TAR Sicilia: sì all’esercizio dei servizi portuali per prevenzione antinquinamento in autoproduzione

28/02/2024

TAR Sicilia: sì all’esercizio dei servizi portuali per prevenzione antinquinamento in autoproduzione

Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova-Milano - www.mordiglia.it - mail@mordiglia.it

Con recentissima pronuncia del 22 Febbraio scorso, il TAR Sicilia ha rigettato il ricorso presentato da di Somat Spa - società titolare della concessione per l‘esercizio delle operazioni di antinquinamento nelle acque del Porto di Trapani per conto terzi - contro il provvedimento del 22.7.2021 con il quale la  Capitaneria di Porto di Trapani aveva autorizzato la compagnia marittima CTIM ad espletare, in conto proprio, detto servizio nel porto di Trapani limitatamente alle operazioni di bunkeraggio, da terra alle proprie navi.
La ricorrente aveva assunto di essere stata danneggiata dal provvedimento impugnato, poiché, per effetto dell’autorizzazione in autoproduzione rilasciata alla compagnia marittima, la concessionaria - in sua tesi - non avrebbe potuto più svolgere il servizio antinquinamento in favore delle navi della CTIM per le operazioni di bunkeraggio a mezzo di autobotte, come invece previsto dall’art. 2 della concessione di cui è titolare.
All’esito della lunga battaglia iniziata dalla compagnia marittima per far svolgere in regime di autoproduzione il maggior numero possibile di funzioni, dalle operazioni portuali al pilotaggio, obbligatoriamente assegnate a terzi, la CTIM ha dunque oggi ottenuto una pronuncia favorevole.
 il Collegio ha infatti rilevato come “nessuna preclusione normativa sussista rispetto all’esercizio in regime di autoproduzione delle operazioni e dei servizi portuali (non di interesse generale) connessi alle operazioni portuali”. Partendo da una disamina del sistema ante-riforma per cui, per le operazioni portuali, l’art. 111 cod. nav. originariamente obbligava le imprese ad avvalersi “esclusivamente delle maestranze costituite nelle compagnie o gruppi” presenti nei porti, il Collegio nella sentenza in commento ha posto l’accento sull’art. 16 l. 84/1994 che prevede che   “sia le operazioni portuali che i servizi portuali connessi al ciclo delle operazioni portuali medesime possono esser svolti: (I) «per conto proprio», ossia in c.d. autoproduzione, anche da parte del Vettore marittimo impiegando il proprio personale; (II) oppure «per conto…di terzi», ossia in favore di un qualunque utente del porto che ne faccia richiesta”.
Inoltre, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato “l’attività inerente alla prevenzione e/o vigilanza antinquinamento connessa alle operazioni di bunkeraggio, ossia di rifornimento di olio combustibile e di marine diesel alle navi, all’ormeggio nel porto, svolto a mezzo bettolina” è “un servizio (non di interesse generale) di natura specialistica connesso a operazioni portuali, rivolto non già in via indistinta a tutti gli utenti portuali sebbene e specificamente agli armatori delle navi che volta a volta richiedono il rifornimento” (Cons.Stato, n. 452/2016, § 4.4).
Da quanto sopra – secondo la sentenza del Tar Sicilia – deriva che il servizio di prevenzione e vigilanza antinquinamento, limitatamente alle operazioni di bunkeraggio delle navi armate dall’istante, poteva essere oggetto di autorizzazione all’esercizio in proprio ai sensi dell’art. 16, comma 3, L. n. 84/1
Preclusioni alla autoproduzione del servizio antinquinamento per le operazioni di bunkeraggio non potevano nella specie derivare, secondo i giudici del TAR, neppure dalla normativa di rango secondario.
Nessun dubbio, pertanto, per il Collegio, sul fatto che il servizio antinquinamento in questione possa essere espletato dal vettore marittimo o dall’impresa marittima, previa autorizzazione dell’Autorità marittima per conto proprio.
Respinto anche l’ultimo motivo del ricorso, incentrato sulla presunta contraddittorietà dell’autorizzazione rilasciata a CTIM che non avrebbe escluso esplicitamente l’attività di disinquinamento: “Il motivo non coglie nel segno” – afferma il Collegio – “essendo piuttosto chiaro, dall’analisi testuale dell’autorizzazione all’autoproduzione rilasciata a CTIM e dal tenore della corrispondenza precorsa con l’autorità marittima, che l’autorizzazione impugnata concerne la mera attività di prevenzione dell’inquinamento necessaria per arginare e impedire lo spandimento del prodotto accidentalmente versato e subito trattato e non, invece, la successiva e diversa attività di disinquinamento”.
Occorre in ogni caso considerare, come chiaramente emerge nella motivazione dei Giudici siciliani, che l’oggetto del servizio consentito in autoproduzione attiene alla sola attività di prevenzione dell’inquinamento e di contenimento della sostanza eventualmente sversata in acqua attraverso le attrezzature in dotazione delle motonavi, mentre la successiva attività di bonifica e rimozione degli inquinanti non rientra nell’autorizzazione.


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