Confisca illegittima in caso di definizione agevolata delle sanzioni
20/03/2023
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Illegittima la confisca dell’imbarcazione se il contribuente
aderisce alla definizione agevolata delle sanzioni. È questo il principio
affermato dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli
Venezia Giulia, la quale ha stabilito che la confisca rappresenta una sanzione
accessoria, e non può pertanto essere applicata a seguito del pagamento, anche se
in misura ridotta, della sanzione principale (Corte Giust. trib. Friuli Venezia
Giulia, 27 febbraio 2023, n. 41). In caso contrario, risulterebbero violati i
principi di proporzionalità e del ne bis in idem.
Il caso esaminato dalla Corte friulana aveva a
oggetto un accertamento dell’Agenzia delle dogane, che aveva contestato la
violazione del regime di ammissione temporanea in relazione a un’imbarcazione battente
bandiera svizzera iscritta nei registri marittimi di Basilea (?). L’Ufficio ha contestato
il mancato pagamento dei diritti di confine, ipotizzando il reato di
contrabbando. Nonostante il contribuente avesse versato l’Iva all’importazione
dovuta, aderendo alla definizione agevolata delle sanzioni amministrative
irrogate (ai sensi dell’art. 16, d.lgs. 472/1997), la Dogana aveva disposto la
confisca del bene. L’Agenzia delle dogane ha ritenuto che la definizione della
sanzione principale non impediva l’applicazione della confisca, trattandosi di
un provvedimento escluso dall’elenco delle sanzioni accessorie non irrogabili a
seguito di definizione agevolata (art. 21, d.lgs. 472/1997). Com’è noto, la
disciplina del contrabbando non qualifica la confisca come una “sanzione
accessoria”, ma si limita a prevedere che “nei casi di contrabbando è sempre
ordinata la confisca” (art. 301 Tuld).
La pronuncia in esame fornisce un importante chiarimento
riguardo a una materia caratterizzata da un’eccessiva stratificazione normativa
e dalla conflittualità di alcune norme nazionali, anche risalenti, rispetto ai
principi europei. La Corte ha stabilito che applicare la confisca, a seguito
della definizione agevolata delle sanzioni, determinerebbe una violazione dei
principi di proporzionalità e del ne bis in idem, alla luce dei quali la
sanzione deve essere commisurata alla gravità dell’infrazione e al
conseguimento degli obiettivi del legislatore, nonché alle circostanze specifiche
del caso concreto e al disvalore della condotta (Corte di Giustizia 20 marzo
2018, C-524/15, Corte EDU 1° novembre 2016, A e B contro Norvegia).
Secondo la Corte friulana, i provvedimenti di
confisca conservano la propria legittimità soltanto fino al versamento del
tributo e della sanzione amministrativa principale: a seguito della definizione
agevolata della sanzione, l’Amministrazione finanziaria deve, invece,
provvedere al rilascio del bene. Una volta versati gli importi dovuti, il mantenimento
della confisca risulta, infatti, privo di scopo. Occorre precisare, inoltre,
che, essendo una sanzione fissa rapportata al valore del bene oggetto di
sequestro, la confisca risulta anche sproporzionata rispetto agli interessi
dell’Amministrazione finanziaria, poiché non è possibile adeguarla alle
circostanze del caso concreto.