Delibera ART 194/23: si pronuncia il TAR Piemonte

30/04/2024

Delibera ART 194/23: si pronuncia il TAR Piemonte

Rubrica a cura dello Studio Legale Cuocolo, Genova - www.cuocolo.it - studio@cuocolo.it

Il 7 febbraio 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la delibera n. 194/23 con cui L'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) ha disciplinato le misura e le modalità di versamento del contributo per il suo funzionamento per l’anno 2024. 
Con tale Delibera, l’Autorità, in conformità alle disposizioni rese dal D.L. 104/2023, ha rimosso il settore dell’autotrasporto merci dalla lista dei contribuenti ed ha elencato tassativamente quelle che sono le categorie di soggetti tenute al pagamento del contributo inserendone di nuove, tra le quali anche le imprese che svolgono “servizi ancillari al trasporto nonché alla logistica”.

Si riporta l’elenco completo estratto dalla G.U.:
"a) gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali, autostradali e autostazioni);
b) gestione degli impianti di servizio ferroviario;
c) gestione di centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica);
d) servizi ferroviari (anche non costituenti il pacchetto minimo di accesso alle infrastrutture ferroviarie);
e) operazioni e servizi portuali;
f) servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato;
g) servizio taxi;
h) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci;
i) servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne di passeggeri e/o merci;
j) servizi di trasporto di passeggeri su strada;
k) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;
l) servizi di agenzia/raccomandazione marittima;
m) servizi di spedizione, con esclusione di quelli afferenti al trasporto merci su strada;
n) servizi ancillari al trasporto nonché alla logistica;”

Vengono esonerate dal pagamento quelle società che, alla data del 31 dicembre 2023, si trovavano in uno stato di liquidazione e/o che erano soggette a procedure concorsuali con finalità esclusivamente liquidative.

Il contributo per tali oneri di funzionamento dell’Autorità ammonta allo 0,5 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della delibera che deve essere versato per due terzi dell'importo entro il 30 aprile 2024 e per il residuo entro il 31 ottobre 2024. Il mancato o parziale pagamento del contributo entro il termine comporta l'avvio della procedura di riscossione, oltre che l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento. 

La Delibera in commento è stata impugnata innanzi al TAR Piemonte nella parte in cui comprende tra i soggetti tenuti alla contribuzione i “m) servizi di spedizione, con esclusione di quelli afferenti al trasporto merci su strada;” ed i “n) servizi ancillari al trasporto nonché alla logistica”. In sostanza, secondo quanto sostenuto dai ricorrenti, tale previsione contrasterebbe con l’esclusione del settore dell’autotrasporto merci operato dalla delibera stessa. Il TAR Piemonte con ordinanza n. 142/2024 del 17.04.2024 ha respinto l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti, statuendo che:“l’impugnata previsione di cui all’art. 1, co. 1 lett. m) della Delibera ART n. 194/2023 non pare contrastare con la lettera dell’art. 37 d.l. 06/12/2011 n. 201, così come da ultimo novellato dall’art. 20 d.l. 10/08/2023 n. 104 (convertito con legge 09/10/2023 n. 136), giacché espressamente esclude dalla platea dei soggetti tenuti al versamento del contributo ART le imprese che svolgano servizi di spedizione «afferenti al trasporto merci su strada».”Inoltre, il Tar ha ritenuto che “sulla scorta delle deduzioni contenute nel ricorso introduttivo, la lesività dell’impugnata previsione di cui all’art. 1, co. 1 lett. n) della Delibera ART n. 194/2023 assume carattere meramente eventuale, in quanto correlata alla possibilità che l’Autorità intenda, per suo tramite, eludere la recente novella e porre il contributo ART a carico di imprese operanti nel settore dell’autotrasporto merci”.
Il TAR ha poi concluso rilevando che: “la lamentata incertezza della disposizione da ultimo richiamata pare prima facie suscettibile di essere dissipata alla luce dell’indirizzo, ormai consolidato, di questo Tribunale e del Consiglio di Stato in ordine all’inerenza al settore del “trasporto” dei servizi che si pongano in rapporto di stretta ancillarità e inerenza, ossia di strumentalità necessaria sul piano economico e giuridico, a quello prestato dai vettori (cfr. da ultimo TAR Piemonte, Sez. III, 07/03/2024 n. 234; Id., 27/01/2024 nn. 86 e 87; Cons. Stato, Sez. VI, 09/05/2023 n. 4645)”

Si attende ora l’esito del giudizio di merito.


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