Emendamenti alla Convenzione SOLAS II-1/Reg.3-8 - Nuovi requisiti per le attrezzature dal 01/01/2024

21/12/2023

Emendamenti alla Convenzione SOLAS II-1/Reg.3-8 - Nuovi requisiti per le attrezzature dal 01/01/2024

Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova-Milano - www.mordiglia.it - mail@mordiglia.it

Emendamenti alla Convenzione SOLAS II-1 / Reg. 3-8 – Nuovi requisiti per le attrezzature per rimorchio e ormeggio in vigore dal 1° gennaio 2024.

A partire dal 1° gennaio 2024 entreranno in vigore gli emendamenti alla Convenzione SOLAS II-1/3-8 inerenti alle attrezzature di rimorchio e ormeggio a bordo delle navi, adottati in occasione della sessione 102 del Comitato per la sicurezza marittima dell’IMO (MSC 102).
Nel corso degli ultimi anni, le nuove progettazioni delle navi, in particolare quelle di grandi dimensioni, hanno portato a prestazioni ottimizzate e a un maggior grado di complessità. È tuttavia ampiamente riconosciuto che lo sviluppo e la progettazione dei sistemi di ormeggio e rimorchio non hanno seguito adeguatamente lo sviluppo delle navi. Nonostante gli sforzi per migliorare la sicurezza di tali operazioni, si registra infatti ancora un elevato numero di incidenti. Per ovviare a questo problema, il Comitato per la sicurezza marittima ha introdotto nuovi requisiti di sicurezza per la progettazione, la selezione, l'ispezione, la manutenzione e la sostituzione dei dispositivi di ormeggio e di rimorchio, in combinazione con le circolari MSC.1/Circ.1175/Rev.1, MSC.1/Circ.1619 e MSC.1/Circ.1620).
Gli armatori saranno quindi chiamati a stabilire una serie di procedure di manutenzione e ispezione a bordo delle navi, volte ad assicurare l’identificazione e il controllo delle attrezzature di ormeggio utilizzate durante le operazioni. In particolare, dovranno essere effettuate ispezioni periodiche per esaminare di volta in volta lo stato delle cime di ormeggio, nonché verificare che il piano di progettazione originale delle attrezzature e dei dispostivi utilizzati durante le operazioni di rimorchio e ormeggio si trovi a bordo.
Per le nuove costruzioni, i progettisti e i costruttori navali devono assicurarsi che la documentazione fornita contenga informazioni sufficienti (ad es. dati tecnici, manuali di manutenzione, specifiche e certificati delle cime di ormeggio) per supportare gli armatori nello sviluppo delle procedure di manutenzione e ispezione.
Discorso differente invece per le navi con data di posa della chiglia antecedente al 1° gennaio 2007 le quali, non essendo tenute a conformarsi alla SOLAS (capitolo II-1/ 3-8), non dispongono di un piano di progettazione originale per supportare lo sviluppo dei nuovi requisiti di manutenzione e ispezione previsti dalla Convenzione.
In questi casi, al piano di progettazione originale potrà essere equiparato qualsiasi piano di sistemazione degli ormeggi o qualsiasi altro documento in grado di indicare le specifiche di ormeggio al momento della costruzione della nave. Come ulteriore alternativa, gli armatori potranno inoltre utilizzare l'MBLSD (Ship Design Minimum Breaking Load), ossia il carico di rottura minimo delle cime d'ormeggio (di nuova costruzione), per le quali le attrezzature di bordo e le strutture di supporto dello scafo sono progettate.
L'MBLSD dovrà essere determinato dagli armatori in base alla capacità effettiva delle attrezzature e della struttura di supporto dello scafo. In questo caso, i calcoli devono essere presentati al Lloyd's Register per una valutazione, al fine di supportare gli armatori durante l’elaborazione di un piano di progettazione delle attrezzature d’ormeggio e rimorchio a bordo.
Se la nave non dispone della predetta documentazione, agli armatori è consigliato di verificare la resistenza delle attrezzature di ormeggio e della struttura di supporto dello scafo in base alla MSC.1/Circ.1175/Rev.1 (“Linee Guida sulle attrezzature di bordo per il rimorchio e l’ormeggio”).
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