EMANATO 8° PACCHETTO DI SANZIONI EUROPEE ALLA FEDERAZIONE RUSSA
28/10/2022
Rubrica a cura dello Studio Siccardi Bregante & C. Shipping and Commercial Law
EMANATO L’OTTAVO PACCHETTO DI SANZIONI EUROPEE A CARICO DELLA FEDERAZIONE
RUSSA: PRICE CAP SUL PREZZO DEL PETROLIO E RESTRIZIONI AL REGISTRO NAVALE.
Con il Regolamento
(UE) 2022/1904 adottato dal Consiglio il 6.10.2022, che ha integrato il precedente
regolamento (UE) 833/2014, l’Unione Europea ha introdotto un ulteriore
pacchetto di sanzioni – anche di carattere economico – a carico della
Federazione Russa (l’ottavo dall’inizio del conflitto in Ucraina), in risposta alle
ulteriori oppressioni a danno dell’Ucraina, l’illegittima occupazione di
territori e i fittizi e illegali “referendum” per l’annessione di alcune
regioni alla Federazione Russa.
Il Regolamento, entrato in vigore
il 07.10.2022, impone importanti limitazioni riguardanti il settore marittimo, tra
cui si segnalano in primo luogo le modifiche introdotte all’art. 3 sexies bis del Regolamento 833/2014
(come emendato a seguito dell’inizio del conflitto): dopo il paragrafo 1 – che
vieta l’ingresso nei porti e nelle chiuse dell’Unione a tutte le navi battenti
bandiera russa – viene inserito un paragrafo 1 bis, che estende il divieto a tutte le navi (di bandiera anche non
russa, quindi) certificate dal “Registro del trasporto navale russo” (di
seguito “il Registro del TNR”).
Infatti, sono state introdotte
specifiche restrizioni a carico di quest’ultimo ente: in primo luogo, allo
stesso viene eccezionalmente revocato ogni riconoscimento, in espressa deroga
alle procedure di cui all’art. 7, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 391/2009
(sugli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle
navi) e all’art. 21, paragrafo 3, della Direttiva (UE) 2016/1629 (riguardante,
più nello specifico, le società di classificazione). Conseguentemente alla
revoca del riconoscimento, al Registro del TNR è stata quindi revocata altresì
qualsiasi autorizzazione eventualmente concessa dagli Stati membri ai sensi del
succitato Regolamento 391/2009.
In secondo luogo, è stato previsto il
suo inserimento nell’Allegato XIX del Regolamento 833/2014: si tratta degli
enti “sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 % […]” cui è imposto il
divieto di effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni commerciali
(cosiddetto “transaction ban”). Il
Registro del TNR è effettivamente posseduto al 100% dallo Stato russo.
Le predette limitazioni costituiscono
però solo parte delle sanzioni adottate per il settore del trasporto marittimo:
altra novità di rilievo è infatti costituita da una limitazione, per le
compagnie di navigazione dell’Unione, alla possibilità di trasportare petrolio
o prodotti petroliferi russi (come individuati all’Allegato XXV del
Regolamento) verso Paesi terzi rispetto all’Unione: infatti, tale trasporto
potrà essere effettuato solo qualora il prezzo degli stessi risulti essere
inferiore a quello che sarà fissato in sede di Consiglio e conseguentemente indicato
dall’Allegato XXVIII del regolamento 2022/1904.
Alle stesse condizioni, sarà
possibile per le società aventi sede nell’Unione fornire i propri servizi (che
comprendono, ai sensi dell’art. 3 quindecies del Regolamento 833/2014 “assistenza
tecnica, servizi di intermediazione o finanziamenti o assistenza finanziaria”)
ad armatori e navi battenti la bandiera di Paesi extra-UE che trasportino tali
merci.
Precedentemente all’adozione del Regolamento
2022/1904, il divieto di fornire i servizi di cui sopra (ma non anche la
possibilità, per le compagnie di navigazione, di trasportare direttamente
petrolio e prodotti derivati di origine russa) era assoluto e non subiva
deroghe; la modifica introdotta sembra quindi smorzare tale divieto, attraverso
l’introduzione di una deroga che permetterà agli operatori europei di fornire i
citati servizi, a condizione che il prezzo del prodotto trasportato sia
inferiore a quello indicato dall’Allegato XXVIII del Regolamento.
La norma, pur rendendo
apparentemente più agevole l’esportazione di petrolio e prodotti derivati
originari della Russia, ha in concreto lo scopo di garantire una maggiore
effettività all’imposizione di un tetto al prezzo del petrolio russo (c.d. “price cap”), la cui attuazione era già
stata concordata in sede di G7. Come chiarito dal considerando n. 20 della Decisione
2022/1909, ciò avrebbe come fine ultimo quello di “[…] attenuare le conseguenze negative sull'approvvigionamento energetico
dei Paesi terzi e ridurre i picchi di prezzo determinati da condizioni di
mercato straordinarie, limitando nel contempo i proventi generati dal petrolio
della Russia […]”.
Come esplicitamente chiarito dalle
FAQ della Commissione europea, il nuovo Regolamento non andrà a impattare in alcun
modo sull’embargo al petrolio russo all’interno dell’Unione, già previsto a
livello UE con il sesto pacchetto di sanzioni: le società europee avranno
infatti soltanto la possibilità di fornire assistenza o esportare direttamente
tali prodotti verso Paesi terzi e non anche importarlo negli Stati membri (cosa
che per l’appunto rimane vietata).
Merita sottolineare che l’entratain
vigore di queste nuove sanzioni sarà “scaglionata”: per quanto riguarda il
divieto di fornire assistenza e/o servizi alle navi dirette verso Paesi terzi,
questo partirà rispettivamente da dicembre 2022 (per il petrolio) e febbraio
2023 (per i prodotti petroliferi). Diversamente, il divieto per le navi
dell’Unione di trasportare direttamente tali prodotti si applicherà a decorrere
dalla data di introduzione del price cap.
L’importo del tetto sul prezzo del
petrolio, allo stato non ancora stabilito, dovrebbe essere deciso sul breve
periodo in sede di Consiglio; tale ammontare potrà comunque essere modificato in
seguito sempre dal Consiglio con un’apposita decisione, emendando l’Allegato XI
della decisione 2022/1909 e conseguentemente l’Allegato XXVIII del Regolamento.