“Registro internazionale”: le novità del Decreto “Aiuti-ter”
19/12/2022
Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it
Con la presente nota evidenziamo le
modifiche recentemente introdotte dal D.L. n. 144/2022 (c.d. Decreto Aiuti-ter)
alla disciplina afferente il “Registro internazionale” (“registro delle navi adibite alla navigazione internazionale” previsto dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 457/1997).
Anzitutto, tale Decreto ha esteso le
agevolazioni fiscali a tal fine previste1 anche alle navi iscritte nei registri degli altri Paesi europei o battenti
bandiera di tali Stati.
Più specificamente, i benefici
fiscali e contributivi, inizialmente riservati alle sole imprese che utilizzavano
navi iscritte nel Registro internazionale2,
sono stati estesi anche ai soggetti residenti e non residenti (questi ultimi dotati
di una stabile organizzazione nel territorio italiano) che utilizzano navi
iscritte nei registri degli altri Paesi dell'Unione europea, dello Spazio
economico europeo, ovvero battenti bandiera di tali Stati.
Sotto un diverso profilo, si segnala
la modifica apportata dal Decreto di cui trattasi all’articolo 1, comma 1 D.L
457/1997.
In particolare, si evidenzia come il
previgente articolo consentisse l’iscrizione nel Registro internazionale alle “navi
adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali”. Diversamente, la
nuova formulazione consente l’iscrizione nel suddetto Registro alle “navi
che effettuano attività di trasporto marittimo” ed attività a esse
assimilate.
Dunque, la nuova formulazione ha ampliato
il novero dei soggetti a tal fine interessati.
Il medesimo comma 1, inoltre, elenca
le attività di trasporto marittimo che sono considerate ad esse “assimilate”3 e che – pertanto – consentono di
attivare la procedura di iscrizione della nave nel Registro internazionale.
Infine, il comma 1 ter dell’articolo
1 cit. prevede che, ai fini della concessione dell'autorizzazione
all'iscrizione nel Registro internazionale, il Ministero delle infrastrutture e
trasporti debba acquisire dal proprietario (o dall'armatore) di ogni nave una
dichiarazione di impegno a rispettare i limiti previsti dagli orientamenti
marittimi, unitamente alla pertinente documentazione tecnica della nave, sulla
base della quale le autorità marittime locali potranno verificare il rispetto
di tale impegno e l'effettivo esercizio delle attività autorizzate, potendo
anche procedere ad effettuare dei controlli all'arrivo ed alla partenza della
nave.
[1] dal già citato D.L. n.
457/1997.
[2] Trattasi del credito
imposta in riferimento all’IRPEF versata all’atto della corresponsione al
personale imbarcato delle relative retribuzioni; della parziale esenzione del
reddito derivante dall’utilizzazione di tali navi; dell’esenzione dal
versamento dei contributi previdenziali per il personale navigante; infine,
della riduzione dell’imposta sulle assicurazioni.
[3] Tra le altre, vi sono le
navi che forniscono assistenza alle piattaforme offshore e i
rimorchiatori d’alto mare.