I giudici di merito riconoscono che l’istanza di rimborso dell’IRBA è fondata

27/10/2022

I giudici di merito riconoscono che l’istanza di rimborso dell’IRBA è fondata

Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it

Facciamo seguito alla nostra precedente comunicazione[1], per evidenziare che una recentissima sentenza di merito ha riconosciuto la fondatezza dell’istanza di rimborso (proposta da un contribuente) avente ad oggetto l’Imposta Regionale sulla Benzina per Autotrazione (la cd. “IRBA”).

In particolare, anche a seguito della già commentata sentenza dei Giudici unionali[2], un contribuente aveva presentato un’istanza di rimborso (per un importo pari a circa un milione e mezzo di euro) dell’IRBA che aveva versato all’Erario – illegittimamente – dall’anno 2014 al 2020.

L’Amministrazione finanziaria, tuttavia, non aveva accolto tale istanza. Conseguentemente, il contribuente aveva proposto ricorso avverso tale diniego nanti la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma.

Tale ultimo Giudice, con la sentenza n. 10619/2022, depositata il 30 settembre 2022, ha riconosciuto la fondatezza dell’impugnazione e quindi la legittimità dell’istanza di rimborso dell’Imposta avanzata dal contribuente.

Più specificamente, tale Giudice ha – anzitutto – evidenziato il decisum favorevole della Corte di giustizia UE, che aveva statuito come una siffatta Imposta non fosse compatibile con il diritto unionale; conseguentemente, ha riconosciuto la fondatezza dell’istanza di rimborso dell’Imposta che – appunto – era stata indebitamente versata.

Inoltre, il Giudice di primo grado ha evidenziato un altro importante profilo: in tali casi, il diritto al rimborso dell’IRBA si prescrive al decorrere del termine “lungo”, quindi decennale.

Ebbene, quanto sopra esposto consente di evidenziare l’importanza del decisum del Giudice di primo grado.

Tale sentenza, infatti, deve essere salutata con favore, in quanto propone un’interpretazione della normativa nazionale in senso conforme al diritto unionale ed alla relativa recente giurisprudenza.

La decisione di merito di cui trattasi, unitamente alla sentenza della Corte di giustizia UE già commentata[3], evidenzia – ancora una volta – l’opportunità per i contribuenti soggetti passivi dell’IRBA di proporre un’istanza di rimborso dell’Imposta indebitamente versata nell’ultimo decennio.

In proposito, lo Studio continuerà a monitorare l’evoluzione giurisprudenziale a tal fine rilevante, restando a disposizione per ogni chiarimento.

 

[1] Pubblicazione del 22 febbraio 2022, dal titolo “Imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) incompatibile con l’ordinamento unionale” accessibile al seguente link: https://www.assagenti.it/it/news/23641/Imposta_regionale_sulla_benzina_per_autotrazione_(IRBA)_incompatibile_con_l%E2%80%99ordinamento_unionale

[2] Vds. supra

[3] Vds. supra


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