Iva agevolata per l’albergo nautico diffuso
20/12/2023
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Iva al 10% per l’alloggio nelle unità da diporto che costituiscono
l’albergo nautico “diffuso”. Questo è il principio stabilito dall’Agenzia delle
entrate, con la risposta a interpello 23 novembre 2023, n. 466.
L’albergo nautico diffuso è una tipologia di struttura
ricettiva introdotta dalla Legge regionale della Sardegna 21 giugno 2021, n.
13. A riguardo, il contribuente ha chiesto chiarimenti sull’aliquota da applicare
alle prestazioni rese per l’alloggio dei clienti in un’unita da diporto adibita
ad albergo.
Nella risposta in esame, l’Agenzia ha precisato che l’albergo
nautico consiste in una struttura alberghiera composta da un’unità produttiva
ubicata nel territorio regionale che offre servizi comuni e unità da diporto
attrezzate per la sistemazione e il pernottamento a bordo (tabella a, n. 120,
parte III, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633). La normativa di settore prevede
l’applicazione dell’aliquota Iva del 10% per le prestazioni rese ai clienti
alloggiati nelle strutture destinate alla ricettività turistica.
Riguardo all’albergo diffuso, la delibera regionale della
Sardegna 22 novembre 2022, n. 35, ha stabilito che deve essere composta da unità
da diporto idonee al pernottamento, arredata, dotata di cucina, servizi
igienici di bordo con acqua calda, comprensivi di doccia, contenitori di
raccolta delle acque reflue con adeguate strutture di collegamento volte a consentire
lo scarico nei serbatoi del porto.
Come precisato dalle Entrate, inoltre, il gestore deve
avere la disponibilità organizzata e non occasionale delle unità da diporto,
complete dei mezzi di salvataggio.
Una volta richiamati i requisiti dell’albergo nautico
diffuso, l’Agenzia ha precisato che, per tale struttura ricettiva, l’aliquota
del 10% sulle prestazioni che rendono possibile il soggiorno è solo
astrattamente applicabile, poiché il rispetto della normativa regionale di
settore esula dalle competenze delle Entrate, oltre a richiedere un
accertamento di fatto non esperibile in sede di interpello. Tra le prestazioni
che possono beneficiare del trattamento fiscale favorevole, sono inclusi i
servizi strettamente accessori alle suddette prestazioni di alloggio, quali i
servizi di pulizia, i servizi di assistenza all’ormeggio, di prenotazione
dell’alloggio, di vigilanza e sicurezza.
Nella risposta in esame, infatti, l’Agenzia ha chiarito che
non si applica l’aliquota agevolata del 10% (bensì quella ordinaria del 22%) ai
servizi offerti per lo stazionamento in porto, brevi navigazioni da diporto o
brevi escursioni limitrofe, senza l’ausilio di equipaggio fornito dal gestore
della struttura. L’aliquota ordinaria si applica anche in caso di un unico
servizio articolato, comprensivo dell’offerta di prestazioni con finalità
turistiche, rispetto alle quali il soggiorno e l’alloggio risultino meramente
strumentali.