Il Consiglio di Stato dalla parte degli istruttori del mare
27/04/2023
Rubrica a cura dello Studio Legale Cuocolo, Genova - www.cuocolo.it - studio@cuocolo.it
Con
la pronuncia n. 1304/2023 del 07.02.2023, il Consiglio di Stato ha statuito che
l’attività didattica e di formazione del personale marittimo può garantire la
conservazione delle competenze teoriche-pratiche ai fini del rinnovo del
certificato di competenza Imo.
La
vicenda prende le mosse dalla domanda presentata da un Comandante di lungo
corso ai fini del rinnovo del proprio certificato di competenza.
L’amministrazione
rigettava tale domanda sul presupposto che il ruolo di “addetto istruttore
sicurezza e navigazione” del personale marittimo, documentato dall’istante,
non sarebbe potuto rientrare tra quelle attività che l’art. 7 DM 51/16
considera equivalenti al servizio di navigazione (requisito previsto dalla
medesima normativa ai fini del rinnovo della certificazione in esame) in quanto “tale attività [istruttore] si svolge presso un’aula didattica a
livello teorico e non a bordo di una nave a livello pratico”.
Tale
diniego veniva impugnato innanzi Tar Lazio – Roma, il quale con sentenza n.
8257/21 rigettava il ricorso statuendo in sostanza che tutte le attività previste
dall’art. 7 DM 51/16 come equivalenti al servizio di navigazione “risultano
connotate da una necessaria alternanza di imbarco e servizio a terra, non
presente nell’attività di docenza, che può essere svolta anche integralmente in
mancanza di navigazione”.
Di
diverso avviso è stato, invece, il Consiglio di Stato che, con la pronuncia n. 1304/23,
ha accolto l’appello proposto avverso la suindicata sentenza del Tar Lazio,
così, in sintesi, argomentando:
“L’art.
7 (Funzioni equivalenti) del decreto ministeriale del 15 marzo 2016, n. 51,
elenca, al primo comma, una serie di “occupazioni alternative” che […] si presumono
equivalenti al servizio di navigazione.
Al
secondo comma è poi previsto che: “Il lavoratore marittimo può richiedere al Ministero
[..], ai soli fini del rinnovo del certificato di competenza, di valutare come
equivalente al servizio di navigazione richiesto ulteriori occupazioni
alternative, che dimostrano il mantenimento delle competenze indicate nel certificato
da rinnovare”.
Ritiene
il Collegio che le “ulteriori occupazioni alternative” rispetto alle quali il Ministero
è chiamato a svolgere il giudizio di equivalenza sono anche attività che si
svolgono sulla terra ferma..
Induce
a tale conclusione l’utilizzo dell’aggettivo “alternative” riferito alle “ulteriori
occupazioni”; detto termine, nell’uso linguistico comune, designa una cosa (o una
persona) ritenuta adatta a sostituirne un'altra: nel caso di specie, l’attività
che si ritiene possa essere sostituita è proprio il servizio di navigazione.
D’altronde,
non è irrilevante evidenziare che talune delle occupazioni previste dal primo
comma dell’art. 7 – ritenute presuntivamente equivalenti al servizio di
navigazione – non prevedono affatto attività in mare.
2.5.
Ne segue, …. che il Ministero non avrebbe potuto escludere l’equivalenza
dell’attività di istruttore … al servizio di navigazione per la l’assenza di
attività a bordo di nave (ovvero perché non era prevista attività didattica in
navigazione), non essendo questa una condizione indispensabile ricavabile dalle
disposizioni in materia.”
Il
Consiglio di Stato ha quindi concluso che “L’attività didattica e di
formazione del personale marittimo, per le modalità con le quali si svolge, ben
può garantire la conservazione delle competenze teorico – pratiche indicate nel
certificato da rinnovare” purché “l’amministrazione approfondisca la
tipologia dei corsi che l’istruttore svolge e le modalità delle lezioni per
esprimere il proprio giudizio”.
In
particolare, nel caso di specie, si è ritenuto che l’utilizzo di sistemi di
simulazione nelle attività di formazione rappresentasse un importante indice
per la valutazione delle competenze tecniche dell’istruttore richiedente il
rinnovo del certificato.
Alla
luce dei contenuti della sentenza in commento, non si esclude, quindi, che il
Legislatore possa intervenire sulla normativa in materia inserendo il ruolo di
istruttore marittimo tra le categorie equipollenti per ottenere il rinnovo del
certificato Imo.