Necessario l’utilizzo commerciale dell’imbarcazione per l’esenzione accise sul carburante
24/04/2024
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È necessario provare
l’utilizzo a carattere commerciale dell’unità da diporto per accedere
all’esenzione accise.
È il principio
affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 25 marzo 2024, n. 8037, secondo
la quale non è sufficiente la stipulazione di un contratto di locazione o
noleggio per accedere al beneficio, essendo indispensabile che il contribuente
dimostri l’effettivo utilizzo dell’imbarcazione a finalità commerciali.
Al fine di facilitare
la libera prestazione di servizi a livello unionale, la direttiva CE 2003/96 stabilisce
che i prodotti energetici impiegati come carburanti su imbarcazioni costituenti
unità da diporto sono esenti da accisa sui rifornimenti. I natanti che, al
contrario, sono utilizzati per scopi privati, diversi cioè dal trasporto di
passeggeri o dalla prestazione di servizi, non possono beneficiare di tale
esenzione.
Nel caso portato
all’esame della Suprema Corte, l’Agenzia delle dogane aveva accertato a un
armatore maggiori accise sui carburanti utilizzati da un’unità da diporto la
quale, secondo l’Ufficio, sebbene costituisse oggetto di un contratto di
noleggio, sarebbe stata impiegata esclusivamente e in modo continuato a scopo
ricreativo.
Tale condizione,
ribadisce l’Agenzia, impediva al contribuente di usufruire del regime di
bunkeraggio.
La Corte di
Cassazione ha confermato l’impostazione dell’Amministrazione doganale, non
ritenendo sufficiente, per l’esenzione dall’accisa in capo al noleggiatore, la
mera sottoscrizione di un contratto di noleggio o locazione, essendo, invero,
onere del contribuente dimostrare anche il concreto utilizzo commerciale
dell’imbarcazione in questione.
Secondo la
Cassazione non può trovare applicazione il Codice italiano della nautica da
diporto, il cui art. 2, comma 1, lett. a), laconicamente, riconosce l’utilizzazione
ai fini commerciali di un’imbarcazione nell’ipotesi in cui tale unità è oggetto
di contratti di locazione e di noleggio. In base al fondamentale principio del
primato del diritto dell’Unione europea, infatti, in caso di contrasto tra
diritto interno e diritto unionale, la norma nazionale non può essere applicata.
Il Codice della Navigazione, pertanto, non può derogare il contenuto della
direttiva 2003/96.