Clausole “Ex Works”: il revirement giurisprudenziale della Cassazione in punto giurisdizione
04/03/2024
Rubrica a cura dello Studio Legale Siccardi Bregante & C. - www.siccardibregante.it - studio@siccardibregante.it
Clausole Incoterms “Ex Works” idonee
a individuare il luogo di consegna della merce e a determinare la giurisdizione:
il revirement giurisprudenziale dell’Ordinanza
Cass. civ. sez. un. n. 11346/2023
Con
Ordinanza n. 11346/2023, le Sezioni Unite sono tornate a pronunciarsi in
materia di giurisdizione nei casi di vendita internazionale a distanza di beni
mobili.
La Corte ribadisce il
principio già affermato in passato per cui le eventuali controversie relative
al contratto di devono essere devolute alla giurisdizione dell’autorità
giudiziaria del luogo della consegna materiale dei beni, come previsto
dall’art. 7, n. 1, lett. b) del Reg. UE n. 1215/2012 (c.d. Regolamento Bruxelles I bis).
Tuttavia, contrariamente
al precedente orientamento consolidato della Corte (ex multis, v. Cass. Civ. sez. un. N. 17566/2019), le Sezioni Unite
hanno affermato che l’eventuale apposizione di clausole Inconterms, in questo
caso “Ex Works” (EXW), al contratto di vendita, salvo che dal contratto
risultino ulteriori elementi tali da ritenere che le parti abbiano concordato
un luogo di consegna diverso, è di per sé idonea, non solo a disciplinare il
luogo/ momento del trasferimento dei rischi al compratore, ma anche il luogo di
consegna delle merci dal venditore al compratore (luogo di esecuzione del
contratto o di adempimento) e, quindi – indirettamente - anche la giurisdizione
per le controversie eventualmente originate dal contratto stesso.
Come
noto, le clausole Incoterms, introdotte dal 1936 dalla Camera di Commercio
Internazionale di Parigi, sono un corpo di regole che codifica gli usi
comunemente praticati nell’ambito del commercio internazionale, a favore
dell’uniformità nelle contrattazioni. Le clausole regolamentano gli aspetti più
disparati delle operazioni commerciali, quali la distribuzione dei costi di
trasporto/imballaggio/assicurazione/doganali etc. e ancora la allocazione dei
rischi per la perdita, furto o avaria delle merci trasportate. Le clausole
rivestono un ruolo importante nella regolamentazione del commercio
internazionale, agevolando gli operatori nella redazione dei contratti tramite
l’utilizzo di termini brevi e semplici.
In particolare, le
clausole Ex Works, in italiano Franco Fabbrica, stabiliscono che il venditore mette
la merce a disposizione dell’acquirente nel luogo concordato, normalmente o
salva contraria indicazione presso il proprio stabilimento, provvista dei
documenti necessari al trasporto e all’esportazione.
Proprio
la Corte aveva in passato escluso che le condizioni Incoterms potessero autonomamente
derogare al criterio di destinazione finale del bene, considerato “criterio di
attribuzione giurisdizionale generale” (Cass. civ. sez. un. n. 20633/2022),
salvo inserimento nel contratto stesso di una espressa clausola di
individuazione pattizia del luogo di consegna, che acquisiva valore di clausola
di proroga della giurisdizione in favore del giudice del luogo di consegna
designato.
Pertanto, in principio a
prevalere era sempre il criterio del luogo di esecuzione della prestazione di
consegna delle merci all’acquirente, inteso come luogo in cui l’acquirente era
entrato direttamente in possesso delle merci potendo verificarne qualità e
condizioni, a prescindere da eventuali altri luoghi di mera consegna giuridica
rilevanti soltanto per la distribuzione delle spese e l’allocazione dei rischi.
Lo spostamento della giurisdizione era concesso solo in presenza di “riscontri
chiari ed inequivoci che provassero che le parti avessero convenuto tale
effetto ulteriore”, vale a dire quando specifiche pattuizioni avessero
attribuito con chiarezza al luogo di passaggio del rischio anche il valore di
luogo di consegna della merce (Cass. civ. sez. un. n. 11381/2016, Cass. civ.
sez. un. n. 32362/2018).
Tuttavia, le indicazioni
normative del Regolamento Bruxelles I bis e gli orientamenti della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, negli anni,
hanno rivelato una logica più “sostanzialista”. In particolare, il sopracitato
art. 7., n. 1, lett. b) del Regolamento stabilisce che il giudice competente in
materia di compravendita di beni mobili è quello del luogo di esecuzione
dell’obbligazione, vale a dire il luogo “in cui i beni sono stato o avrebbero
dovuto essere consegnati in base al contratto” (art. 7., n. 1, lett. b), Reg.
cit.).
Sotto il profilo
giurisprudenziale, il concetto di “luogo” è stato interpretato estensivamente
dalla Corte di Giustizia, fino a ricomprendere anche i “luoghi convenzionali”
eventualmente identificati dagli usi del commercio internazionale, quali gli
Incoterms. Nella nota pronuncia “Electrosteel”
del 9 giugno 2011, resa nella Causa C-87/10, la Corte si è espressa con
chiarezza sul punto, affermando che “al fine di verificare se il luogo di
consegna sia determinato "in base al contratto", il giudice nazionale
adito deve tenere conto di tutti i termini e di tutte le clausole rilevanti di
tale contratto che siano idonei a identificare con chiarezza tale luogo, ivi
compresi i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi
del commercio internazionale, quali gli Incoterms ("International
Commercial Terms") […]” (Corte Giust. UE,sentenza Electrosteel Europe SA
c. Edil Centro Spa del 9.6.2011). Il principio di diritto affermato è chiaro:
in presenza di clausole Ex Works, è in base ad esse che deve essere
identificato il luogo di consegna delle merci, e conseguentemente la
giurisdizione.
Dopo anni di pronunce in
senso contrario, finalmente la Cassazione sembra essersi allineata con la
giurisprudenza euro-unitaria, dimostrando di prediligere il favor per l’autonomia contrattuale, che vede
nell’accordo tra le parti il criterio privilegiato di determinazione del luogo
di esecuzione della prestazione contrattuale, che assume rilevanza proprio in
punto di attribuzione giurisdizionale.