Emendamenti alla Convenzione SOLAS II-1/Reg.3-8 - Nuovi requisiti per le attrezzature dal 01/01/2024
21/12/2023
Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova-Milano - www.mordiglia.it - mail@mordiglia.it
Emendamenti alla Convenzione SOLAS II-1 / Reg. 3-8 – Nuovi
requisiti per le attrezzature per rimorchio e ormeggio in vigore dal 1° gennaio
2024.
A partire dal 1° gennaio 2024
entreranno in vigore gli emendamenti alla Convenzione SOLAS II-1/3-8 inerenti alle
attrezzature di rimorchio e ormeggio a bordo delle navi, adottati in occasione
della sessione 102 del Comitato per la sicurezza marittima dell’IMO (MSC 102).
Nel corso degli ultimi anni, le
nuove progettazioni delle navi, in particolare quelle di grandi dimensioni,
hanno portato a prestazioni ottimizzate e a un maggior grado di complessità. È
tuttavia ampiamente riconosciuto che lo sviluppo e la progettazione dei sistemi
di ormeggio e rimorchio non hanno seguito adeguatamente lo sviluppo delle navi.
Nonostante gli sforzi per migliorare la sicurezza di tali operazioni, si
registra infatti ancora un elevato numero di incidenti. Per ovviare a questo
problema, il Comitato per la sicurezza marittima ha introdotto nuovi requisiti
di sicurezza per la progettazione, la selezione, l'ispezione, la manutenzione e
la sostituzione dei dispositivi di ormeggio e di rimorchio, in combinazione con
le circolari MSC.1/Circ.1175/Rev.1, MSC.1/Circ.1619 e MSC.1/Circ.1620).
Gli armatori saranno quindi
chiamati a stabilire una serie di procedure di manutenzione e ispezione a bordo
delle navi, volte ad assicurare l’identificazione e il controllo delle
attrezzature di ormeggio utilizzate durante le operazioni. In particolare,
dovranno essere effettuate ispezioni periodiche per esaminare di volta in volta
lo stato delle cime di ormeggio, nonché verificare che il piano di
progettazione originale delle attrezzature e dei dispostivi utilizzati durante
le operazioni di rimorchio e ormeggio si trovi a bordo.
Per le nuove costruzioni, i
progettisti e i costruttori navali devono assicurarsi che la documentazione
fornita contenga informazioni sufficienti (ad es. dati tecnici, manuali di
manutenzione, specifiche e certificati delle cime di ormeggio) per supportare
gli armatori nello sviluppo delle procedure di manutenzione e ispezione.
Discorso differente invece per le
navi con data di posa della chiglia antecedente al 1° gennaio 2007 le quali, non
essendo tenute a conformarsi alla SOLAS (capitolo II-1/ 3-8), non dispongono di
un piano di progettazione originale per supportare lo sviluppo dei nuovi
requisiti di manutenzione e ispezione previsti dalla Convenzione.
In questi casi, al piano di
progettazione originale potrà essere equiparato qualsiasi piano di sistemazione
degli ormeggi o qualsiasi altro documento in grado di indicare le specifiche di
ormeggio al momento della costruzione della nave. Come ulteriore alternativa, gli
armatori potranno inoltre utilizzare l'MBLSD (Ship Design Minimum Breaking
Load), ossia il carico di rottura minimo delle cime d'ormeggio (di nuova
costruzione), per le quali le attrezzature di bordo e le strutture di supporto
dello scafo sono progettate.
L'MBLSD dovrà essere determinato
dagli armatori in base alla capacità effettiva delle attrezzature e della
struttura di supporto dello scafo. In questo caso, i calcoli devono essere
presentati al Lloyd's Register per una valutazione, al fine di supportare gli
armatori durante l’elaborazione di un piano di progettazione delle attrezzature
d’ormeggio e rimorchio a bordo.
Se la nave non dispone della
predetta documentazione, agli armatori è consigliato di verificare la
resistenza delle attrezzature di ormeggio e della struttura di supporto dello
scafo in base alla MSC.1/Circ.1175/Rev.1 (“Linee Guida sulle attrezzature di
bordo per il rimorchio e l’ormeggio”).