Clausole “Ex Works”: il revirement giurisprudenziale della Cassazione in punto giurisdizione

04/03/2024

Clausole “Ex Works”: il revirement giurisprudenziale della Cassazione in punto giurisdizione

Rubrica a cura dello Studio Legale Siccardi Bregante & C. - www.siccardibregante.it - studio@siccardibregante.it

Clausole Incoterms “Ex Works” idonee a individuare il luogo di consegna della merce e a determinare la giurisdizione: il revirement giurisprudenziale dell’Ordinanza Cass. civ. sez. un. n. 11346/2023

Con Ordinanza n. 11346/2023, le Sezioni Unite sono tornate a pronunciarsi in materia di giurisdizione nei casi di vendita internazionale a distanza di beni mobili.
La Corte ribadisce il principio già affermato in passato per cui le eventuali controversie relative al contratto di devono essere devolute alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria del luogo della consegna materiale dei beni, come previsto dall’art. 7, n. 1, lett. b) del Reg. UE n. 1215/2012 (c.d. Regolamento Bruxelles I bis).

Tuttavia, contrariamente al precedente orientamento consolidato della Corte (ex multis, v. Cass. Civ. sez. un. N. 17566/2019), le Sezioni Unite hanno affermato che l’eventuale apposizione di clausole Inconterms, in questo caso “Ex Works” (EXW), al contratto di vendita, salvo che dal contratto risultino ulteriori elementi tali da ritenere che le parti abbiano concordato un luogo di consegna diverso, è di per sé idonea, non solo a disciplinare il luogo/ momento del trasferimento dei rischi al compratore, ma anche il luogo di consegna delle merci dal venditore al compratore (luogo di esecuzione del contratto o di adempimento) e, quindi – indirettamente - anche la giurisdizione per le controversie eventualmente originate dal contratto stesso.

Come noto, le clausole Incoterms, introdotte dal 1936 dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi, sono un corpo di regole che codifica gli usi comunemente praticati nell’ambito del commercio internazionale, a favore dell’uniformità nelle contrattazioni. Le clausole regolamentano gli aspetti più disparati delle operazioni commerciali, quali la distribuzione dei costi di trasporto/imballaggio/assicurazione/doganali etc. e ancora la allocazione dei rischi per la perdita, furto o avaria delle merci trasportate. Le clausole rivestono un ruolo importante nella regolamentazione del commercio internazionale, agevolando gli operatori nella redazione dei contratti tramite l’utilizzo di termini brevi e semplici.
In particolare, le clausole Ex Works, in italiano Franco Fabbrica, stabiliscono che il venditore mette la merce a disposizione dell’acquirente nel luogo concordato, normalmente o salva contraria indicazione presso il proprio stabilimento, provvista dei documenti necessari al trasporto e all’esportazione.

Proprio la Corte aveva in passato escluso che le condizioni Incoterms potessero autonomamente derogare al criterio di destinazione finale del bene, considerato “criterio di attribuzione giurisdizionale generale” (Cass. civ. sez. un. n. 20633/2022), salvo inserimento nel contratto stesso di una espressa clausola di individuazione pattizia del luogo di consegna, che acquisiva valore di clausola di proroga della giurisdizione in favore del giudice del luogo di consegna designato.
Pertanto, in principio a prevalere era sempre il criterio del luogo di esecuzione della prestazione di consegna delle merci all’acquirente, inteso come luogo in cui l’acquirente era entrato direttamente in possesso delle merci potendo verificarne qualità e condizioni, a prescindere da eventuali altri luoghi di mera consegna giuridica rilevanti soltanto per la distribuzione delle spese e l’allocazione dei rischi. Lo spostamento della giurisdizione era concesso solo in presenza di “riscontri chiari ed inequivoci che provassero che le parti avessero convenuto tale effetto ulteriore”, vale a dire quando specifiche pattuizioni avessero attribuito con chiarezza al luogo di passaggio del rischio anche il valore di luogo di consegna della merce (Cass. civ. sez. un. n. 11381/2016, Cass. civ. sez. un. n. 32362/2018).

Tuttavia, le indicazioni normative del Regolamento Bruxelles I bis e gli orientamenti della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, negli anni, hanno rivelato una logica più “sostanzialista”. In particolare, il sopracitato art. 7., n. 1, lett. b) del Regolamento stabilisce che il giudice competente in materia di compravendita di beni mobili è quello del luogo di esecuzione dell’obbligazione, vale a dire il luogo “in cui i beni sono stato o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto” (art. 7., n. 1, lett. b), Reg. cit.).

Sotto il profilo giurisprudenziale, il concetto di “luogo” è stato interpretato estensivamente dalla Corte di Giustizia, fino a ricomprendere anche i “luoghi convenzionali” eventualmente identificati dagli usi del commercio internazionale, quali gli Incoterms. Nella nota pronuncia “Electrosteel” del 9 giugno 2011, resa nella Causa C-87/10, la Corte si è espressa con chiarezza sul punto, affermando che “al fine di verificare se il luogo di consegna sia determinato "in base al contratto", il giudice nazionale adito deve tenere conto di tutti i termini e di tutte le clausole rilevanti di tale contratto che siano idonei a identificare con chiarezza tale luogo, ivi compresi i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale, quali gli Incoterms ("International Commercial Terms") […]” (Corte Giust. UE,sentenza Electrosteel Europe SA c. Edil Centro Spa del 9.6.2011). Il principio di diritto affermato è chiaro: in presenza di clausole Ex Works, è in base ad esse che deve essere identificato il luogo di consegna delle merci, e conseguentemente la giurisdizione.

Dopo anni di pronunce in senso contrario, finalmente la Cassazione sembra essersi allineata con la giurisprudenza euro-unitaria, dimostrando di prediligere il favor per l’autonomia contrattuale, che vede nell’accordo tra le parti il criterio privilegiato di determinazione del luogo di esecuzione della prestazione contrattuale, che assume rilevanza proprio in punto di attribuzione giurisdizionale.


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