Container demurrages. I principi fissati da una recente sentenza del Tribunale di Genova

30/12/2022

Container demurrages. I principi fissati da una recente sentenza del Tribunale di Genova

Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova-Milano - www.mordiglia.it - mail@mordiglia.it

Con sentenza emessa in data 8 luglio 2022, il Tribunale di Genova ha fissato alcuni importanti principi in tema di costi per la prolungata giacenza dei container presso il porto di sbarco (c.d. “controstallie”) in caso di omesso ritiro della merce a destino da parte del ricevitore.
La controversia trae origine dalla domanda promossa dal vettore marittimo nei confronti sia del mittente/caricatore della merce che dello spedizioniere di quest’ultimo per ottenere la loro condanna al pagamento dei costi di giacenza maturati in relazione a tre container sbarcati a destino e mai ritirati dal ricevitore.

Il Tribunale, valorizzando le risultanze della polizza di carico e rilevando che il contratto di trasporto con il vettore marittimo era stato concluso dallo spedizioniere in nome e per conto del mittente/caricatore, ha innanzitutto dichiarato il difetto di legittimazione passiva dello spedizioniere perché quest’ultimo, avendo speso il nome del proprio mandante (i.e. del mittente/caricatore, che aveva prestato il proprio consenso al riguardo), non aveva assunto in proprio alcuna obbligazione relativa al trasporto.
Per giungere a tale conclusione, la Corte genovese ha seguito un articolato ragionamento che può essere così sintetizzato: (i) la messa a disposizione, da parte del vettore, di container per il trasporto dà luogo a un autonomo contratto di locazione, distinto dal contratto di trasporto ma a esso comunque collegato; (ii) data la sussistenza di tale collegamento, per stabilire chi sia parte di tali contratti (e quindi, per quanto qui rileva, chi sia il debitore delle controstallie dovute al vettore marittimo) occorre riferirsi ai dati riportati sulla polizza di carico e, in particolare, al soggetto ivi indicato come shipper, che viene così a qualificarsi come mittente/caricatore della merce e, al tempo stesso, come conduttore dei container locati; (iii) qualora lo spedizioniere abbia, con il consenso del mandante, indicato quest’ultimo come shipper nella polizza di carico, così realizzando la spendita del nome, si deve ritenere che lo spedizioniere abbia agito in nome e per conto del mandante e che non abbia quindi assunto obblighi in proprio né rispetto al trasporto né rispetto alla locazione dei container; (iv) allo spedizioniere non possono pertanto addebitarsi le conseguenze della prolungata giacenza dei container presso il porto di sbarco perché lo spedizioniere non riveste la qualità di conduttore del contratto di locazione (tale essendo invece il mittente/caricatore, grazie alla spendita del suo nome in polizza di carico).
Il principio così affermato dal Tribunale di Genova è in linea con il prevalente orientamento della giurisprudenza, che ha in più occasioni riconosciuto come le conseguenze della prolungata giacenza dei container debbano ricadere sul mittente/caricatore della merce e conduttore dei container perché è su tale soggetto che grava l’obbligo di garantire che il ricevitore ritiri il carico, rendendo così possibile il rientro dei container locati.
Chiarito questo primo aspetto, la Corte ligure si è poi pronunciata sui criteri per la determinazione delle controstallie dovute al vettore marittimo.
A tale proposito, il Tribunale di Genova ha in primis affermato che la determinazione del corrispettivo per la giacenza dei container possa essere effettuata in base alla tariffa del vettore e ciò anche qualora essa, sebbene non materialmente allegata alla polizza di carico, sia oggetto di richiamo nella polizza stessa, con indicazione della possibilità di ottenerne copia.
La Corte ha però precisato che l’addebito del suddetto corrispettivo diviene illegittimo a partire dal momento in cui risulti evidente che il destinatario non ritirerà la merce. In tal caso è ragionevole, afferma il Tribunale, che i costi per l’ulteriore e successivo periodo di giacenza, essendo imputabili a una libera scelta (o comunque all’inerzia) del vettore marittimo, restino a carico di quest’ultimo e ciò in applicazione dell’art. 1227, comma II, c.c., a mente del quale il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (nel caso di specie, attivandosi per organizzare il rientro dei container).
La Corte genovese ha infatti escluso che le controstalliepossano essere considerate come “canone della locazione”, ritenendo piuttosto che le stesse debbano essere qualificate alla stregua di una clausola penale ex art. 1382 c.c.: invero, il fatto che le controstallie vengano calcolate su base giornaliera consente di identificarle a tutti gli effetti come una voce di risarcimento forfetizzata, caratteristica tipica delle clausole penali.

L’equiparazione delle controstallie a una clausola penale ha importanti riflessi in tema di riduzione equitativa ex art. 1384 c.c., secondo il quale l’importo della penale (i.e. delle controstallie) può essere ridotto equamente dal giudice ove l'obbligazione principale sia stata parzialmente eseguita ovvero nel caso in cui detto importo risulti manifestamente eccessivo.
Il Tribunale di Genova ha in proposito chiarito che, per ottenere la riduzione a equità delle controstallie. l’obbligato (i.e. lo shipper) ha l’onere di provare le circostanze a tal fine rilevanti (ad esempio, un confronto con le tariffe di controstallia mediamente utilizzate nella prassi dei traffici marittimi) perché soltanto in tal caso il giudice, essendogli preclusa la possibilità di ricercare d’ufficio circostanze sulla cui base verificare la sproporzione di una clausola penale, potrà compiere una completa valutazione sull’eventuale eccessività delle controstallie.
La sentenza in commento costituisce senza dubbio un importante precedente in materia di controstallie, in quanto riprende e sviluppa in maniera organica e completa principi che, sebbene già parzialmente riconosciuti in alcune pronunce risalenti, sono tuttora oggetto di un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale.


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