Proposte di modifiche alla Convenzione SOLAS in materia di prevenzione incendi e sicurezza in genere

03/04/2023

Proposte di modifiche alla Convenzione SOLAS in materia di prevenzione incendi e sicurezza in genere

Rubrica a cura dello Studio Legale Siccardi Bregante & C. - www.siccardibregante.it - studio@siccardibregante.it

Si è da poco conclusa la nona sessione del Sottocomitato dell’IMO per i sistemi e le attrezzature navali (c.d. “Ship Systems and Equipment 9”, altrimenti nota come “SSE 9”), riunitasi a Londra dal 27 febbraio al 3 marzo scorsi, che ha visto finalizzato il disegno di revisione della Convenzione SOLAS in materia di sicurezza antincendio su tutte le navi e sicurezza di altri sistemi a bordo di navi passeggeri, navi da carico e navi cisterna.
Gli incontri hanno avuto ad oggetto l’implementazione dei requisiti tecnici e operativi dei sistemi di sicurezza a bordo delle navi e hanno visto tra i principali punti in agenda: (i) la finalizzazione del progetto di modifica al capitolo II-2 della Convenzione SOLAS in materia di sicurezza antincendio su navi passeggeri ro-ro, (ii) “l’approvazione del disegno di revisione della stessa Convenzione per dotare le stazioni di controllo delle navi di carico di sistemi di rilevazione e allarme antincendio, (iii) la revisione finale del Codice di Sicurezza per le Operazioni Subacquee (c.d. Diving Code) e (iv) la revisione del Codice LSA (Life Saving Appliance Code) in materia di dispositivi di salvataggio, con particolare riguardo alla ventilazione delle scialuppe di salvataggio totalmente coperte.
La bozza predisposta dal Sottocomitato sarà sottoposta ad approvazione durante la 107esima sessione del Comitato per la Sicurezza Marittima dell’IMO (c.d. Maritime Safety Committee, anche noto come “MSC 107”), in programma dal 31 maggio al 9 giugno 2023 e le eventuali modifiche alla Convenzione SOLAS dovrebbero entrare in vigore dal 1° gennaio 2026.
L’aspetto più rilevante è senza dubbio la revisione della Convenzione in materia di sicurezza antincendio sulle navi passeggeri ro-ro, che si propone di ridurre al minimo l’incidenza del fenomeno registrato in crescita negli ultimi anni.
Al riguardo, oggetto di revisione ad opera del Sottocomitato sono stati il capitolo II-2 della Convenzione (costruzione – protezione antincendio, rilevamento ed estinzione di incendi), il Codice Internazionale per i Sistemi di Sicurezza Antincendio e le Linee Guida riviste per la progettazione e omologazione degli impianti fissi antincendio ad acqua per locali ro-ro di navi e locali di categoria speciale.
Uno dei principali temi affrontati, anche alla luce del disastro del “Norman Atlantic”, è quello relativo alle “side openings” sulle navi passeggeri ro-ro. Se approvate, le modifiche intervenute eviteranno di fatto, che un incendio nei locali ro-ro possa arrivare a mettere in pericolo le aree di stivaggio, i locali di alloggio, le stazioni di comando e i locali di servizio che normalmente si trovano in sovrastrutture o tughe al di sopra dei locali. Esenzioni alle nuove regole progettuali saranno previste qualora le navi siano dotate di dispositivi di chiusura (rampe, porte in acciaio o altri sistemi di chiusura resistenti al fuoco) o quando sia comunque predisposta una classe di protezione di isolamento dal fuoco con resistenza molto elevata nella zona di fiancata della nave.
Sempre per le navi in costruzione, sono stati definiti nuovi standard di disposizione dei locali ro-ro e degli “weather decks”. Per le navi già esistenti, invece, si introduce l’obbligo di dotazione di water monitors antincendio sui ponti scoperti, così come di adeguati sistemi di rilevamento e allarme antincendio e sistemi di pattugliamento antincendio.
Ulteriore aspetto di rilievo interessa la ridefinizione delle distanze di sicurezza sui ponti scoperti, atteso che le stesse dovrebbero garantire facile accesso ai dispositivi di salvataggio e alle aree di raggruppamento in caso di incendio. Quello dell’aumento delle distanze di sicurezza è un tema non esente da criticità, dal momento che ad esso si collega direttamente una limitazione della capacità di stivaggio sul ponte medesimo. Gli Stati partecipanti alla sessione del Sottocomitato hanno concordato che sia predisposta una distanza di sicurezza minima orizzontale di 6 m tra le corsie riservate ai veicoli e alcune aree della nave (segnatamente locali di alloggio, stazioni di comando e locali di servizio situati in prossimità del ponte), così permettendo comunque il pieno utilizzo trasversale del ponte. Si prevede di arrivare a ridurre tale distanza di sicurezza a 3 m se coadiuvata dalla presenza di sistemi antincendio fissi ad acqua.
Per ultimo, è stata finalizzato il disegno relativo alle linee guida provvisorie per il funzionamento in sicurezza del servizio di alimentazione elettrica a terra (c.d. “Onshore Power Supply”) nei porti. In linea con le politiche globali di riduzione dell’inquinamento atmosferico causato dalle navi, un numero sempre crescente di porti incentiva le navi a privilegiare l’alimentazione da terra rispetto all’olio combustibile: da qui l’esigenza di redigere un set di linee guida volte a prevenire eventuali sinistri causati da errori operativi durante la fase di collegamento delle navi all’alimentazione da terra.


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