Esenzione fiscale per chi lavora su un’imbarcazione straniera
20/03/2024
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Deve essere confermata l’esenzione fiscale per il lavoratore
marittimo che abbia prestato la propria attività su una nave battente bandiera straniera.
Con la sentenza 26 febbraio 2024, n. 277, la Corte di
Giustizia Tributaria di II grado della Toscana ha confermato il suddetto
principio, accogliendo l'appello del comandante di un’imbarcazione in relazione
al riconoscimento dei requisiti necessari per beneficiare dell’esenzione
fiscale sul reddito.
La sentenza dei giudici d’appello ha ribaltato la decisione
della Corte di I grado, dopo un dettagliato esame della documentazione prodotta
per l'anno d’imposta 2016. Tali allegazioni dimostravano in modo inequivocabile
che il contribuente aveva superato la soglia dei 183 giorni (nell'arco di
dodici mesi) trascorsi in territorio o acque non nazionali, richiesta dalla normativa
di settore per beneficiare dell'esenzione fiscale.
Secondo l’art. 5, comma 5, della l. 16 marzo 2001, n. 88,
infatti, il comma 8-bis dell’art. 48, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo
unico delle imposte sui redditi, Tuir) deve interpretarsi nel senso che, per i
lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera, il
reddito derivante dall'attività prestata su tali navi per un periodo superiore
a 183 giorni è escluso dalla base imponibile fiscale ai fini Irpef.
È importante precisare, tuttavia, che il contribuente, se
residente fiscale in Italia e in possesso di investimenti patrimoniali o
finanziari all’estero nell’anno di riferimento, è comunque tenuto a compilare
il quadro RW per il monitoraggio fiscale.
La Corte d’appello, accogliendo le eccezioni
dell’appellante, ha ritenuto di precisare che il lavoro marittimo non comprende
solo l’attività di navigazione, ma include anche altre attività essenziali in
mare e a terra. Secondo le tesi dei giudici toscani, infatti, le attività del comandante,
appellante nel giudizio tributario in commento, comprendevano tutte le attività
(anche svolte a terra) necessarie per la preparazione della navigazione.
Da segnalare, infine che anche l’Agenzia delle entrate si è
di recente espressa proprio su questo tema, con la risposta a interpello del 20
gennaio 2023, n. 112. In tale sede l’Agenzia ha esteso l’esenzione fiscale di
cui all’art. 48, comma 8 bis Tuir, prevista originariamente per i lavoratori italiani, anche ai marittimi
con cittadinanza estera fiscalmente residenti in Italia ma impiegati su
imbarcazioni battenti bandiera estera.