Esenzione accise sul carburante solo se la navigazione è commerciale
21/09/2023
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Non si applica l’esenzione
per le accise sul carburante, se la destinazione all’esercizio di un’attività
commerciale dell’imbarcazione noleggiata non è riscontrabile da un’annotazione
nel registro delle imprese della Camera di Commercio competente. Tale
annotazione deve essere riportata successivamente anche sulla licenza di
navigazione.
Questo è il
principio stabilito dalla Corte di Giustizia tributaria di II grado della
Sicilia, nella sentenza 6 settembre 2023, n. 7362.
Ai sensi del d.
lgs., 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico accise, Tua), infatti, è prevista
l’esenzione accise, per l’impiego di carburante nelle acque marine UE, per
attività commerciali come la pesca, il trasporto di merci e il dragaggio di vie
navigabili. La medesima norma, tuttavia, esclude espressamente l’applicazione
di tale trattamento beneficiario per le imbarcazioni private da diporto.
L’art. 2, d.
lgs. 18 luglio 2005, n. 171, (Codice della nautica da diporto), sancisce che le
imbarcazioni da diporto possono svolgere un’attività commerciale, se destinate
al noleggio; in tal caso, tuttavia, è indispensabile l’annotazione di tale
destinazione nel registro delle imprese della Camera di Commercio competente.
Per poter
beneficiare del trattamento fiscale favorevole, pertanto, vige il principio secondo
cui non è sufficiente che il noleggio sia un’attività commerciale per il
noleggiante, ma è necessario dimostrare che anche l’utilizzo dell’unità da
parte del noleggiatore risponda a criteri di commerciabilità.
Tale criterio è
stato confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea,
21 dicembre 2011, C-250/10, Sul punto, la Corte di Cassazione, con sentenza 5
novembre 2020, n. 24728, ha poi specificato che l’onere di dimostrare i fini
commerciali della navigazione grava in capo al soggetto che invoca l’esenzione.
La vicenda
all’esame della Corte di Giustizia tributaria di II grado, traeva origine da un’operazione
di rifornimento di uno yacht che una società aveva effettuato nell’intervallo
di tempo compreso fra due contratti di noleggio. A fronte di tali noleggi,
l’appellante riteneva che l’imbarcazione fosse stata utilizzata ai fini
dell’esercizio di un’attività commerciale e, pertanto, non avrebbe dovuto scontare
le accise. Secondo la Corte siciliana,
invece, tale esenzione non doveva essere riconosciuta, perché non era stata
adeguatamente dimostrata l’utilizzazione commerciale dell’unità.
Come rilevato
da altre Corti di merito, infatti, la stessa Società era riconducibile a
un’entità di comodo, avente sede in un paradiso fiscale, ma di fatto
riconducibile a un imprenditore che utilizzava personalmente l’imbarcazione.
L’Agenzia delle
dogane, secondo la sentenza in commento, dunque, aveva correttamente
classificato lo yacht come nave meramente da diporto e, pertanto, il
contribuente era tenuto a corrispondere l’accisa sul carburante.