Project Financing e Porti Turistici: il TAR Liguria fa chiarezza

03/03/2025

Project Financing e Porti Turistici: il TAR Liguria fa chiarezza

Rubrica a cura dello Studio Legale Cuocolo, Genova - www.cuocolo.it - studio@cuocolo.it

Con la recentissima sentenza n. 203 del 25 febbraio 2025, il TAR Liguria ha confermato la possibilità di affidare la gestione di un porto turistico tramite l’istituto del project financing.
Il project financing, noto anche come finanza di progetto, è disciplinato dall’art. 193 D.lgs. 36/2023 e rappresenta uno degli strumenti più versatili e strategici a disposizione delle amministrazioni pubbliche per la realizzazione di opere di interesse generale, favorendo il coinvolgimento del settore privato nella pianificazione e gestione di progetti infrastrutturali.
Nel caso di specie la società ricorrente contestava la legittimità dei provvedimenti impugnati sostenendo la mancanza di una norma attributiva del potere all’Ente comunale di affidare in concessione il porto turistico locale mediante project financing, in quanto tale istituto sarebbe riferito unicamente alle concessioni di servizi e non a quelle di beni demaniali, come l’area portuale in questione.
Il TAR Liguria, condividendo le difese dell’Amministrazione resistente, ha rigettato il ricorso sul presupposto che l’istituto del project financing “può essere utilizzato quando all’affidamento del bene preveda anche la gestione dello stesso, con effettuazione di lavori di valorizzazione e/o dei servizi connessi allo sfruttamento del bene, configurandosi in tali ipotesi una concessione di lavori e/o di servizi soggetta alla disciplina della Direttiva 23/2014/UE e, quindi, suscettibile di assegnazione mediante project financing.”.

Fatta tale premessa, il TAR ha quindi rilevato che la tipologia di concessione utilizzata per i porti turistici è proprio quella di lavori e servizi in quanto essa: “si caratterizza per il fatto che, accanto alla concessione di beni demaniali marittimi, impone la prestazione di servizi funzionali all’esercizio della nautica da diporto (ormeggio, disormeggio, alaggio, varo, etc.). Si tratta, quindi, di una figura complessa e peculiare (sebbene non isolata, potendo talvolta la concessione di un bene pubblico risultare servente alla prestazione di un servizio al pubblico: cfr., ex aliis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-bis, 13 giugno 2017, n. 6985), nella quale profili in tema di concessione di beni pubblici coesistono con aspetti attinenti all’affidamento di servizi pubblici” (TAR Liguria n. 946 del 2021).”
Sulla base di tali considerazioni il TAR Liguria ha così affermato il corretto ricorso allo strumento del project financing da parte del Comune.


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