Tregua fiscale per accise e sanzioni doganali

27/04/2023

Tregua fiscale per accise e sanzioni doganali

Studio Legale Armella & Associati - www.studioarmella.it - segreteria@studioarmella.com

Al via la definizione agevolata dei contenziosi doganali: entro il 30 settembre 2023 è possibile chiudere le liti anche con l’Agenzia delle dogane. A chiarire il perimetro di tale agevolazione è la circolare dell’Agenzia delle dogane 14 marzo 2023, n. 9. 

La definizione agevolata, introdotta dalla legge di bilancio 2023, consente di chiudere, in via agevolata, le controversie che hanno a oggetto le accise. Assumono particolare rilievo le liti che riguardano il settore della fiscalità energetica, una materia tanto ampia da toccare diversi filoni giurisprudenziali, come quello delle agevolazioni per i carburanti usati nella navigazione marittima, nella nautica da diporto, nella produzione industriale e nel settore degli autotrasporti. Numerosi poi i regimi speciali, previsti per la circolazione e la sospensione dei prodotti soggetti ad accisa, i depositi e le cessioni all’export. Meno frequenti, anche se spesso molto significativi dal punto di vista economico, sono i contenziosi legati ai giochi e alle scommesse, amministrati dall’Agenzia delle dogane.
I contenziosi fiscali sulle accise e sui giochi potranno ora essere definiti con sensibili riduzioni per gli operatori che hanno già ottenuto sentenze positive, in primo o in secondo grado di giudizio.
La legge di bilancio esclude, invece, la possibilità di definire le controversie che hanno a oggetto dazi doganali e Iva all’importazione. Con la circolare 9/D, l’Agenzia delle dogane, tuttavia, ha esteso l’ambito di applicazione della definizione agevolata, specificando che sono definibili anche le controversie relative a dazi doganali e Iva, nel caso in cui ci siano sanzioni collegate al tributo. 
In base a questa lettura dell’Agenzia, è possibile procedere al pagamento integrale dell’intero valore dell’atto impugnato relativo ai tributi: in tal modo il giudizio si trasforma automaticamente in un contenzioso relativo alla sola sanzione “collegata”, che può chiudersi in via agevolata. 
In un primo momento, la circolare in esame ha sollevato molte perplessità riguardo alla tipologia di sanzioni doganali definibili. Successivamente l’Agenzia delle dogane ha sciolto questi dubbi, intervenendo con un’errata corrige in cui chiarisce che la definizione agevolata è applicabile anche a molti contenziosi doganali che hanno a oggetto dazi, Iva e le sanzioni previste dal terzo comma dell’art. 303 del Testo unico delle leggi doganali (Tuld). 
Un chiarimento importante, anche in considerazione del fatto che le sanzioni doganali, determinate secondo i parametri del terzo comma dell’art. 303 Tuld, rappresentano spesso un importo più oneroso della stessa pretesa fiscale, arrivando a rappresentare anche il 400% o il 500% dei tributi contestati. 
L’annullamento della sanzione non rappresenta un’entrata del bilancio unionale, e pertanto, non costituisce vincoli per il legislatore nazionale che ha potuto, così, estendere la portata di tale istituto premiale.



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