Il “D.D.L. Made in Italy” apporterà alcune puntuali modifiche al Codice della nautica da diporto

08/01/2024

Il “D.D.L. Made in Italy” apporterà alcune puntuali modifiche al Codice della nautica da diporto

Rubrica a cura dello Studio Legale Siccardi Bregante & C. - www.siccardibregante.it - studio@siccardibregante.it

In data 27.12.2023 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n. 206/2023 recante "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy" a seguito dell’approvazione del Senato in data 20.12.2023 del corrispondente disegno di legge che ricomprende il cd. “pacchetto nautica”2023.
Il “pacchetto”, che consiste in quattro diverse misure di semplificazione, interviene sul testo del Codice della nautica da diporto (d. lgs. n. 171/2005) con le seguenti modifiche:

  • all’art. 58, intitolato “Durata dei procedimenti”, viene aggiunto il comma 1-ter il quale riduce da 60 a 7 giorni del termine di conclusione del procedimento amministrativo per l’immatricolazione provvisoria delle unità da diporto, allo scopo di velocizzare appunto questo tipo di pratiche e così rendere più competitiva la bandiera italiana;
  • viene semplificato il procedimento per l’iscrizione dei natanti da diporto (ossia le unità da diporto di lunghezza pari o inferiore ai dieci metri) nell’Archivio Telematico Centrale delle Unità da Diporto (ATCN) nel senso che ai sensi del secondo comma dell’art. 27 del D. Lgs n. 171/2005, come modificato dalla L. n. 206/2023: in proposito, è prevista la possibilità di procedere con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata dagli Sportelli Telematici dell’Automobilista (STA) mediante la quale è possibile attestare di essere proprietari del natante che si intende iscrivere nel predetto archivio. Questa possibilità dovrebbe agevolare i proprietari di “natanti” che intendono procedere alla registrazione sotto bandiera italiana ma hanno smarrito o non sono in possesso di un formale titolo di proprietà. Da notare come l’iscrizione nell’ATCN produce effetti giuridici non irrilevanti, nel senso che in tal caso, come previsto dal secondo comma dell’art 27 del Codice della nautica da diporto, il natante da diporto assume quello stesso regime giuridico delle imbarcazioni da diporto, cioè da mero bene mobile (non registrato), soggiace (a seguito di tale iscrizione) alla disciplina dei beni mobili registrati.

La diversa qualificazione giuridica ha alcune conseguenze, in particolare in termini di circolazione dei diritti (es: proprietà) che riguardano il bene, atteso che questa categoria di beni si pone, per determinati aspetti, a metà strada tra quella dei beni mobili e l’altra dei beni immobili per la quale l’ordinamento giuridico prevede formalità ancora più stringenti: a mero titolo esemplificativo si ricorda che con l’iscrizione del natante da diporto nell’ATCN non risulta più applicabile la regola del possesso vale titolo di cui all’art. 1153 del codice civile e la proprietà del natante deve essere provata tramite apposita documentazione ufficiale (es: certificato di proprietà o estratto del Registro Imbarcazioni da Diporto);

  • indica, nel nuovo comma 2-bis dello stesso art. 27, la documentazione la cui produzione consente ai soggetti italiani proprietari di natanti di navigare nelle acque territoriali degli altri Paesi dell’Unione europea, in particolare gli Stati per i quali l’iscrizione al corrispondente pubblico registro risulta invece necessaria anche per le imbarcazioni di lunghezza inferiore ai 10 metri (per esempio Croazia, Slovenia e Grecia).
  • Infine, l’ultima novità in materia di nautica da diporto contenuta nella Legge n. 206/2023 riguarda l’istituzione di un fondo che verrà dotato per l’anno 2024 di 3 milioni di euro i quali verranno erogati sottoforma i contributi per l’acquisto di motori elettrici e per la contestuale rottamazione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili, nell’ottica della cosiddetta transizione ecologica con la riduzione delle emissioni inquinanti. A tale fondo verrà data attuazione con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy (Mimit) da adottarsi, di concerto con altri Ministeri, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge sul Made in Italy.

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