TAR Sicilia: sì all’esercizio dei servizi portuali per prevenzione antinquinamento in autoproduzione
28/02/2024
Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova-Milano - www.mordiglia.it - mail@mordiglia.it
Con recentissima pronuncia
del 22 Febbraio scorso, il TAR Sicilia ha rigettato il ricorso presentato da di Somat Spa - società titolare
della concessione per l‘esercizio delle operazioni di antinquinamento nelle
acque del Porto di Trapani per conto terzi - contro il provvedimento del
22.7.2021 con il quale la Capitaneria di
Porto di Trapani aveva autorizzato la compagnia marittima CTIM ad espletare, in
conto proprio, detto servizio nel porto di Trapani limitatamente alle
operazioni di bunkeraggio, da terra alle proprie navi.
La ricorrente aveva assunto di essere
stata danneggiata dal provvedimento impugnato, poiché, per effetto
dell’autorizzazione in autoproduzione rilasciata alla compagnia marittima, la concessionaria
- in sua tesi - non avrebbe potuto più svolgere il servizio antinquinamento in
favore delle navi della CTIM per le operazioni di bunkeraggio a mezzo di autobotte,
come invece previsto dall’art. 2 della concessione di cui è titolare.
All’esito della lunga battaglia iniziata
dalla compagnia marittima per far svolgere in regime di autoproduzione il
maggior numero possibile di funzioni, dalle operazioni portuali al pilotaggio, obbligatoriamente
assegnate a terzi, la CTIM ha dunque oggi ottenuto una pronuncia favorevole.
il
Collegio ha infatti rilevato come “nessuna preclusione normativa sussista
rispetto all’esercizio in regime di autoproduzione delle operazioni e dei
servizi portuali (non di interesse generale) connessi alle operazioni portuali”.
Partendo da una disamina del sistema ante-riforma per cui, per le operazioni
portuali, l’art. 111 cod. nav. originariamente obbligava le imprese ad avvalersi
“esclusivamente delle maestranze costituite nelle compagnie o gruppi”
presenti nei porti, il Collegio nella sentenza in commento ha posto l’accento
sull’art. 16 l. 84/1994 che prevede che “sia le operazioni portuali che i servizi portuali
connessi al ciclo delle operazioni portuali medesime possono esser svolti: (I)
«per conto proprio», ossia in c.d. autoproduzione, anche da parte del Vettore
marittimo impiegando il proprio personale; (II) oppure «per conto…di terzi»,
ossia in favore di un qualunque utente del porto che ne faccia richiesta”.
Inoltre, secondo la giurisprudenza del
Consiglio di Stato “l’attività inerente alla prevenzione e/o vigilanza
antinquinamento connessa alle operazioni di bunkeraggio, ossia di rifornimento
di olio combustibile e di marine diesel alle navi, all’ormeggio nel porto,
svolto a mezzo bettolina” è “un servizio (non di interesse generale) di natura
specialistica connesso a operazioni portuali, rivolto non già in via indistinta
a tutti gli utenti portuali sebbene e specificamente agli armatori delle navi
che volta a volta richiedono il rifornimento” (Cons.Stato, n. 452/2016, §
4.4).
Da quanto sopra – secondo la sentenza
del Tar Sicilia – deriva che il servizio di prevenzione e vigilanza antinquinamento,
limitatamente alle operazioni di bunkeraggio delle navi armate dall’istante, poteva
essere oggetto di autorizzazione all’esercizio in proprio ai sensi dell’art.
16, comma 3, L. n. 84/1
Preclusioni alla autoproduzione del
servizio antinquinamento per le operazioni di bunkeraggio non potevano nella
specie derivare, secondo i giudici del TAR, neppure dalla normativa di rango
secondario.
Nessun dubbio, pertanto, per il
Collegio, sul fatto che il servizio antinquinamento in questione possa essere
espletato dal vettore marittimo o dall’impresa marittima, previa autorizzazione
dell’Autorità marittima per conto proprio.
Respinto anche l’ultimo motivo del
ricorso, incentrato sulla presunta contraddittorietà dell’autorizzazione
rilasciata a CTIM che non avrebbe escluso esplicitamente l’attività di
disinquinamento: “Il motivo non coglie nel segno” – afferma il Collegio
– “essendo piuttosto chiaro, dall’analisi testuale dell’autorizzazione
all’autoproduzione rilasciata a CTIM e dal tenore della corrispondenza precorsa
con l’autorità marittima, che l’autorizzazione impugnata concerne la mera
attività di prevenzione dell’inquinamento necessaria per arginare e impedire lo
spandimento del prodotto accidentalmente versato e subito trattato e non,
invece, la successiva e diversa attività di disinquinamento”.
Occorre in ogni
caso considerare, come chiaramente emerge nella motivazione dei Giudici
siciliani, che l’oggetto del servizio consentito in autoproduzione attiene alla
sola attività di prevenzione dell’inquinamento e di contenimento della sostanza
eventualmente sversata in acqua attraverso le attrezzature in dotazione delle
motonavi, mentre la successiva attività di bonifica e rimozione degli
inquinanti non rientra nell’autorizzazione.