Il nuovo codice della nautica da diporto

06/03/2018

Il nuovo codice della nautica da diporto

Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova - Milano - www.mordiglia.it - mail@mordiglia.it

In data 13 febbraio 2018 è entrato in vigore il D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229, avente ad oggetto la “revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167” e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 gennaio 2018.
Il Decreto in oggetto propone una radicale riforma del Codice della Nautica da Diporto, già oggetto di riforma nel 2006, volta a semplificare i procedimenti amministrativi del diporto nautico e a favorire l’aumento della competitività, allineando la normativa nazionale alle analoghe norme in vigore negli altri paesi europei.
Tra le modifiche principali vi è, innanzitutto, l’estensione dell’ambito di applicazione del Codice alle unità da diporto utilizzate a fini commerciali, solo accennate nella versione originale del testo, dettagliatamente descritte nel nuovo articolo 2 del Codice.
Viene, inoltre, ampliata la classificazione delle unità da diporto, che mantiene l’originaria divisione in natante (di lunghezza inferiore ai 10 metri), imbarcazione (di lunghezza compresa tra i 10 e i 24 metri) e nave (di lunghezza superiore a 24 metri), suddividendo però quest’ultima categoria in “navi da diporto maggiore” (con stazza superiore a 500 GT) e “navi da diporto minore” (con stazza inferiore a 500 GT) e aggiungendo le nuove definizioni di “unità utilizzata a fini commerciali – commercial yacht” (unità da diporto utilizzate a fini commerciali ai sensi del citato articolo 2 del Codice nonché dell’art. 3 della legge 172/2003), “nave da diporto minore storica” (con stazza inferiore a 120 GT e costruita antecedentemente al 1 gennaio 1967) e “moto d’acqua” (di lunghezza inferiore ai 4 metri e che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d’acqua come fonte primaria di propulsione).
Di particolare importanza è poi l’introduzione della c.d. “Dichiarazione di armatore”, da eseguirsi ad opera di chi assume l’esercizio di un’unità da diporto, con la previsione di un limite di responsabilità a carico dell’armatore di unità da diporto inferiore alle 300 tonnellate per “le obbligazioni contratte in occasione e per i bisogni di un viaggio e per le obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante lo stesso viaggio” (ad eccezione di quelle derivanti da dolo o colpa grave) pari al valore dell’unità e all’ammontare dei nolo e di ogni altro provento del viaggio (art. 24).
In ambito sicurezza, il nuovo articolo 49nonies pone a carico dei concessionari delle strutture dedicate alla nautica da diporto l’obbligo di riservare alle unità da diporto tratti di banchina per gli accosti in transito o approdi per rifugio, stabilendo numero, dimensioni e specifici periodi di permanenza di tale obbligo, dettando una specifica disciplina per gli approdi dedicati alle unità aventi persone con disabilità a bordo; l’art. 49undecies, inoltre, istituisce un servizio di assistenza e traino per le imbarcazioni e natanti da diporto a carico di soggetti privati, singoli o associati, di cooperative e gruppi di ormeggiatori, previa sottoscrizione di un’apposita polizza assicurativa.
Tra le novità di maggiore impatto vi è poi l’abolizione di ogni riferimento ai registri cartacei in vista dell’adozione dell’Archivio Telematico Centrale delle unità da diporto (ATCN), per gli atti inerenti l’iscrizione e la proprietà delle unità da diporto, e dello Sportello Telematico del Diportista (STED), che rilascerà la licenza di navigazione (art. 20) e si occuperà della registrazione degli aggiornamenti da inserire nell’ATCN (cambi proprietà, residenza ecc.). Allo STED saranno inoltre demandate le procedure riguardanti il rilascio, rinnovo e convalida del certificato di sicurezza (art. 20), della nuova licenza provvisoria (art. 20), del certificato di idoneità al noleggio (art. 26) e quelle per l’autorizzazione alla navigazione temporanea (art. 31).
Sempre nell’ottica di semplificare i procedimenti amministrativi, la riforma inserisce una serie di termini entro cui gli organi amministrativi devono adempiere alle richieste del diportista: l’art. 58 del Codice prevede che il rilascio dei documenti da parte dello STED debba avvenire entro un termine di 20 giorni dalla data di presentazione della documentazione prescritta, ridotto a 7 giorni in caso di richiesta di estratto dai registri o copie di documenti (la ricevuta della presentazione dei documenti per l’iscrizione varrà peraltro come licenza di navigazione sostitutiva), mentre l’art. 21 fissa finalmente un termine, fissato in 30 giorni, per il rilascio, da parte del Conservatore Unico (UCON), del nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione di un’unità da diporto per la vendita all’estero, decorso il quale vale il criterio del silenzio assenso.
Un’altra sostanziale modifica al regime previgente attiene all’iscrizione delle navi e imbarcazioni da diporto: per quanto riguarda le prime, è stata introdotta una disciplina specifica che prevede, oltre all’iscrizione provvisoria, modalità semplificate per l’iscrizione di navi da diporto provenienti da stati esteri; per le seconde, invece, la procedura di iscrizione è rimasta pressoché invariata, salve le semplificazioni in materia di unità da diporto non munite di marcatura CE e unità da diporto provenienti da registri pubblici di un altro stato membro dell’Unione Europea.
Per le unità utilizzate a fini commerciali, infine, la procedura di registrazione è stata assimilata a quella relativa alle unità da diporto, con la specificazione che l’annotazione dell’utilizzo a fini commerciali nell’ATCN è apposta su presentazione allo STED di documentazione attestante gli estremi della società esercente l’attività di cui all'articolo 2 o, in caso di società estera, di un documento rilasciato dal Paese di appartenenza che attesti la specifica attività di cui all'articolo 2 svolta dall'esercente.
Ulteriore semplificazione riguarda, poi, la locazione finanziaria: è infatti concessa sia al locatore che all’utilizzatore, e non più al solo locatore, la possibilità di effettuare direttamente l’iscrizione nel registro dell’unità da diporto e, nel caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, la possibilità di richiedere la cancellazione dell'annotazione sul registro di iscrizione e sulla licenza di navigazione del nominativo dell’utilizzatore. Anche l’annotazione della perdita di possesso dell’unità potrà essere chiesta sia dal proprietario che dall’utilizzatore.
L’art. 26bis istituisce, infine, un sistema di controlli di natura preventiva che, a seguito di un accertamento favorevole sulla regolarità della documentazione di bordo, delle dotazioni di sicurezza e dei titoli abilitativi al comando delle unità da diporto, consentirà di evitare, durante la stagione balneare, la reiterazione di tali controlli (il rilascio del c.d. “bollino blu”).
Per quanto concerne i titoli professionali, la riforma introduce quello di “ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe” e istituisce le figure professionali dell’istruttore di vela professionale e del mediatore da diporto. Quest’ultimo, in particolare, è definito dall’art. 49ter come “colui che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, due o più parti per la conclusione di contratti di costruzione, compravendita, locazione, noleggio e ormeggio di unità da diporto”. L’abilitazione all’esercizio dell’attività di mediatore da diporto è rilasciata dopo la frequentazione di uno specifico corso tenuto dalle regioni e il superamento del relativo esame. Una volta abilitato, il mediatore potrà esercitare anche il ruolo di rivenditore per cantieri.
Si segnala, da ultimo, che sul piano culturale la riforma ha istituito presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado la “Giornata del Mare”, ricorrente l’11 aprile di ogni anno, nella quale sarà posto in rilievo il contributo del mare allo sviluppo sociale, economico e culturale del Paese.


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