Project Financing e Porti Turistici: il TAR Liguria fa chiarezza
03/03/2025
Rubrica a cura dello Studio Legale Cuocolo, Genova - www.cuocolo.it - studio@cuocolo.it
Con la recentissima sentenza n. 203 del 25 febbraio 2025, il
TAR Liguria ha confermato la possibilità di affidare la gestione di un porto
turistico tramite l’istituto del project financing.
Il project financing, noto anche come finanza di progetto, è
disciplinato dall’art. 193 D.lgs. 36/2023 e rappresenta uno degli strumenti più
versatili e strategici a disposizione delle amministrazioni pubbliche per la
realizzazione di opere di interesse generale, favorendo il coinvolgimento del
settore privato nella pianificazione e gestione di progetti infrastrutturali.
Nel caso di specie la società ricorrente contestava la
legittimità dei provvedimenti impugnati sostenendo la mancanza di una norma
attributiva del potere all’Ente comunale di affidare in concessione il porto
turistico locale mediante project financing, in quanto tale istituto sarebbe
riferito unicamente alle concessioni di servizi e non a quelle di beni
demaniali, come l’area portuale in questione.
Il TAR Liguria, condividendo le difese dell’Amministrazione
resistente, ha rigettato il ricorso sul presupposto che l’istituto del project
financing “può essere utilizzato quando
all’affidamento del bene preveda anche la gestione dello stesso, con
effettuazione di lavori di valorizzazione e/o dei servizi connessi allo
sfruttamento del bene, configurandosi in tali ipotesi una concessione di lavori
e/o di servizi soggetta alla disciplina della Direttiva 23/2014/UE e, quindi,
suscettibile di assegnazione mediante project financing.”.
Fatta tale premessa, il TAR ha quindi rilevato
che la tipologia di concessione utilizzata per i porti turistici è proprio quella
di lavori e servizi in quanto essa: “si caratterizza per il fatto che, accanto
alla concessione di beni demaniali marittimi, impone la prestazione di
servizi funzionali all’esercizio della nautica da diporto (ormeggio,
disormeggio, alaggio, varo, etc.). Si tratta, quindi, di una figura
complessa e peculiare (sebbene non isolata, potendo talvolta la
concessione di un bene pubblico risultare servente alla prestazione di un
servizio al pubblico: cfr., ex aliis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-bis,
13 giugno 2017, n. 6985), nella quale profili in tema di concessione di
beni pubblici coesistono con aspetti attinenti all’affidamento di
servizi pubblici” (TAR Liguria n. 946 del 2021).”
Sulla base di tali considerazioni il TAR Liguria ha così
affermato il corretto ricorso allo strumento del project financing da parte del
Comune.