Iva agevolata per l’albergo nautico diffuso

20/12/2023

Iva agevolata per l’albergo nautico diffuso

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Iva al 10% per l’alloggio nelle unità da diporto che costituiscono l’albergo nautico “diffuso”. Questo è il principio stabilito dall’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello 23 novembre 2023, n. 466.
L’albergo nautico diffuso è una tipologia di struttura ricettiva introdotta dalla Legge regionale della Sardegna 21 giugno 2021, n. 13. A riguardo, il contribuente ha chiesto chiarimenti sull’aliquota da applicare alle prestazioni rese per l’alloggio dei clienti in un’unita da diporto adibita ad albergo.
Nella risposta in esame, l’Agenzia ha precisato che l’albergo nautico consiste in una struttura alberghiera composta da un’unità produttiva ubicata nel territorio regionale che offre servizi comuni e unità da diporto attrezzate per la sistemazione e il pernottamento a bordo (tabella a, n. 120, parte III, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633). La normativa di settore prevede l’applicazione dell’aliquota Iva del 10% per le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture destinate alla ricettività turistica.
Riguardo all’albergo diffuso, la delibera regionale della Sardegna 22 novembre 2022, n. 35, ha stabilito che deve essere composta da unità da diporto idonee al pernottamento, arredata, dotata di cucina, servizi igienici di bordo con acqua calda, comprensivi di doccia, contenitori di raccolta delle acque reflue con adeguate strutture di collegamento volte a consentire lo scarico nei serbatoi del porto.
Come precisato dalle Entrate, inoltre, il gestore deve avere la disponibilità organizzata e non occasionale delle unità da diporto, complete dei mezzi di salvataggio.
Una volta richiamati i requisiti dell’albergo nautico diffuso, l’Agenzia ha precisato che, per tale struttura ricettiva, l’aliquota del 10% sulle prestazioni che rendono possibile il soggiorno è solo astrattamente applicabile, poiché il rispetto della normativa regionale di settore esula dalle competenze delle Entrate, oltre a richiedere un accertamento di fatto non esperibile in sede di interpello. Tra le prestazioni che possono beneficiare del trattamento fiscale favorevole, sono inclusi i servizi strettamente accessori alle suddette prestazioni di alloggio, quali i servizi di pulizia, i servizi di assistenza all’ormeggio, di prenotazione dell’alloggio, di vigilanza e sicurezza.
Nella risposta in esame, infatti, l’Agenzia ha chiarito che non si applica l’aliquota agevolata del 10% (bensì quella ordinaria del 22%) ai servizi offerti per lo stazionamento in porto, brevi navigazioni da diporto o brevi escursioni limitrofe, senza l’ausilio di equipaggio fornito dal gestore della struttura. L’aliquota ordinaria si applica anche in caso di un unico servizio articolato, comprensivo dell’offerta di prestazioni con finalità turistiche, rispetto alle quali il soggiorno e l’alloggio risultino meramente strumentali.

 


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