ZES E ZLS: FACCIAMO CHIAREZZA
27/03/2024
Rubrica a cura dello Studio Legale Cuocolo, Genova - www.cuocolo.it - studio@cuocolo.it
ZES
e ZLS sono strumenti - soggetti a termine - con cui si realizzano piani
strategici volti a superare fenomeni di crisi e arretratezza economica. Nello
scenario internazionale, molti sono stati i Paesi che hanno usufruito di questi
strumenti traendone benefici, un esempio è offerto dalla Polonia che conta il
maggior numero di ZES nel contesto Europeo e che grazie a questo strumento è riuscita
ad attrarre notevoli investimenti e a calmierare il tasso di disoccupazione
nazionale.
Di
cosa si tratta nello specifico?
Le
zone economiche speciali (ZES)
sono delle circoscrizioni site all’interno
del territorio nazionale, che dispongono di una normativa agevolata in materia
amministrativa, economica e finanziaria. In Italia, sono state previste dal D.L
n. 91/2017 - convertito con modificazioni con la Legge n. 123/2017 - e sono
finalizzate alla concessione di condizioni favorevoli allo sviluppo e all’insediamento di imprese in
territori nazionali in stato di arretratezza o in fase di transizione.
Ne
è data definizione all’art.
4, c 2, D.L n.91/2017 e ss.mm.ii:
“Per
ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata,
situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non
territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico
funzionale, e che comprenda almeno un’area
portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell’11 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e
del Consiglio, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei
trasporti (TEN-T). Per l’esercizio
di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che
si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in
relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa”
I
requisiti e le modalità con cui deve essere presentata la domanda per
costituire una ZES sono contenuti nel DPCM 25 gennaio 2018, n. 12 (Regolamento
recante istituzione di zone economiche speciali), ivi si collocano anche le
disposizioni per l’accesso
delle imprese e le regole di coordinamento generale per il raggiungimento degli
obiettivi di Sviluppo.
Inizialmente
se ne erano costituite otto nel Sud Italia; successivamente, con l’avvento del D.L. n.
124/2023, è stata istituita la “ZES unica” ossia un’unica zona economica speciale per
il Mezzogiorno che dispone la riunione – a far data dal 1 gennaio 2024 - delle
precedenti otto ZES , comprendendo i territori delle regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.
Per
i territori nazionali che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 4 D.L. 91/2017, perché non necessitano di agevolazioni
volte supporto di una fase di transizione o di sviluppo economico, è stata
prevista la possibilità di costituire delle Zone Logistiche Speciali (ZLS)
con cui godere delle procedure semplificate disposte con l’art.
5, c 1, lett. a), D.L. 91/2017 e già in uso per le ZES.
Previste
dalla legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (art. 1 commi 61-65), le ZLS, hanno l’obiettivo di favorire l’attrazione di nuovi investimenti
nelle aree Portuali delle Regioni del centro nord attraverso la concessione – anche
in questo caso - di agevolazioni economiche, fiscali ed amministrative. La
disciplina ammette la costituzione di una ZLS per Regione e solo nelle Regioni
in cui è presente almeno un’Autorità
di Sistema Portuale (avente i requisiti stabiliti dal Reg. UE 1315/2013), per
le modalità di richiesta si fa rinvio al Regolamento predisposto per le ZES.
A
seguito del crollo del Ponte Morandi avvenuto nell’agosto
2018, è stato promulgato il Decreto Legge 109/2018 poi convertito in Legge
130/2018 (“Legge
Genova”). L’esigenza era quella di porre
misure a rimedio della situazione emergenziale venutasi a creare, tra le
disposizione vi era l’istituzione
all’art 7 di una ZLS che favorisse la
ripresa economica del territorio e delle imprese che vi ci svolgono attività.
Nello
specifico la L. 130/2018, all’art. 7 dispone che “Ai fini del superamento
dell'emergenza conseguente all'evento e
per favorire la ripresa delle attività economiche colpite, direttamente
o indirettamente, dall'evento, è istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la «Zona Logistica Semplificata - Porto e Retroporto di Genova» comprendente i territori portuali e retroportuali del Comune di Genova, fino a includere
i retroporti di Rivalta Scrivia, Arquata
Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Belforte, Dinazzo, Milano Smistamento, Melzo
e Vado Ligure”.
A
cinque anni dall’entrata
in vigore della Legge i lavori sono ancora fermi, sebbene il piano di sviluppo
strategico sia già stato disposto dalla AdSP e la mappatura delle aree
coinvolte sia già stata presentata.
Allo
stato si sta attenendo, come da procedura, che la Presidenza del Consiglio dei
Ministri renda operative le Zone Logistiche Speciali con apposito DPCM
attuativo.
Si
auspica, quindi, che tale situazione di stallo possa a breve sbloccarsi.