Gestione delle acque di zavorra e ultime iniziative dell’IMO

27/12/2022

Gestione delle acque di zavorra e ultime iniziative dell’IMO

Rubrica a cura dello Studio Legale Siccardi Bregante & C. - www.siccardibregante.it - studio@siccardibregante.it

Gestione delle acque di zavorra in base alla International Convention for the Control and Management of Ship’s Ballast Water and Sediments e ultime iniziative dell’IMO 

Sin dall'introduzione delle navi con scafo in acciaio, l'acqua è stata utilizzata come zavorra per ottenere maggiore stabilità durante la navigazione. Questa pratica, in sintesi, riduce le sollecitazioni sullo scafo, fornisce – come detto - stabilità, migliora la propulsione e la manovrabilità e compensa le variazioni di peso dovute ai vari livelli di carico e al consumo di carburante.
Sebbene l'acqua di zavorra sia essenziale per la navigazione, il suo impiego, in ragione del continuo carico e scarico di acqua prelevata in diversi mari e oceani, può porre seri problemi ecologici e sanitari a causa della moltitudine di specie marine trasportate da un porto ad un altro o, meglio, da un’area geografica a un’altra. Le specie marine includono batteri, microbi, uova, e larve di varie specie che possono sopravvivere e stabilire una popolazione riproduttiva nell'ambiente ospite, diventando infestanti.
Gli scienziati hanno riconosciuto per la prima volta i segni dell'introduzione di una specie aliena a causa di questo fenomeno dopo la comparsa in massa dell'alga fitoplanctonica asiatica Odontella (Biddulphia sinensis) nel Mare del Nord nel 1903. Ma è solo negli anni '70 che la comunità scientifica ha iniziato a esaminare il problema in dettaglio: in quegli anni, il Canada e l'Australia hanno portato le loro preoccupazioni all'attenzione del Comitato per la protezione dell'ambiente marino (“MEPC”) dell'International Maritime Organization (“IMO”).
Dopo oltre 14 anni di negoziati tra gli Stati membri dell'IMO, nel corso di una Conferenza diplomatica tenutasi presso la sede dell'IMO a Londra il 13 febbraio 2004 è stata adottata la International Convention for the Control and Management of Ship’s Ballast Water and Sediments (di seguito “la Convenzione”). La Convenzione è entrata in vigore l’8 settembre 2017 dopo la ratificazione da parte di 30 Stati, come sancito all’articolo 18.
L’Italia ad oggi non è parte della Convenzione, ma attualmente è all’esame del Senato il disegno di legge per la ratifica della stessa.
La Convenzione – come sancito all’articolo 3 -  è applicabile alle navi che utilizzano acque di zavorra che battono la bandiera di uno Stato Parte durante viaggi internazionali, ma anche a quelle che battono bandiere di Stati non contraenti quando si devono rapportare con le autorità – ad esempio portuali - di Stati aderenti alla Convenzione. A questo proposito, la lettera f di detto articolo prevede che gli Stati aderenti applichino le prescrizioni della Convenzione alle navi di Stati non contraenti “nella misura necessaria affinché le stesse non beneficino di un trattamento più favorevole”. Ne consegue che l’Autorità Marittima dello Stato costiero aderente alla Convenzione è tenuta a richiedere alle navi battenti qualsiasi bandiera e che attraccano nei porti di propria competenza l’applicazione degli standard sanciti dalla Convenzione.
Chiarito l’ampio ambito applicativo, i principali strumenti disciplinati dalla Convenzione per ridimensionare le conseguenze dell’utilizzo dell’acqua di mare come zavorra sono: 1) un piano di gestione delle acque di zavorra; 2) il registro delle acque di zavorra e; 3) la creazione di standard di gestione delle acque di zavorra.
In merito al primo punto, la Sezione B1 della Convenzione prevede che ogni nave facente uso dell’acqua di mare come zavorra debba avere a bordo e attuare un piano di gestione delle acque di zavorra il quale deve contenere : a) l’indicazione in forma dettagliata delle procedure di sicurezza, per la nave e per l’equipaggio, inerenti la gestione delle acque di zavorra; b) le procedure per lo smaltimento in mare e a terra dei sedimenti delle casse di zavorra; c) le modalità di coordinamento in merito allo scarico a mare con le autorità dello Stato nelle cui acque tale scarico avrà luogo; d) la designazione degli ufficiali di bordo incaricati di garantire che il piano sia correttamente attuato.
La Sezione B2, invece, istituisce il registro delle acque di zavorra prevedendo che ogni nave facente uso dell’acqua di mare come zavorra debba averne a bordo uno per riportarvi quando l'acqua di zavorra viene imbarcata, trattata e scaricata in mare. Deve anche esservi registrato lo scarico in un impianto di ricezione apposito oltre agli scarichi accidentali o eccezionali. La annotazione dei dati deve essere contestuale all’operazione effettuata e firmata dall’ufficiale responsabile dell’operazione. Le annotazioni nel registro sono nella lingua di lavoro della nave. Se questa lingua non è inglese, francese o spagnolo le registrazioni devono contenere una traduzione in una di tali lingue.
La Sezione D della Convenzione, invece, è dedicata agli standard di gestione delle acque di zavorra. Nello specifico, lo Standard D-1 richiede alle navi di scambiare l'acqua di zavorra in mare aperto, lontano dalle zone costiere. Ciò significa almeno 200 miglia nautiche dalla terraferma e in acque profonde almeno 200 metri. In questo modo, si stima che un numero minore di organismi sopravviva e le probabilità di far circolare specie potenzialmente dannose dovrebbe calare.
Lo Standard D-2, invece, specifica la quantità massima di organismi che possono essere scaricati in mare da una nave. A tale scopo gli Armatori dovranno rivolgersi a società specializzate che possono fornire strumentazione adeguata ad effettuare tali misurazioni nelle casse di zavorra a bordo nave.
A partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione, tutte le navi che utilizzano l’acqua di mare come zavorra devono essere conformi almeno allo Standard D-1 e, a partire dal 8 settembre 2024, dovranno essere conformi anche allo Standard D-2, salva l’adesione anticipata su base volontaria. Allo scopo di rendere noto lo Standard (D-1 o D-2) a cui aderisce una nave, la Convenzione prevede che le navi di stazza lorda di 400 tonnellate o superiori siano dotate di un apposito Certificato emesso dallo Stato di bandiera.
Con l’obiettivo di rendere sempre più efficienti gli strumenti creati dalla Convenzione, a settembre 2022 l’IMO ha intrapreso una nuova iniziativa riguardante la gestione delle acque di zavorra che potrebbe essere finalizzata già a Marzo 2023. Si tratta di un progetto di armonizzazione specifico delle procedure di gestione delle acque di zavorra nel Mar Mediterraneo. In particolare l’idea sarebbe quella di creare delle aree dedicate allo scambio di tali acque e, più in generale, di introdurre Standard di gestione più stringenti degli attuali, studiati ad hoc per l’area del Mar Mediterraneo.
Si può affermare che il tema della gestione delle acque di zavorra è all’attenzione della International Maritime Organization che, anno dopo anno, con la collaborazione della comunità internazionale ha l’obiettivo di ridurre al minimo l’impatto ambientale dell’utilizzo delle acque di zavorra.


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