Magazzinaggio e trasporto non imponibili se accessori all’esportazione

17/01/2018

Magazzinaggio e trasporto non imponibili se accessori all’esportazione

Rubrica a cura dello Studio Legale Armella & Associati, Genova - Milano - www.studioarmella.com

I servizi di sosta, magazzinaggio e trasporto di beni, resi all’estero dopo lo sdoganamento della merce, se accessori all’operazione di esportazione, non sono imponibili Iva. È l’importante principio stabilito dalla Commissione tributaria provinciale di Genova, con la sentenza 13 settembre 2017, n. 1119, in un caso pilota per il settore dei trasporti internazionali.

La sentenza è di estremo rilievo per tutta la logistica nazionale, trattando del frequente caso di una cessione di beni trasportati, per conto del cedente, dall’Italia alla Cina.

Nella vicenda sottoposta all’attenzione dei giudici genovesi, la merce, prima di raggiungere il luogo finale di consegna, era stata immagazzinata presso l’aeroporto di Shanghai, per essere sottoposta alle necessarie verifiche da parte delle autorità cinesi. I beni, successivamente, erano stati trasportati, per il tramite di un vettore locale, fino allo stabilimento del cliente cinese, come contrattualmente stabilito.

Ritenendo che le prestazioni rese avessero natura di servizi internazionali, il cedente aveva applicato il regime di non imponibilità Iva, ex art. 9, primo comma, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633.
Secondo l’Agenzia delle entrate, tuttavia, i servizi di sosta, magazzinaggio e trasporto, resi dopo lo sdoganamento in Cina, non avrebbero potuto beneficiare della non imponibilità, non avendo più a oggetto una cessione all’esportazione, bensì merce cinese a tutti gli effetti.

Rigettando l’interpretazione dell’Amministrazione, la Commissione tributaria ha affermato che tali servizi, rivestendo natura internazionale, rientrano nella nozione di attività non imponibili ai fini Iva in Italia, ai sensi dell’art. 9, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633.

Secondo i giudici genovesi, in particolare, anche le prestazioni rese post sdoganamento non devono essere assoggettate a imposta, giacché accessorie alla cessione all’esportazione. Senza tali servizi, infatti, l’esportazione non sarebbe giunta al termine, con la conseguenza che l’acquirente non avrebbe potuto fruire del servizio principale.

Tale pronuncia, oltre a tutelare il principio di non imponibilità delle operazioni destinate all’estero, recepisce correttamente i principi formulati dalla giurisprudenza comunitaria in tema di accessorietà delle prestazioni.
Secondo la Corte di Giustizia, infatti, una prestazione deve essere considerata accessoria quando non costituisce, per il destinatario, una prestazione a sé stante, bensì il mezzo per usufruire delle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore (ex pluribus, Corte di Giustizia, 6 luglio 2006, C-251/05). 


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