Contratto di gestione armatoriale e regime IVA: il noleggio di una nave ad un Istituto pubblico

20/02/2023

Contratto di gestione armatoriale e regime IVA: il noleggio di una nave ad un Istituto pubblico

Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it

 

Con la Risposta ad interpello n. 175/2023 del 31 gennaio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quale sia il corretto regime IVA applicabile ad un contratto di gestione armatoriale che preveda il noleggio di una nave (da parte dell'Armatore) a favore di un Istituto pubblico.
Nel merito, si consideri che il soggetto di diritto pubblico era qualificato come “ente pubblico di ricerca non economico”, dotato di personalità giuridica e sottoposto alla vigilanza di un Ministero italiano.
L’attività svolta da tale ente consisteva si sostanziava nella “ricerca, consulenza strategica, assistenza tecnicoscientifica, sperimentazione e controllo, conoscitiva, di monitoraggio e valutazione, nonché di informazione e formazione, anche postuniversitaria in materia”.
A tali fini, l’Istituto era proprietario di una nave oceanografica.
Tale nave, mediante la sottoscrizione di un contratto di gestione armatoriale, era stata concessa in comodato d'uso gratuito a “scafo nudo” ad un Armatore.
L’Armatore, poi, si era obbligato a noleggiare la stessa nave, completamente armata e per un numero di annualità prestabilite, in via esclusiva all’Istituto medesimo.
Alla luce di tale accordo, l’Istituto chiedeva all’Amministrazione finanziaria chiarimenti in merito all’applicabilità a tale contratto di noleggio del regime di non imponibilità IVA, di cui all’art. 8-bis, primo comma, lett. e) del D.p.r. 633/1972 (c.d. Decreto IVA).
Ciò in quanto tale disposizione prevede che “sono assimilate alle cessioni all'esportazione” e quindi sono non imponibili IVA “le prestazioni di servizi quali la locazione e noleggio delle navi (...)”.

In proposito, l’Agenzia delle Entrate ricorda che è necessario che si verifichino congiuntamente le due condizioni descritte dalla suddetta disposizione ovvero che la nave a) deve essere adibita alla navigazione in alto mare e b) deve essere destinata e utilizzata per lo svolgimento di attività commerciali.
Quanto alla navigazione in alto mare, l’Amministrazione finanziaria ripercorre la prassi[1] ed in particolare, ricorda che si considera adibita alla navigazione in alto mare la nave che “ha effettuato nell'anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell'anno in corso un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento.
Per viaggio in alto mare si intende il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale è superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita”.
L’ulteriore requisito, richiamato dall’Ufficio e necessario ai fini della non imponibilità IVA, afferisce alla commercialità dell’attività svolta tramite l'utilizzo della nave.

In merito, nella Risposta ad interpello oggetto di commento l’Agenzia delle Entrate rinvia a quanto previsto nell’art. 4 del D.p.r. 633/1972: “per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del Codice civile, anche se non organizzate in forma d'impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma d'impresa, dirette alle prestazioni di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del Codice civile”.
Ciò posto, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che, “affinché possa trovare applicazione il regime di non imponibilità di cui al predetto articolo 8-bis, lettera e) è necessario che la nave in oggetto venga utilizzata dall'Istituto, oltre che per la navigazione in alto mare, esclusivamente nell'ambito di una attività commerciale”.

Tuttavia, dal contratto stipulato tra l’Ente e l’Armatore “non emerge che la nave oggetto del contratto sia <destinata all'esercizio di attività commerciali>”. Ed infatti, il contratto de quo prevedeva che la nave, una volta armata, dovesse essere dall’Armatore noleggiata all’Istituto, “senza poterne fare altro uso di natura commerciale”.

Anche rinviando allo Statuto dell’Ente, l’Amministrazione finanziaria rileva che quest’ultimo poneva in essere “un complesso di attività consistenti nella ricerca, consulenza strategica, assistenza tecnicoscientifica, sperimentazione e controllo, conoscitiva, di monitoraggio e valutazione, nonché di informazione e formazione, anche postuniversitaria in materia”.

Pertanto, secondo l’Ufficio, non poteva sussistere alcun impiego commerciale della nave, in quanto non previsto né nel contratto di noleggio né nello Statuto del beneficiario della prestazione di tale servizio (i.e. l’Istituto).
Quindi, mancando un requisito fondante il regime di non imponibilità IVA, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il noleggio dell'imbarcazione da parte dell'Armatore a favore dell'Istituto de quo dovesse essere assoggettato all’Imposta.




[1] In merito, tra gli altri, si veda quanto già analizzato in “ La non imponibilità IVA per prestazioni di servizi nelle navi adibite per navigazione in alto mare”
https://www.assagenti.it/it/news/21147/La_non_imponibilit%C3%A0_IVA_per_prestazioni_di_servizi_nelle_navi_adibite_per_navigazione_in_alto_mare e “Ultimi aggiornamenti su prestazioni di servizi per navi da diporto per navigazione in alto mare”
https://www.assagenti.it/it/news/22346/Ultimi_aggiornamenti_su_prestazioni_di_servizi_per_navi_da_diporto_per_navigazione_in_alto_mare .


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