezionamento attivo, non devono neppure essere assistiti da garanzia.
Vale tuttavia precisare che anche per il perfezionamento attivo, esclusivamente nell’ambito del settore nautico, esiste la possibilità di ottenere l’esonero totale o parziale dalla garanzia sia per i diritti unionali che nazionali (IVA ed altri oneri doganali). L’Ufficio doganale è tenuto infatti ad applicare la disciplina prevista dagli articoli 84 del RD[6] e 158.1 del Reg. 2447/2015 (RE)[7], considerando in sintesi:
– la solvibilità finanziaria;
– l’affidabilità, intesa quale capacità di controllo sulle operazioni;
– la capacità finanziaria dell’operatore economico di far fronte all’impegno finanziario conseguente all’applicazione dell’esonero totale o parziale chiesto, qualora dovesse insorgere l’obbligazione doganale;
– il rischio di insorgenza dell’obbligazione doganale relativa a dazi ed oneri nazionali, in relazione alle caratteristiche dell’attività esercitata che rappresenta il parametro di riferimento attraverso cui valutare l’affidabilità del soggetto economico richiedente, ossia la capacità del soggetto di coprire adeguatamente, rendendolo meno probabile, il rischio di insorgenza del debito.

In conclusione, si recepisce con favore l’intervento della Commissione europea e la conseguente circolare delle Dogane, che agevola e semplifica gli adempimenti degli operatori esteri della nautica e delinea una procedura chiara che permetterà anche ai cantieri di non incorrere in gravose responsabilità per violazione dei regimi doganali.


[1] 1°maggio 2016.
[2] in base al combinato disposto degli art. 250 CDU e 217 Reg. UE 2446/2015 (RD).
[3] disciplinato dagli art.256 CDU e ss.
[4] in casi eccezionali, adeguatamente motivati (art.251 CDU).
[5] per determinate ipotesi previste negli artt. da 208 a 211 RD, e cioè rispettivamente per le palette e le relative parti di ricambio e accessori e i container, le relative parti di ricambio, gli accessori e le attrezzature.
[6] L’art. 84 RD prevede riduzione della garanzia al 50% e al 30% se sussistono determinate condizioni sottoriportate:
a) tiene un sistema contabile compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nello Stato membro in cui è tenuta la contabilità, autorizza controlli doganali mediante audit e mantiene una documentazione cronologica dei dati che fornisce una pista di controllo dal momento dell’inserimento dei dati nel fascicolo;
b) dispone di un’organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell’impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che permette di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire e individuare le transazioni illegali o fraudolente;
c) non è oggetto di una procedura fallimentare;
d) nei tre anni precedenti la presentazione della domanda ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento dei dazi doganali e di qualsiasi altro diritto, imposta o tassa riscossi per o in relazione all’importazione o all’esportazione di merci;
e) dimostra, sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibili per i tre anni che precedono la presentazione della domanda, di disporre di sufficiente capacità finanziaria per ottemperare agli obblighi che gli incombono e adempiere ai propri impegni tenuto conto del tipo e del volume di attività commerciale, e in particolare di non avere attivi netti
negativi, salvo qualora possano essere coperti;
f) può dimostrare di possedere risorse finanziarie sufficienti per ottemperare ai propri obblighi per la parte dell’importo di riferimento non coperta dalla garanzia.
Il secondo comma garantisce la riduzione è al 30% se, oltre alle condizioni riportate al primo comma: l’operatore assicura che i dipendenti siano incaricati di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell’ottemperare alle norme doganali e stabilisce procedure per informare le autorità doganali di tali difficoltà e può dimostrare di possedere risorse finanziarie sufficienti per ottemperare ai propri obblighi per la parte dell’importo di riferimento non coperta dalla garanzia.
Il terzo comma richiede per l’esonero totale oltre ai requisiti del secondo comma, che l’operatore consenta all’autorità doganale l’accesso fisico ai propri sistemi contabili e, se del caso, alle scritture commerciali e relative ai trasporti e disponga di un sistema logistico che identifica le merci come unionali o non unionali e ne indica, se del caso, l’ubicazione; che, ove applicabile, disponga di procedure soddisfacenti che permettono di gestire le licenze e le autorizzazioni concesse in conformità alle misure di politica commerciale o relative agli scambi di prodotti agricoli e  disponga di procedure soddisfacenti di archiviazione delle proprie scritture e informazioni e di protezione contro la perdita di dati.
[7] Ai fini dell’articolo 95, paragrafo 2, del codice, l’importo della garanzia globale è ridotto al 50 % se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 84, paragrafo 1, RD; al 30 % se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 84, paragrafo 2, RD; oppure allo 0 % se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 84, paragrafo 3, RD.

 


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