L’ambiente marino e la nuova Direttiva Europea sui reati ambientali

31/05/2024

L’ambiente marino e la nuova Direttiva Europea sui reati ambientali

Rubrica a cura dello Studio Legale Siccardi Bregante & C. - www.siccardibregante.it - studio@siccardibregante.it

Da pochissimi giorni (20 maggio scorso) è entrata in vigore la recente Direttiva (UE) n. 2024/1203 dell’11 aprile 2024 sulla tutela penale dell’ambiente, la quale sostituisce le precedenti Direttive comunitarie nn. 2008/99/EC e 2009/123/EC.
L’obiettivo generale perseguito dal legislatore europeo è quello di rafforzare la tutela dell’ambiente mediante l’irrigidimento di norme incriminanti e sanzioni penali relative alle attività che costituiscono violazioni più gravi della legislazione ambientale comunitaria e mettono seriamente in pericolo gli ecosistemi.

Le direttive sono atti destinati agli Stati membri ai quali viene richiesto di emanare, entro un certo termine, atti normativi interni di contenuto analogo a quello della Direttiva (atti cosiddetti “di recepimento”); in Italia, normalmente, ciò avviene attraverso lo strumento del Decreto Legislativo, che ha rango di “legge” a tutti gli effetti.

Nel caso di specie, gli Stati dell’Unione hanno due anni di tempo (fino al 21 maggio 2026) per introdurre i precetti della Direttiva nei rispettivi ordinamenti: poiché la Direttiva introduce, peraltro, un pacchetto di “norme minime”, come espressamente specificato dall’art. 1, viene fatta salva la possibilità per gli Stati Membri di adottare norme più stringenti (Considerando n. 12) o prevedere ulteriori fattispecie di reato (art. 3, par. 5), nel corso del processo normativo di adozione della Direttiva medesima.

L’ambito di applicazione della Direttiva – territorialmente limitato alle condotte penalmente rilevanti poste in essere all’interno del territorio dell’Unione Europea, fatta salva la facoltà per gli Stati Membri di estendere la loro giurisdizione a reati commessi al di fuori del proprio territorio - è ora più ampio rispetto alla precedente normativa. A mero titolo esemplificativo, sono oggi incluse la diffusione di specie esotiche invasive [art. 3, par. 2 lett. r)] e la demolizione navale illegale [art. 3, par. 2 lett. h)], ossia quelle attività di riciclaggio di navi che violano i requisiti di cui all’art. 6, par. 2, lett a) del Regolamento (UE) n. 1257/2013 in quanto svolte presso cantieri non inclusi nella Lista di cui all’art. 16 dello stesso Regolamento.
Altre fattispecie penalmente rilevanti sono previste dall’art. 3, par. 2 lett. a) – ossia lo scarico, l’emissione o l’immissione, nell’aria/suolo/acque, di materie o sostanze che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone ovvero possano arrecare danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora.

Altre “nuove” fattispecie sono sostanzialmente due: (i) quella -della “spedizione” di rifiuti ex art. 2, punto 26, del Regolamento (UE) 2024/1157 relativo alle pratiche di traffico transfrontaliero di rifiuti e sostanze pericolose o inquinanti, sempre che tale condotta si riferisca a una quantità non trascurabile e (ii) quella di scarico di sostanze inquinanti dalle navi che provoca o è probabile che provochi un deterioramento della qualità dell’acqua o danni all’ambiente marino [art. 3, par. 2 lett. i)].

Per quanto riguarda l’“animus” di colui che pone in essere le condotte sanzionate, la Direttiva richiede normalmente l’intenzionalità, cioè il cd. dolo, mentre la semplice colpa, in forma però di “grave negligenza”, è sufficiente ex art. 3, par. 3 a configurare delitti quali, per esempio, lo scarico di sostanze in grado di provocare la morte o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti all’ambiente di cui alla lett. a) del par. 2 dell’art. 3 citato sopra.
La Direttiva non fornisce una definizione di “grave negligenza” e, infatti, il suo Considerando n. 27 rimanda alla legislazione interna di ciascuno Stato Membro ma avendo comunque riguardo alla “pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia”.

Come previsto, ad esempio, anche nel Codice Penale Italiano, non rilevano solo le condotte attive (“azione”) bensì anche quelle passive (“omissione”) di inosservanza di un obbligo di agire qualora tale omissione causi gli stessi effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana di una condotta attiva.
Circa il sistema sanzionatorio, la Direttiva, all’art. 5, dopo aver stabilito che le pene detentive risultino “effettive, dissuasive e proporzionate”, prevede le sanzioni, anche detentive, comminabili alle persone fisiche, mentre gli articoli 6 e 7 si dedicano alle ipotesi di responsabilità penale delle persone giuridiche. Nondimeno, la Direttiva prevede anche un sistema di circostanze aggravanti (art. 8) ed attenuanti (art. 9).

Si deve infine sottolineare che non sono soggetti alle sanzioni previste dalla Direttiva gli Stati o le istituzioni pubbliche che esercitano i pubblici poteri o le organizzazioni internazionali pubbliche, come espressamente affermato nel Considerando n. 12 e nell’art. 2 della stessa.


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