Il ruolo degli Incoterms® nella determinazione della competenza giurisdizionale
31/05/2023
Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova-Milano - www.mordiglia.it - mail@mordiglia.it
La Cassazione si è di recente
espressa sul tema della rilevanza delle clausole Incoterms®[1] ai fini della determinazione del “luogo di consegna” ex art. 7, punto 1,
lett. b), prima alinea, del regolamento (UE) n. 1215/2012 sulla competenza
giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia
civile e commerciale[2].
La norma prevede che ai fini
della determinazione della competenza giurisdizionale la regola generale del luogo
di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio coincide, nei contratti di
compravendita di beni mobili, con il luogo di consegna.
Ebbene, l’ordinanza delle Sezioni
Unite n. 11346 – depositata in data 2 maggio 2023 – si conforma
all’orientamento adottato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nei leading
cases Car Trim ed Electrosteel[3],
attribuendo alle clausole Incoterms® un ruolo determinante ai fini del
radicamento della giurisdizione italiana e/o estera all’interno dei menzionati
contratti.
L’ordinanza, riguardante una
controversia relativa al mancato pagamento di una fornitura di bottiglie
d’acqua dall’Italia alla Francia, capovolge pertanto il consolidato – benchè
criticato[4] – orientamento precedentemente adottato dalla Corte di Cassazione[5].
In particolare, la Cassazione si
è pronunciata su un contratto soggetto alle condizioni di consegna “Ex Works”
che, come noto, stabiliscono il diritto del venditore di effettuare la consegna
mettendo la merce a disposizione del compratore nei propri locali o in altro
luogo convenuto (stabilimento, fabbrica, magazzino, ecc.).
Le Sezioni Unite riconoscono dunque
come una analisi volta a comprendere se le clausole di cui al contratto di
compravendita internazionale di beni mobili “integrino o meno l’Incoterm Ex
works[6]”,
sia assolutamente necessaria per determinare il luogo di consegna della merce
nell’ambito di una controversia.
Quanto precede, dal momento che,
ove una clausola “Ex Works” sia prevista, “sarà in base a tale
clausola che dovrà essere identificato il luogo di consegna delle merci e
conseguentemente la giurisdizione”.
La pronuncia si fonda sulle
seguenti considerazioni di fondo:
- l’obiettivo degli Incoterms® è quello di agevolare gli operatori nella redazione dei contratti, con l’utilizzo di “termini brevi e semplici”;
- le clausole Incoterms® corrispondono “ad usi consolidati, precisati e pubblicati dalle organizzazioni professionali riconosciuti ed ampiamente seguiti nella prassi dagli operatori economici”, tali da giustificarne la rilevanza anche nell’individuazione del giudice competente.
Come detto, l’ordinanza delle
Sezioni Unite n. 11346/2023 supera il precedente orientamento adottato dalla
Corte di Cassazione per cui gli Incoterms® avrebbero rilevanza per la
determinazione della giurisdizione, solo ove accompagnati da pattuizioni tali
da attribuire “chiaramente” al luogo del passaggio del rischio valenza
anche di luogo di consegna della merce.
Conformandosi ad un orientamento
oramai consolidato della Corte di Giustizia dell’Unione europea, l’ordinanza in
commento segna dunque un importante passo in avanti, nel senso di una maggior coordinamento
tra i sistemi giuridici comunitario e nazionale.
[1] L’edizione più recente – «Incoterms® 2020» – è stata presentata dalla International
Chamber of Commerce nel 2019 ed è reperibile nella pubblicazione ufficiale
della ICC medesima, Incoterms® 2020, Parigi, 2019.
[2] Il regolamento (UE) n. 1215/2012 prevede che una persona domiciliata in uno
Stato membro possa essere convenuta in un diverso Stato membro davanti all’autorità
giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio –
lett. a) -, con la precisazione che, con specifico riferimento ai contratti di
compravendita di beni mobili, tale luogo deve essere fatto coincidere con il
luogo in cui i beni sono stati, o avrebbero dovuto essere, consegnati in base
al contratto – lett. b), prima alinea.
[3] CGUE, 25 febbraio 2010, causa C-381/08, Car Trim; CGUE, 9 giugno 2011, causa
C-87/10, Electrosteel Europe SA c. Edil Centro S.p.A.
[4] Cfr., da ultimo, P. Franzina, Il ruolo degli Incoterms nella determinazione
convenzionale del luogo della consegna: note critiche sulla giurisprudenza
della Cassazione, in Riv. dir. int. priv. proc., 3/2022, p. 563.
[5] V., da ultimo, S.U., 28 giugno 2022, n. 20633, Euroline sale & marketing
contro Falmec S.p.A., in Riv. dir. int. priv. proc., p. 707.
[6] Con la clausola «Ex Works» (“EXW”, o “franco fabbrica”)
il venditore mette a disposizione la merce a terra in un suo stabilimento – o
magazzino – predefinito o concordato ed il compratore si assume tutti i costi e
rischi del trasporto.
Il venditore, inoltre, è obbligato
a consegnare al compratore la fattura commerciale ed eventuali documenti per l’export previsti dal contratto nonché, ove richiesto esplicitamente, a dare
assistenza – a spese e rischio del compratore – nell’ottenere la licenza di
esportazione o altri documenti.