Non sconta l’Iva il refitting di yacht extra-Ue in temporanea importazione

21/07/2023

Non sconta l’Iva il refitting di yacht extra-Ue in temporanea importazione

Studio Legale Armella & Associati - www.studioarmella.it - segreteria@studioarmella.com

Non è dovuta l’Iva per i servizi di refitting, anche di semplice manutenzione, effettuati da cantieri italiani su yacht battenti bandiera extra-UE che si trovano temporaneamente in Italia.
Ad affermarlo è l’Agenzia delle entrate nella risposta a interpello 17 marzo 2023, n. 254, la quale ha stabilito che le prestazioni in esame beneficiano di tale agevolazione, ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 9, d.p.r. 633/1972 (decreto Iva).
Il caso esaminato dall’Erario riguardava la fornitura di servizi di refitting su un’imbarcazione a vela di provenienza extra-UE, utilizzata esclusivamente per fini privati. I servizi di manutenzione avevano interessato la verniciatura della coperta e degli interni in legno, nonché la sostituzione del sartiame e del plexiglas degli oblò.
I servizi di refitting navale rappresentano un business che raggiunge il 46 per cento del valore di produzione dell'intera filiera italiana della nautica, che complessivamente vale oltre 7 miliardi di euro, grazie anche all'introduzione delle agevolazioni relative ai regimi doganali di temporanea importazione e perfezionamento attivo (cfr. Circolare dell’Agenzia delle dogane 20/2022), oltre alle semplificazioni in materia di Iva anche per le imbarcazioni battenti bandiera extra-Ue.
Nell’istanza di interpello in esame, il proprietario dell’imbarcazione aveva lamentato il fatto che l’impresa fornitrice dei servizi avesse rilasciato preventivi compresivi di Iva.
Come evidenziato dall’Agenzia delle entrate, non sono imponibili tutti i trattamenti indicati all’art. 176 del Testo unico delle leggi doganale (d.p.r. 43/1973), tra cui i servizi di manutenzione svolti su beni di provenienza extra-Ue che si trovano temporaneamente in Italia.
L’Agenzia ha ritenuto che vi potessero rientrare anche i servizi di refitting c.d. minori, che non prevedono un vero e proprio rifacimento dello scafo e di altre parti dell’imbarcazione da diporto.
Occorre precisare che, ai sensi dell’art. 235 Reg. UE 2446/2015, l’impiego della procedura di ammissione temporanea è previsto per le lavorazioni finalizzate alla conservazione del bene, come le revisioni e le messe a punto.
Secondo l’Agenzia, pertanto, l’Iva non era dovuta per le prestazioni di servizi finalizzate alla manutenzione dello yacht di proprietà dell’istante che è, dunque, autorizzato a richiedere ai fornitori di emettere fatture in esenzione Iva. In altre parole, laddove il contribuente avesse già versato indebitamente l’imposta, questi dovrebbe agire nei confronti dei fornitori, non potendo presentare istanza di rimborso nei confronti dell’Erario.


© Associazione Assagenti - info@assagenti.it | Politica dei Cookie | Informativa Privacy | Design - gcore.it